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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30429/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratore)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di risarcimento danni proposta da una società creditrice contro l'amministratore di una società debitrice di diritto inglese. Secondo l'attrice, durante trattative avviate per definire transattivamente l'esposizione debitoria, il convenuto avrebbe condotto in modo fraudolento le trattative, prospettando soluzioni di pagamento solo apparenti e dilatorie, con l'obiettivo di ritardare l'avvio dell'esecuzione da parte della creditrice fino alla cancellazione della società debitrice dal registro competente, così da frustrare la soddisfazione del credito. La Corte d'appello ha riformato il primo grado e ha rigettato la domanda, ritenendo non provato né l'illecito precontrattuale né il nesso causale tra la condotta del convenuto e il mancato recupero del credito, anche in considerazione della scarsa solvibilità della debitrice e della mancata prova che un tempestivo avvio dell'esecuzione o la liquidazione avrebbero consentito il recupero, anche parziale, del credito. In cassazione la società creditrice ha proposto sei motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere la Corte d'appello trascurato il contenuto delle comunicazioni tra le parti, che a suo dire contenevano proposte concrete di pagamento e impegni di terzi; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere ritenuto evidenti le condizioni di scarsa solvibilità della debitrice in contrasto con le prove; 3) omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria fondata sulla violazione di correttezza e buona fede nelle trattative; 4) violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 113 c.p.c. per avere negato la prova del nesso causale e della perdita di chance, sostenendo che dovesse applicarsi il criterio del più probabile che non; 5) violazione dell'art. 116 c.p.c. per avere escluso che la messa in liquidazione impedisse l'ingresso di nuovi soci, in contrasto con la documentazione richiamata; 6) violazione degli artt. 2733 c.c. e 232 c.p.c. per non avere attribuito valore confessorio alla mancata presentazione del convenuto all'interrogatorio formale. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi, osservando che le censure miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che la sentenza d'appello aveva adeguatamente esaminato il comportamento del convenuto e le prove sul nesso causale.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha qualificato i primi, secondi, quarti, quinti e sesti motivi come inammissibili perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito, del significato delle prove e della ricostruzione fattuale, sotto l'apparente veste di violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la Corte territoriale non aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria, avendo invece escluso che il comportamento del convenuto avesse ingenerato un affidamento giustificato nella conclusione di un accordo satisfattivo e, quindi, l'illecito e il danno. La Corte ha confermato la condanna della ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La censura per violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito alla prova un valore diverso da quello normativamente previsto o abbia applicato in modo scorretto una regola legale di valutazione; non è invece consentito lamentare un semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento, che si traduce in una richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione; non consente di censurare l'omesso esame di singoli elementi istruttori né di ottenere una nuova valutazione delle prove.

  • art. 2043 c.c.

    La doglianza sul nesso causale e sul danno è inammissibile se mira soltanto a proporre una diversa lettura dei fatti e delle prove; la censura di legittimità deve riguardare una vera violazione di legge, non la ricostruzione fattuale del giudice di merito.

  • art. 113 c.p.c.

    La violazione di legge non può essere invocata per contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omissione di pronuncia quando il giudice abbia complessivamente esaminato la vicenda e abbia escluso i presupposti della pretesa risarcitoria, anche se non abbia accolto la specifica prospettazione della parte.

  • art. 113, comma 1, c.p.c.

    Il giudice decide secondo diritto, ma la censura non può trasformarsi in un riesame del giudizio di fatto.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Le questioni nuove non risultanti dalla sentenza impugnata devono essere specificamente allegate e localizzate negli atti di causa; in mancanza, la censura è inammissibile.

  • art. 2733, comma 2, c.c.

    La mancata risposta all'interrogatorio formale non comporta automaticamente l'ammissione dei fatti dedotti, dovendo operare la valutazione del giudice secondo la disciplina processuale applicabile.

  • art. 232 c.p.c.

    Spetta al giudice valutare discrezionalmente le conseguenze della mancata comparizione all'interrogatorio formale, senza che ciò si traduca in un automatismo confessoriamente vincolante.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la valutazione complessiva delle prove o per chiedere una nuova ricostruzione del merito.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o disattenda la regola di valutazione imposta dalla legge; non quando la parte contesti semplicemente il modo in cui il giudice ha apprezzato le risultanze istruttorie.
  • Non vi è omessa pronuncia se il giudice di merito ha comunque esaminato la domanda e ne ha escluso i presupposti sostanziali sulla base di una motivazione compatibile con la prospettazione introduttiva.
  • La censura sul nesso causale e sul danno è inammissibile in cassazione quando si risolva nella richiesta di una diversa lettura degli elementi probatori, senza individuare un errore di diritto nella regola causale applicata.
  • La mancata comparizione all'interrogatorio formale non determina automaticamente la confessione dei fatti dedotti, dovendo il giudice valutare gli effetti processuali di tale condotta secondo la disciplina dell'art. 232 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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