Cassazione Penale, Sentenza n. 29333/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione propone tre motivi: (1) vizio di motivazione, contraddittorietà e travisamento della prova rispetto alla condanna per bancarotta semplice documentale; si contestava che la ricostruzione patrimoniale non fosse idonea a configurare offesa e che mancasse la prova dell'elemento oggettivo e della finalità di messa in pericolo; (2) errata esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., in ragione della modalità della condotta, del basso grado di colpevolezza e dell'assenza di danno; (3) illegittimità delle pene accessorie irrogate (inabilitazione e incapacità per un anno) in quanto superiori alla pena principale di quattro mesi e quindi in contrasto con l'art. 37 cod. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per genericità e ineditezza e ha ritenuto che la Corte territoriale abbia adeguatamente motivato sulla incompletezza e irregolarità delle scritture contabili e sulla natura di reato di pericolo presunto della bancarotta documentale. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte di appello ha correttamente valutato i parametri per escludere l'applicazione dell'art. 131-bis, richiamando l'entità delle poste anomale e le modalità della condotta; tale apprezzamento di merito non è sindacabile in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per ineditezza: la durata delle pene accessorie pari a un anno è entro il limite massimo previsto dall'art. 217, comma 3, legge fallimentare, e la giurisprudenza di legittimità e la Corte costituzionale (conseguentemente le Sezioni Unite) hanno stabilito che le sanzioni accessorie disciplinate dalla legge fallimentare devono essere determinate discrezionalmente dal giudice entro il limite fissato dalla legge e non automaticamente parametrate alla durata della pena principale; quindi non si tratta di pena illegale rilevabile d'ufficio. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato e restano confermate le statuizioni di condanna e accessorie nella misura imposta dalla Corte di appello.
Norme richiamate
La norma prevede l'inabilitazione all'esercizio di impresa commerciale e l'incapacità a ricoprire uffici direttivi fino a due anni; la Corte ha ritenuto che la durata delle sanzioni accessorie debba essere determinata discrezionalmente dal giudice entro questo limite
art. 217, comma 2 legge fallimentare (bancarotta semplice documentale)
La bancarotta semplice documentale è qualificata come reato di pericolo presunto a tutela della corretta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa, perseguibile anche in assenza di danno concreto per i creditori
art. 216 legge fallimentare (richiamata nel contesto giurisprudenziale)
La pronuncia della Corte costituzionale (n. 222/2018) ha dichiarato l'illegittimità della determinazione fissa delle pene accessorie prevista da questa disposizione, stimolando un approccio discrezionale per le pene accessorie disciplinate dalla legge fallimentare
La regola generale secondo cui la durata della pena accessoria non oltrepassa i limiti della pena principale non deve essere automaticamente applicata alle pene accessorie previste dalla legge fallimentare quando la legge stessa indica un termine massimo; secondo Sezioni Unite e Corte costituzionale si deve privilegiare la modulazione discrezionale
I presupposti per la non punibilità per particolare tenuità del fatto richiedono valutazione dell'entità del fatto, del grado di colpevolezza e delle modalità di condotta; la Corte di appello ha ritenuto che non sussistessero tali presupposti nel caso di specie
Criteri di determinazione della pena che il giudice deve usare per modulare le sanzioni accessorie nel rispetto della cornice edittale e della personalità del responsabile, richiamati come parametri per la dosimetria
Richiamato come il precetto formale imposto all'imprenditore per la tenuta delle scritture contabili; l'omissione integra la fattispecie di bancarotta documentale in quanto reato di mera condotta
art. 606, comma 1 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata come parametro formale per i motivi di ricorso (violazione di legge e vizi motivazionali) e per la loro inammissibilità quando generici o inediti
Norma richiamata in chiusura come conseguenza dell'eventuale condanna per le spese, applicabile in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La bancarotta semplice documentale è un reato di pericolo presunto: non è necessario che ci sia un danno concreto ai creditori, basta che la mancanza o l'irregolarità delle scritture renda difficile o impossibile la ricostruzione della situazione patrimoniale
- Le decisioni di merito che valutano prove e modalità della condotta costituiscono apprezzamenti di fatto difficilmente sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate; censure generiche o inedite sono inammissibili
- L'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede un giudizio concreto su entità del fatto, modalità di condotta e grado di colpevolezza; la sola assenza di danno concreto non è automaticamente determinante
- Per le pene accessorie previste dalla legge fallimentare (art. 216, 217, 218) il giudice deve determinare la durata in modo discrezionale entro il limite massimo stabilito dalla legge; non è più obbligatoria la rigida equiparazione alla durata della pena principale prevista dall'art. 37 cod. pen.
- Questione nuove o non sollevate in sede di gravame non possono essere inventate in cassazione; per ottenere riesame su specifici profili è necessario averli devoluti al giudice di appello
- Se la pena accessoria è stata fissata entro il limite massimo previsto dalla norma speciale, non è considerata illegale e non è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione
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