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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15199/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal GIP del Tribunale. Il fatto contestato riguardava un episodio di concorso nella detenzione e cessione di stupefacente, commesso in più località nel febbraio 2018, con qualificazione ai sensi degli artt. 110 c.p. e 73, commi 4 e 6, d.P.R. 309/1990. I motivi di ricorso erano tre: 1) manifesta illogicità della motivazione sulla sussistenza del fatto e sulla responsabilità penale; 2) manifesta illogicità della motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.; 3) assenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che i primi due motivi riproponessero censure già esaminate e disattese nel merito, evidenziando il pieno coinvolgimento dell'imputato nell'affare illecito e un ruolo non marginale di intermediazione nell'approvvigionamento dello stupefacente dalla Spagna, oltre al contatto con il corriere e all'anticipazione del prezzo dell'hashish. Il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto sorretto da motivazione congrua, fondata su elementi negativi quali precedenti penali, inserimento in un più ampio contesto criminale e assenza di condotta processuale positiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti contro una ricostruzione del fatto già motivatamente valutata dal giudice di merito e ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo relativo alle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., rilevando l'assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato, a fondamento della contestazione della responsabilità dell'imputato

  • art. 73, commi 4 e 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice in materia di stupefacenti posta a base della condanna

  • art. 114 c.p.

    richiamato quale circostanza attenuante la cui mancata concessione è stata censurata, ma il relativo apprezzamento è stato ritenuto giudizio di fatto insindacabile se sorretto da motivazione congrua

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e disattese con motivazione non manifestamente illogica.
  • Il ruolo di un concorrente nel reato può essere ritenuto non marginale anche quando la sua attività consista in intermediazione essenziale per l'approvvigionamento della droga, nel contatto con il corriere e nell'anticipazione del prezzo della sostanza.
  • Il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p. è espressione di un apprezzamento di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando elementi negativi quali precedenti penali, inserimento in un contesto criminale e assenza di condotta processuale meritevole, senza necessità di un'analitica confutazione di ogni elemento allegato dalla difesa, purché la motivazione sia complessivamente adeguata.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniElemento soggettivo
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConcorso di personeOnere della prova

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