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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21643/2021 del 28/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (intermediario finanziario)

La controversia

Un investitore, insieme al fratello, aveva consegnato al promotore finanziario somme molto ingenti per operazioni di investimento; il promotore, che operava per conto di una SIM, aveva fatto sottoscrivere i moduli predisposti dall’intermediario e per due anni aveva inviato rendiconti su carta intestata della società, ma poi si era appropriato delle somme ed era risultato irreperibile. Il fratello che aveva partecipato agli investimenti si era costituito parte civile nel processo penale conclusosi con condanna del promotore per truffa e appropriazione indebita; l’investitore rimasto estraneo a quel processo aveva quindi convenuto la SIM chiedendo il risarcimento dei danni, invocando la responsabilità del preponente per fatto del promotore in ragione dell’occasionalità necessaria. In appello era stato riconosciuto un concorso di colpa del danneggiato per avere consegnato parte rilevante del denaro in contanti, in violazione dei divieti di legge, e per la sua esperienza nel settore finanziario. Con il ricorso per cassazione l’investitore ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1227 c.c., sostenendo che il concorso colposo del danneggiato non sarebbe configurabile quando il fatto del danneggiante sia doloso; 2) violazione dell’art. 96 del regolamento Consob del 1998; 3) violazione dell’art. 1227 c.c. e della l. n. 143/1991, assumendo che le norme che vietano la consegna di contanti perseguono finalità diverse dalla prevenzione delle truffe e non potrebbero fondare un concorso di colpa; 4) un quarto motivo rimasto assorbito. La società resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i motivi principali e ha confermato la valutazione di merito sul concorso causale del danneggiato. Ha affermato che, in tema di responsabilità del preponente per il fatto del promotore finanziario, può rilevare anche la condotta colposa dell’investitore che, con anomala e consapevole acquiescenza, agevoli l’illecito del promotore, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia doloso. Ha inoltre considerato rilevante, ai fini della valutazione della condotta del danneggiato, la consegna di somme ingentissime in contanti e l’esperienza dell’investitore nel settore, trattandosi di elementi idonei ad agevolare il danno e a interrompere o limitare la responsabilità dell’intermediario secondo il criterio dell’occasionalità necessaria. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e agli ulteriori oneri di contributo unificato se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    La condotta colposa del danneggiato può rilevare anche quando il fatto del danneggiante sia doloso, se il danneggiato avrebbe potuto avvedersi della truffa o limitarne le conseguenze con l’ordinaria diligenza.

  • art. 31, comma 3, d.lgs. n. 58 del 1998

    La responsabilità dell’intermediario per i danni arrecati dal promotore finanziario a terzi è esclusa quando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, collusione o consapevole acquiescenza tali da interrompere il nesso di occasionalità necessaria.

  • art. 96 del regolamento Consob del 1998

    Il divieto di consegna di denaro contante al promotore può essere valorizzato come indice della condotta colposa del cliente/danneggiato.

  • l. n. 143 del 1991

    La violazione delle regole sulla consegna di contante può concorrere alla valutazione della condotta del danneggiato come agevolatrice dell’illecito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di responsabilità dell’intermediario per il fatto illecito del promotore finanziario, il concorso colposo del danneggiato può essere ravvisato anche se l’illecito del promotore è doloso, purché la vittima abbia tenuto una condotta imprudente o abbia agevolato consapevolmente il danno.
  • Ai fini dell’art. 1227 c.c. non è decisivo che la regola violata dal danneggiato sia stata posta per finalità diverse dalla prevenzione della truffa: la violazione può comunque assumere rilievo se è sintomatica di una condotta anomala e causalmente efficiente nella produzione del danno.
  • In materia di responsabilità del preponente per il promotore finanziario, l’interruzione del nesso di occasionalità necessaria può derivare da una condotta del cliente che, per collusione o consapevole acquiescenza, agevoli in modo anomalo l’illecito.
  • La valutazione del concorso del danneggiato va compiuta caso per caso, considerando sia l’entità della somma consegnata in contanti sia l’esperienza concreta dell’investitore, quando tali elementi rendano la condotta consapevolmente incauta.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaInadempimentoSpese di lite
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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