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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35738/2025 del 31/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva condannato per avere installato, su un suolo di sua proprietà, un prefabbricato e per avere violato i sigilli apposti, proseguendo i lavori di completamento delle opere. Con il primo motivo ha denunciato inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei presupposti del Testo Unico dell'Edilizia per qualificare l'intervento come costruzione. Con il secondo motivo ha contestato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la condotta fosse di minima offensività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una rivalutazione in fatto delle risultanze probatorie e della qualificazione del manufatto, già motivata in modo puntuale e logico dalla Corte territoriale, la quale aveva valorizzato il fatto che il villino era completato, arredato e dotato di stanze. Ha inoltre condiviso il richiamo al principio secondo cui, nei reati edilizi, risponde dell'abuso il proprietario che abbia la materiale disponibilità del bene, anche se non formalmente committente, e ha rilevato la consapevolezza dell'illiceità desunta anche dalla prosecuzione delle opere dopo il sequestro. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto adeguata la motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p., fondato su natura del fabbricato, modalità della condotta, aggravamento del carico urbanistico e perseveranza nell'attività edilizia nonostante il sequestro. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità richiede una valutazione complessiva dei criteri indicati dalla norma; il diniego può derivare anche dalla valutazione negativa di uno solo di essi, e nel caso concreto la motivazione sul punto è stata ritenuta adeguata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 36 e ss. d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia)

    Richiamato in relazione alla qualificazione dell'intervento edilizio come costruzione e alla configurabilità dell'abuso edilizio.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai fini della condanna ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e dei fatti già compiuta dal giudice di merito con motivazione logica e puntuale.
  • In materia di reati edilizi, può rispondere dell'abuso anche il proprietario del bene che ne abbia la materiale disponibilità, pur se non formalmente indicato come committente delle opere, quando dagli elementi acquisiti emerga la sua concreta riferibilità alla realizzazione dell'intervento.
  • Ai fini del giudizio di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., i criteri normativi devono essere complessivamente apprezzati, ma il diniego può essere fondato anche sulla negativa valutazione di uno solo di essi; la motivazione è sufficiente se dà conto della natura del fatto, delle modalità della condotta e delle conseguenze offensive.
  • La prosecuzione dell'attività illecita dopo l'apposizione di un sequestro costituisce indice significativo sia della consapevolezza dell'illiceità sia della non tenuità del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua proposizione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieAbuso edilizioImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati ediliziProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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