Cassazione Civile, Ordinanza n. 27176/2024 del 21/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra proprietari di fondi contigui: i primi chiedevano l’accertamento dell’inesistenza di una serie di servitù asseritamente illegittime costituite dai vicini sul proprio fabbricato (vedute, luci, appoggio, pluviale, schermatura della scala) e il risarcimento dei danni, anche per perdita di valore locativo e ingiustificato arricchimento. Il tribunale accoglieva la domanda, sulla base di una CTU che rilevava, tra l’altro, la costruzione in appoggio del vano contatore acqua dei convenuti su un pilastro degli attori. In appello i soccombenti deducevano violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che fosse stata accolta una pretesa risarcitoria tardiva e non dedotta in citazione, in particolare il danno da sconfinamento/appoggio del fabbricato sulla proprietà altrui; contestavano inoltre gli accertamenti tecnici e la valutazione probatoria. In cassazione articolavano due motivi: 1) violazione degli artt. 163, 112, 115, 116, 183 e 132 c.p.c. per avere la Corte d’appello ritenuto tempestiva e compresa nell’originaria domanda la richiesta di danni connessi anche allo sconfinamento/appoggio; 2) travisamento della prova e violazione dell’art. 115 c.p.c., deducendo che la seconda CTU integrativa avrebbe riguardato un tema estraneo al thema decidendum. Chiedevano anche la cancellazione ex art. 89 c.p.c. di alcune espressioni ritenute offensive contenute nel controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché si limitava a contrapporre una diversa lettura delle domande introduttive senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; ha ribadito che l’interpretazione della domanda spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti di un vizio processuale, qui non dedotto in modo idoneo. Il secondo motivo è stato respinto perché dipendente dal primo. È stata inoltre rigettata l’istanza di cancellazione delle frasi asseritamente offensive, ritenute non denigratorie ma funzionali alla ricostruzione processuale e alla difesa. La Corte ha condannato i ricorrenti in solido alle spese, al risarcimento ex art. 96 c.p.c. e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, secondo dispositivo.
Norme richiamate
art. 163, comma 2, nn. 3 e 4, c.p.c.
L’atto di citazione serve a individuare petitum e causa petendi; la domanda va letta alla luce del contenuto complessivo dell’atto introduttivo.
Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la sua violazione può configurare un vizio processuale, ma non basta una diversa lettura delle domande da parte del ricorrente.
Il giudice valuta le prove nel rispetto del thema decidendum e delle risultanze acquisite; in cassazione non è ammissibile una mera rivalutazione del merito.
La censura non può risolversi in una richiesta di diversa apprezzamento del materiale probatorio senza indicare un effettivo errore di regola di giudizio.
La memoria ex art. 183 c.p.c. può precisare o meglio specificare domande già introdotte, purché non introduca una mutatio libelli.
Richiamato dalla parte ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi una specifica violazione decisiva.
La cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive è ammissibile anche in cassazione se riferita al controricorso, ma nel caso concreto le espressioni contestate sono state ritenute non offensive.
Richiamato per escludere una duplicazione risarcitoria: l’indennità di appoggio riconosciuta in primo grado è stata eliminata in appello perché già confluita nel risarcimento.
La Corte ha condannato i ricorrenti al risarcimento per responsabilità aggravata, in ragione della manifesta infondatezza del ricorso rispetto alla proposta di definizione anticipata.
Disposta la condanna al pagamento in favore della Cassa delle Ammende, secondo la disciplina sanzionatoria richiamata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato ritenuto sussistente il presupposto per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente riproporre le difese di merito: il motivo è inammissibile se non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e si risolve in una mera contrapposizione di valutazioni.
- L’interpretazione della domanda giudiziale è affidata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo se si traduce in un vero vizio processuale, come la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e non quando la doglianza mira solo a una diversa lettura del contenuto degli atti.
- La domanda introduttiva va letta nel suo complesso: una quantificazione successiva del danno tramite CTU non integra di per sé mutatio libelli se resta ancorata alla medesima vicenda sostanziale già dedotta e ai pregiudizi specificamente collegati ai fatti allegati.
- Gli accertamenti tecnici d’ufficio sono legittimi se restano entro i limiti del thema decidendum fissato dalle domande e dalle allegazioni delle parti.
- La deduzione di travisamento della prova o di violazione dell’art. 115 c.p.c. non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito, se non si identifica uno specifico errore nel criterio di valutazione probatoria.
- Le espressioni aspre contenute negli atti difensivi non sono cancellabili se, lette nel contesto complessivo, hanno finalità ricostruttiva o difensiva e non risultano gratuitamente denigratorie.
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