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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29333/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione propone tre motivi: (1) vizio di motivazione, contraddittorietà e travisamento della prova rispetto alla condanna per bancarotta semplice documentale; si contestava che la ricostruzione patrimoniale non fosse idonea a configurare offesa e che mancasse la prova dell'elemento oggettivo e della finalità di messa in pericolo; (2) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in ragione della modalità della condotta, del basso grado di colpevolezza e dell'assenza di danno; (3) illegittimità delle pene accessorie irrogate (inabilitazione e incapacità per un anno) in quanto superiori alla pena principale di quattro mesi e quindi in contrasto con l'art. 37 cod. pen.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità e ineditezza e ha ritenuto che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato sulla incompletezza e irregolarità delle scritture contabili e sulla natura di reato di pericolo presunto della bancarotta documentale. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte di appello ha correttamente valutato i parametri per escludere l'applicazione dell'art. 131-bis, richiamando l'entità delle poste anomale e le modalità della condotta; tale apprezzamento di merito non è sindacabile in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per ineditezza: la durata delle pene accessorie pari a un anno è entro il limite massimo previsto dall'art. 217, comma 3, legge fallimentare, e la giurisprudenza di legittimità e la Corte costituzionale (conseguentemente le Sezioni Unite) hanno stabilito che le sanzioni accessorie disciplinate dalla legge fallimentare devono essere determinate discrezionalmente dal giudice entro il limite fissato dalla legge e non automaticamente parametrate alla durata della pena principale; quindi non si tratta di pena illegale rilevabile d'ufficio. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e restano confermate le statuizioni di condanna e accessorie nella misura imposta dalla Corte di appello.

Norme richiamate

  • art. 217 legge fallimentare

    La norma prevede l'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e l'incapacità a ricoprire uffici direttivi fino a due anni; la Corte ha ritenuto che la durata delle sanzioni accessorie debba essere determinata discrezionalmente dal giudice entro questo limite

  • art. 217, comma 2 legge fallimentare (bancarotta semplice documentale)

    La bancarotta semplice documentale è qualificata come reato di pericolo presunto a tutela della corretta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, perseguibile anche in assenza di danno concreto per i creditori

  • art. 216 legge fallimentare (richiamata nel contesto giurisprudenziale)

    La pronuncia della Corte costituzionale (n. 222/2018) ha dichiarato l'illegittimità della determinazione fissa delle pene accessorie prevista da questa disposizione, stimolando un approccio discrezionale per le pene accessorie disciplinate dalla legge fallimentare

  • art. 37 codice penale

    La regola generale secondo cui la durata della pena accessoria non oltrepassa i limiti della pena principale non deve essere automaticamente applicata alle pene accessorie previste dalla legge fallimentare quando la legge stessa indica un termine massimo; secondo Sezioni Unite e Corte costituzionale si deve privilegiare la modulazione discrezionale

  • art. 131-bis codice penale

    I presupposti per la non punibilità per particolare tenuità del fatto richiedono valutazione dell'entità del fatto, del grado di colpevolezza e delle modalità di condotta; la Corte di appello ha ritenuto che non sussistessero tali presupposti nel caso di specie

  • art. 133 codice penale

    Criteri di determinazione della pena che il giudice deve usare per modulare le sanzioni accessorie nel rispetto della cornice edittale e della personalità del responsabile, richiamati come parametri per la dosimetria

  • art. 2214 codice civile

    Richiamato come il precetto formale imposto all'imprenditore per la tenuta delle scritture contabili; l'omissione integra la fattispecie di bancarotta documentale in quanto reato di mera condotta

  • art. 606, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata come parametro formale per i motivi di ricorso (violazione di legge e vizi motivazionali) e per la loro inammissibilità quando generici o inediti

  • art. 616 cod. pen.

    Norma richiamata in chiusura come conseguenza dell'eventuale condanna per le spese, applicabile in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La bancarotta semplice documentale è un reato di pericolo presunto: non è necessario che ci sia un danno concreto ai creditori, basta che la mancanza o l'irregolarità delle scritture renda difficile o impossibile la ricostruzione della situazione patrimoniale
  • Le decisioni di merito che valutano prove e modalità della condotta costituiscono apprezzamenti di fatto difficilmente sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate; censure generiche o inedite sono inammissibili
  • L'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede un giudizio concreto su entità del fatto, modalità di condotta e grado di colpevolezza; la sola assenza di danno concreto non è automaticamente determinante
  • Per le pene accessorie previste dalla legge fallimentare (art. 216, 217, 218) il giudice deve determinare la durata in modo discrezionale entro il limite massimo stabilito dalla legge; non è più obbligatoria la rigida equiparazione alla durata della pena principale prevista dall'art. 37 cod. pen.
  • Questione nuove o non sollevate in sede di gravame non possono essere inventate in cassazione; per ottenere riesame su specifici profili è necessario averli devoluti al giudice di appello
  • Se la pena accessoria è stata fissata entro il limite massimo previsto dalla norma speciale, non è considerata illegale e non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione

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