Cassazione Civile, Ordinanza n. 02233/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La Provincia di Foggia ha proposto ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato che aveva dichiarato improcedibili i ricorsi di primo grado e gli appelli relativi alla delibera provinciale n. 9 del 25 maggio 2021, recante il regolamento sul canone unico patrimoniale di cui alla l. n. 160/2019, limitatamente alla parte concernente il canone per l'occupazione del sottosuolo con condotte e infrastrutture di rete necessarie a collegare impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile alla rete elettrica. Il ricorso era articolato in due motivi: con il primo si denunciava la violazione dell'art. 133, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010 e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che lo ius superveniens avrebbe fissato il canone normativo e spostato la controversia nella sfera del giudice ordinario; con il secondo si deduceva un difetto di attribuzione, assumendo che il Consiglio di Stato si fosse sostituito alla Provincia nella determinazione del canone unico patrimoniale, così invadendo il potere della pubblica amministrazione. Nel frattempo la Provincia ha rinunciato al ricorso, mentre le controparti hanno resistito chiedendo, a seconda dei casi, inammissibilità o rigetto e la condanna alle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente comunicata alle parti costituite e non accettata, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Ha inoltre ritenuto che non vi fossero ragioni per derogare alla regola della condanna del rinunciante alle spese, osservando comunque che il ricorso sarebbe stato inammissibile: il primo motivo non era idoneo a fondare un difetto di giurisdizione perché la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda; il secondo motivo, pur formalmente veicolato come questione di giurisdizione, censurava in realtà l'interpretazione della norma sopravvenuta da parte del giudice amministrativo e la valutazione dell'interesse ad agire/improcedibilità, cioè un profilo interno alla giurisdizione amministrativa. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese alle controricorrenti.
Norme richiamate
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la decisione.
La rinuncia al ricorso per cassazione è efficace se comunicata alle parti costituite; non è richiesta l'accettazione della controparte.
In caso di rinuncia, la regola generale è la condanna del rinunciante alle spese, salvo specifiche circostanze che giustifichino la deroga.
Giurisdizione e competenza si determinano in base alla legge vigente e allo stato di fatto esistenti al momento della proposizione della domanda; i successivi mutamenti non rilevano.
art. 133, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010
È la norma processuale invocata per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ma la Corte ritiene la censura inammissibile nei termini in cui è stata prospettata.
art. 4, comma 14 quinquies, d.l. n. 146/2021
Richiamato dal Consiglio di Stato come norma interpretativa rilevante ai fini dell'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce effetti processuali se comunicata alle parti costituite ai sensi dell'art. 390 c.p.c., senza necessità di accettazione della controparte.
- In caso di rinuncia al ricorso, la condanna alle spese segue la regola generale a carico del rinunciante, salvo che ricorrano specifiche circostanze idonee a giustificare una deroga.
- Giurisdizione e competenza si determinano con riferimento alla legge vigente e allo stato di fatto esistenti al momento della proposizione della domanda; lo ius superveniens non sposta, di regola, il riparto di giurisdizione.
- Non integra un vero vizio di giurisdizione la censura che, sotto la veste del difetto di giurisdizione, miri in realtà a contestare l'interpretazione della norma o la valutazione di presupposti interni alla funzione giurisdizionale del giudice adito, come legittimazione, interesse ad agire o improcedibilità.
- La decisione sull'interesse ad agire e sui presupposti processuali della domanda rientra nei limiti interni della giurisdizione del giudice amministrativo e non può essere trasformata in una questione di superamento dei limiti esterni di giurisdizione.
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