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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46300/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricciardi ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua istanza di revoca della confisca di una Fiat Panda (targata EN570F) disposta a carico di Luzlim Sokoli. Ricciardi si qualificava come terzo proprietario estraneo al reato (come da visura PRA) e deduceva la violazione dell'art. 240 c.p. (in particolare del terzo comma) avendo diritto alla restituzione del bene se estraneo al fatto e in buona fede. Contestava l'assunto del giudice dell'esecuzione secondo cui il veicolo era stato stabilmente adattato al trasporto di stupefacenti (doppio fondo) e che il terzo proprietario aveva mostrato consapevolezza o comunque negligenza. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non illogica la valutazione di merito del giudice dell'esecuzione: Ricciardi non ha fornito elementi concreti a dimostrazione della sua estraneità e della sua buona fede non negligente; il veicolo presentava una modifica strutturale (doppio fondo) funzionale all'occultamento di stupefacenti ed era già stato trovato in disponibilità di soggetti legati all'attività illecita in precedenti occasioni (compresa la disponibilità di Sokoli nel 2022). La Corte ha confermato che la confisca facoltativa è legittima quando non sia dimostrata adeguatamente la buona fede incolpevole del terzo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 240 cod. pen.

    La Corte ha applicato il principio secondo cui la confisca facoltativa è esclusa se la cosa appartiene a persona estranea al reato che dimostri la propria estraneità e la buona fede non negligente; l'onere della prova grava sul terzo proprietario e la mera titolarità formale non è sufficiente

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina il reato di detenzione e cessione di stupefacenti contestato a Sokoli, rilevante per l'accertamento dell'uso del veicolo nella commissione del reato

  • artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla celebrazione del giudizio con il consenso dell'imputato (patteggiamento o giudizio abbreviato/accordo), che ha portato alla condanna e alla confisca

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità dell'impugnazione

  • art. 1 Protocollo n. 1 CEDU

    Richiamato nei precedenti giurisprudenziali citati: la confisca del bene di terzi non viola automaticamente il diritto di proprietà se il procedimento è contraddittorio e il terzo ha l'opportunità di dimostrare l'incolpevolezza e l'assenza di difetto di vigilanza

Massime di principio

  • La mera titolarità formale del bene non esclude la confisca: il terzo proprietario deve provare l'estraneità al fatto e la buona fede non negligente
  • L'onere probatorio grava sul terzo: occorre documentare concretamente che non si era a conoscenza né si è stati negligenti rispetto all'uso illecito della cosa
  • Modifiche strutturali del bene (es. doppio fondo) e precedenti riscontri di utilizzo del veicolo per il traffico di stupefacenti rafforzano la legittimità della confisca
  • La valutazione di fatto del giudice dell'esecuzione (sull'effettivo possesso, sulla ripetizione dell'uso illecito, sulla negligenza del proprietario) è rimessa al merito e difficilmente sindacabile in cassazione se congrua e motivata
  • In situazioni analoghe, il terzo dovrebbe presentare prove documentali e circostanziate (es. elementi che dimostrino il mancato accesso al veicolo, trasferimenti di disponibilità, tempestive denunce di uso abusivo, prove di diligente vigilanza) per sfuggire alla confisca
  • Nel ricorso in Cassazione la mancata confutazione specifica e serrata della motivazione di merito può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione

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