Cassazione Penale, Sentenza n. 16969/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Spoleto del 21/10/2024 che aveva disposto l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione a fatti configurati ai sensi dell'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000 (utilizzo in compensazione di crediti di imposta per R&S non spettanti). Il ricorrente deduceva abnormità e violazione dell'art. 411, comma 1-bis c.p.p. per mancata analisi dell'atto di imputazione e del compendio probatorio, nonché mancato riconoscimento della non punibilità ex art. 13 d.lgs. n. 74/2000 in quanto, secondo il ricorrente, era avvenuto il riversamento integrale delle somme indebitamente percepite (riversamento spontaneo). Sosteneva quindi che la qualificazione giuridica rilevata dal G.I.P. avrebbe dovuto comportare il riconoscimento della causa di non punibilità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e genericità: la Corte ha ritenuto errato il presupposto difensivo e ha constatato che sia la richiesta del pubblico ministero sia l'ordinanza del G.I.P. avevano dato conto di una restituzione solo parziale delle somme indebitamente compensate. Il ricorrente non ha allegato il documento (messaggio PEC) richiamato per provare il riversamento totale e la mera citazione nel ricorso è risultata insufficiente. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. con applicazione della facoltà prevista dall'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto di natura sostanziale; l'ordinanza di archiviazione per tale causa è impugnabile in Cassazione e richiede motivazione che ponderi condotta, conseguenze e grado di colpevolezza.
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
Norma che disciplina l'ipotesi di utilizzo di crediti d'imposta non spettanti; nel caso è stata la norma contestata per la condotta di utilizzo indebito di crediti in compensazione.
art. 13 d.lgs. n. 74/2000
Previsione di causa di non punibilità collegata al riversamento spontaneo integrale del credito indebitamente utilizzato; la Corte ha ritenuto che tale causa non possa essere riconosciuta se il riversamento è solo parziale o non provato documentalmente.
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Attribuisce all'indagato la legittimazione ad opporre la richiesta di archiviazione e presuppone un interesse dell'indagato a ottenere un esito più favorevole; impone al giudice l'analisi dell'atto di opposizione e del compendio probatorio.
art. 111, comma 7 Cost.
Consente la ricorribilità in Cassazione dell'ordinanza che decide in via definitiva l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, trattandosi di provvedimento con caratteristiche decisorie rilevanti sui diritti soggettivi.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e può comportare una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso; applicata dalla Corte nel caso di inammissibilità del ricorso del ricorrente.
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Consente di aumentare, oltre il massimo, la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato la facoltà aumentando la sanzione a complessivi 3.000 euro.
Massime di principio
- L'archiviazione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis) è un istituto di natura sostanziale: la decisione che la applica richiede motivazione concreta sulla condotta, le conseguenze e la colpevolezza e può essere impugnata in Cassazione per violazione di legge o per motivazione carente.
- Se si invoca la non punibilità collegata al riversamento spontaneo (art. 13 d.lgs. 74/2000) incombe sul ricorrente/indagato l'onere di provare documentalmente l'avvenuto riversamento integrale; la mera allegazione verbale o la citazione di una comunicazione senza allegazione è insufficiente.
- L'opposizione all'archiviazione ai sensi dell'art. 411 c.p.p. è strumento che presuppone un interesse dell'indagato e impone al giudice di valutare compiutamente l'atto di imputazione e il compendio probatorio; eventuali lacune probatorie possono comportare l'inammissibilità del ricorso in sede di legittimità.
- I ricorsi generici, non autosufficienti o privi dei documenti decisivi vengono spesso dichiarati inammissibili; è essenziale produrre in cassazione (o già in grado di merito) gli elementi documentali che fondano la doglianza.
- In caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza o carenza di elementi, il giudice della legittimità può irrogare sanzioni pecuniarie e condannare alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., anche con aumento previsto dalla normativa vigente.
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