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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17128/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associato)

La controversia

Un soggetto agiva per ottenere il pagamento di euro 8.725,00 quale residuo di un debito che assumeva riconosciuto con scrittura del 21.12.2009, debito sorto per forniture di materiale sportivo a favore di un'associazione sportiva dilettantistica della quale il resistente era stato presidente. Il convenuto contestava di avere mai riconosciuto il debito o assunto l'impegno a estinguerlo, sostenendo che la scrittura fosse solo un conteggio sottoscritto per ricevuta e che, comunque, egli non era più presidente già dal 2010 e l'associazione era cessata nel 2013. In primo grado la domanda era stata accolta, ritenendosi la scrittura un riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. e affermandosi la responsabilità personale ex art. 38 c.c.; in appello la domanda veniva invece rigettata. Il ricorrente per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 76 disp. att. c.p.c., per avere la corte territoriale utilizzato documenti del fascicolo di primo grado non prodotti in appello e per non avere considerato i riconoscimenti asseritamente non contestati; 2) violazione dell'art. 1988 c.c., per non avere qualificato la scrittura del 21.12.2009 come ricognizione di debito; 3) violazione dell'art. 38 c.c., per non avere ravvisato la responsabilità personale del resistente quale soggetto che avrebbe agito in nome e per conto dell'associazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che in appello opera il principio di non dispersione della prova documentale: il giudice di secondo grado può utilizzare i documenti ritualmente acquisiti in primo grado, anche se non riprodotti nel fascicolo d'appello, quando il loro contenuto sia descritto nella sentenza impugnata o altrimenti richiamato in modo specifico. Ha inoltre precisato che il giudice di merito può ricostruire il contenuto del documento sulla base della descrizione contenuta nella sentenza di primo grado. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la valutazione della corte di merito circa la non univocità del testo della scrittura e la sua non qualificabilità come riconoscimento di debito costituiva apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione, non essendo implausibile. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, sia per difetto di specificità, non essendo stati riprodotti in ricorso i documenti richiamati, sia perché la valutazione circa l'assenza dei presupposti dell'art. 38 c.c. era giudizio di fatto non censurabile in sede di legittimità; in ogni caso, quei documenti attestavano al più il ricevimento della merce e non l'agire in nome e per conto dell'associazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati dichiarati i presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1988 c.c.

    la ricognizione di debito opera solo se dal documento emerge una chiara e inequivoca assunzione dell'obbligazione; in mancanza, non scatta l'effetto di astrazione processuale e il creditore deve provare il proprio credito

  • art. 38 c.c.

    la mera titolarità di una carica associativa non comporta automaticamente responsabilità solidale per le obbligazioni dell'associazione; occorre provare l'agire in nome e per conto dell'ente

  • art. 115 c.p.c.

    la censura sulla valutazione della prova documentale non può fondarsi su un uso processualmente scorretto dei documenti se questi risultano comunque acquisiti e richiamati nel processo

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    l'appellante può e deve attivarsi per ottenere copia dei documenti del fascicolo di parte necessari alla decisione in appello

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    consente il controllo di violazione di legge, non la rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    il vizio processuale deve essere specificamente dedotto, ma non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del merito

  • art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 76 disp.att. c.p.c.

    il documento già prodotto in primo grado può essere sottoposto al giudice d'appello mediante produzione di copia rilasciata alle altre parti

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello i documenti ritualmente acquisiti in primo grado non perdono efficacia probatoria per il solo fatto di non essere nuovamente riprodotti, se il loro contenuto è comunque ricostruibile dagli atti o dalla sentenza impugnata.
  • L'appellante che fonda il gravame su documenti già prodotti in primo grado deve attivarsi per renderli disponibili al giudice di secondo grado; in difetto, il giudice può comunque valorizzarne il contenuto se specificamente richiamato e descritto.
  • La qualificazione di una scrittura come ricognizione di debito richiede un testo chiaro e univoco; se il documento è obiettivamente ambiguo, l'apprezzamento del giudice di merito non è sindacabile in cassazione salvo illogicità manifesta.
  • La responsabilità personale di chi agisce per un'associazione non deriva dalla sola carica rivestita, ma dalla prova che abbia concretamente agito in nome e per conto dell'ente.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImmaginario
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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