Cassazione Civile, Ordinanza n. 17924/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario in cui la Commissione tributaria regionale aveva rigettato gli appelli sia della contribuente sia dell'Agenzia delle entrate, confermando la decisione di primo grado che aveva solo parzialmente accolto il ricorso della contribuente. In cassazione l'Agenzia ha proposto tre motivi. I primi due deducevano, rispettivamente, violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c. e assoluta mancanza di motivazione. Il terzo motivo denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 22 d.P.R. n. 131/1986 e 15, 16 e 17 d.P.R. n. 601/1973, oltre all'art. 6 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che una fideiussione, enunciata in sentenza, dovesse essere assoggettata a imposta di registro proporzionale. La Corte ha però rilevato che la fideiussione era collegata a operazioni di finanziamento a medio-lungo termine già assoggettate a imposta sostitutiva; quindi l'enunciazione in atti giudiziari di tali operazioni e delle relative garanzie non comporta una ulteriore tassazione ai sensi dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986. La ricorrente richiamava anche la giurisprudenza costituzionale sull'art. 22, ma la Corte ha ritenuto il richiamo non pertinente rispetto al diverso regime fiscale previsto per i finanziamenti agevolati.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha dichiarato assorbiti i primi due motivi per effetto dell'infondatezza del terzo, ha confermato il principio per cui le operazioni di credito a medio-lungo termine e le relative garanzie, se già soggette a imposta sostitutiva ex d.P.R. n. 601/1973, non sono ulteriormente colpite da imposta di registro per il solo fatto di essere enunciate in un atto giudiziario. Ha quindi rigettato il ricorso e ha escluso la liquidazione delle spese per la mancata costituzione della controparte. È stato inoltre affermato che non trova applicazione il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato difesa dall'Avvocatura, quando operi la prenotazione a debito.
Norme richiamate
Richiamato dai primi due motivi dell'Agenzia come parametro della denunciata violazione processuale, poi assorbita dall'infondatezza del terzo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato per denunciare un vizio processuale per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. e mancanza di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per prospettare la violazione di norme tributarie sostanziali in tema di imposta di registro e imposta sostitutiva.
art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986
La Corte afferma che la norma sull'enunciazione di atti non registrati non si applica agli atti già soggetti a imposta sostitutiva, perché manca un autonomo presupposto d'imposta.
art. 6, tariffa, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato per il regime ordinario di tassazione delle garanzie personali e reali, che in via generale sono soggette a imposta proporzionale.
art. 43 d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato per la determinazione della base imponibile, pari alla somma garantita.
art. 15 d.P.R. n. 601 del 1973
Le operazioni di credito a medio-lungo termine e le garanzie ad esse inerenti sono soggette a un regime agevolativo sostitutivo; il comma 2 sottrae al beneficio solo gli atti giudiziari relativi a tali operazioni, ma non consente di tassare due volte operazioni già assoggettate a imposta sostitutiva.
art. 16 d.P.R. n. 601 del 1973
Richiamato insieme all'art. 15 e 17 nel motivo dell'Agenzia e nel ragionamento della Corte sul regime delle operazioni di credito a medio-lungo termine.
art. 17 d.P.R. n. 601 del 1973
La Corte precisa che la disposizione rende sostitutiva l'imposizione per gli enti che effettuano le operazioni agevolate e fa salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 2, per gli atti giudiziari e le cambiali.
Richiamato per chiarire che l'accessorietà civilistica della fideiussione non si trasferisce automaticamente sul piano tributario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato avvalsa della prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Citato come fonte del meccanismo del raddoppio del contributo unificato, non applicabile allo Stato nel caso deciso.
Massime di principio
- Le garanzie personali o reali, quando siano enunciate in un atto giudiziario, sono in linea di principio soggette a imposta di registro proporzionale; tuttavia occorre verificare se il negozio o l'operazione cui accedono sia già assoggettato a imposta sostitutiva, perché in tale ipotesi l'art. 22 d.P.R. n. 131/1986 non consente una duplicazione del prelievo.
- Il regime fiscale delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine ex d.P.R. n. 601/1973 è un regime di imposizione sostitutiva, non una mera esenzione: gli atti, i contratti e le garanzie inerenti a tali operazioni, se già colpiti dall'imposta sostitutiva, non possono essere nuovamente tassati per il solo fatto della loro enunciazione in un provvedimento giurisdizionale.
- L'interpretazione dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986 deve essere coordinata con la disciplina speciale delle agevolazioni sostitutive: la norma sull'enunciazione non opera in presenza di un prelievo sostitutivo già assolto, in mancanza di un diverso e autonomo presupposto impositivo.
- L'accessorietà civilistica di una fideiussione non determina automaticamente il medesimo trattamento fiscale del rapporto principale: ai fini tributari rileva la disciplina speciale applicabile al negozio e al suo eventuale regime sostitutivo.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato che fruiscono della prenotazione a debito, anche quando il ricorso sia respinto o dichiarato inammissibile.
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