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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15204/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione e cessione di sostanza stupefacente. I motivi dedotti erano tre: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, anche in relazione al nesso causale e alla rilevanza della condotta ex art. 41, comma 2, c.p.; 2) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.; 3) vizio di motivazione e violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio, per la ritenuta congruità della pena e per il mancato adeguamento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. La censura sulla lieve entità contestava in sostanza la qualificazione giuridica del fatto, mentre le altre due investivano il giudizio discrezionale sulla personalità dell'imputato e sulla dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo logico e non viziato il diniego della derubricazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzando il notevole quantitativo di cocaina sequestrata, pari a 1.042 dosi medie singole, indice di inserimento in un contesto criminale strutturato e idoneo a garantire approvvigionamenti e mercato di vasta scala. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché il diniego delle attenuanti generiche era stato sorretto da una motivazione esplicativa del potere discrezionale, fondata sulle modalità del fatto, sul vulnus ai beni giuridici protetti, sull'elevato grado di colpevolezza, sulla non estemporaneità della condotta e sull'assenza di segni di resipiscenza. Ha infine giudicato infondato il terzo motivo, rilevando che la pena inflitta era già assai inferiore alla media edittale e che il discostamento dal minimo era giustificato dalla gravità del fatto e dalla spiccata capacità a delinquere. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili cause esimenti dalla colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice per il delitto di detenzione e cessione di sostanza stupefacente contestato e confermato in appello.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    fattispecie di lieve entità invocata dal ricorrente; la Corte ne ha escluso l'applicazione in ragione del quantitativo di droga e dell'inserimento in un contesto criminale strutturato.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    parametro processuale dei motivi di ricorso fondati su vizio di motivazione.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.

  • art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    richiamato dal ricorrente con riferimento all'obbligo di motivazione della sentenza.

  • art. 41, comma 2, cod. pen.

    richiamato nei motivi di ricorso, ma non emerge un autonomo rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    norma sulle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il loro diniego sulla base di elementi negativi attinenti al fatto e alla personalità.

  • art. 133 cod. pen.

    criterio per la commisurazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la pena individuata nel rispetto dei parametri di gravità del fatto e capacità a delinquere.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria consegue all'inammissibilità salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La richiesta di riqualificazione del fatto in lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 può essere legittimamente respinta quando il dato quantitativo della sostanza e gli elementi del contesto denotino un inserimento dell'agente in un circuito criminale strutturato, incompatibile con una offensività contenuta.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se privo di motivazione o manifestamente illogico; è invece immune da censure quando il giudice di merito valorizzi elementi quali modalità del fatto, intensità del dolo o della colpevolezza, assenza di resipiscenza e caratteristiche della condotta successiva.
  • La pena è congrua quando il giudice di merito spieghi il discostamento dal minimo edittale in rapporto alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere dell'imputato, anche se la sanzione sia comunque collocata in una fascia inferiore alla media edittale.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo che emerga una causa non colposa della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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