Cassazione Civile, Ordinanza n. 38531/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La lite nasce da un rapporto di appalto avente ad oggetto la realizzazione di un impianto di condizionamento e refrigerazione. L'appaltatrice otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di somme riferite a: un quinto stato di avanzamento lavori, opere extra contratto fatturate con la fattura n. 203/2006, e un importo relativo a merce ordinata dalla committente. La committente proponeva opposizione deducendo che non vi fosse stato alcun accordo sulle opere extra contratto e che il materiale non fosse stato consegnato. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di norme su contratto, interpretazione, appalto e onere della prova, sostenendo che le opere extra contratto dovevano essere concordate o autorizzate per iscritto e che mancasse un valido accordo sul loro pagamento; 2) violazione di norme su exceptio inadimplenti non est adimplendum e disciplina dell'appalto, sostenendo che il prezzo della merce non fosse dovuto perché la consegna non era avvenuta e che, in ogni caso, la controparte non potesse pretendere il corrispettivo in presenza del proprio inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto entrambi i motivi. Ha ritenuto che le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e che la motivazione della corte territoriale fosse congrua e immune dai vizi denunciabili. In particolare, ha condiviso l'accertamento secondo cui le opere extra contratto erano state concordate tra le parti, anche attraverso corrispondenza scritta, e ha escluso la pertinenza dell'art. 1659 c.c. in presenza di variazioni concordate con il committente. Quanto alla merce ordinata, ha ritenuto che esistesse una valida pattuizione che obbligava l'appaltatrice alla consegna e, correlativamente, legittimava la pretesa del prezzo; ha inoltre valorizzato la legittimità, secondo buona fede, dell'eccezione di inadempimento nel quadro dell'unitario rapporto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi vengono ricondotti alle doglianze di violazione di legge e di omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce che il cattivo apprezzamento delle prove e la rivalutazione del fatto non sono sindacabili in cassazione, salvo l'omesso esame di un fatto decisivo o anomalie motivazionali rilevanti.
Richiamato per contestare l'esistenza dell'accordo sulle opere extra contratto.
Richiamato per contestare il perfezionamento dell'accordo sulle opere extra contratto.
Richiamato in tema di interpretazione della corrispondenza e degli accordi tra le parti.
Richiamato per il contratto di appalto e il suo regime.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dell'appalto e delle prestazioni dovute.
La Corte afferma che la forma scritta richiesta per le variazioni apportate dall'appaltatore non trova applicazione quando le variazioni siano concordate con il committente o da questi indicate.
Richiamato come norma sull'onere della prova nella contestazione dell'accordo e della debenza delle somme.
Richiamato nei motivi, senza accoglimento delle doglianze.
Richiamato nei motivi, ma la censura è ritenuta inammissibilmente diretta a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
Richiamato nei motivi, ma la Corte afferma che il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non integra di per sé un vizio denunciabile in cassazione.
inadimplenti non est adimplendum
La Corte afferma che, nell'unitario rapporto d'appalto, l'eccezione di inadempimento va valutata comparativamente con riguardo alla proporzionalità degli inadempimenti e alla buona fede, potendo legittimare il rifiuto di consegna sino al pagamento dovuto.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla pretesa sul prezzo della merce ordinata.
Richiamato nel secondo motivo, senza che ne derivi accoglimento.
Richiamato per affermare che la prova testimoniale e presuntiva di patti aggiunti o contrari successivi a un documento è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
Richiamato anche per contestare i limiti del decisum di merito, senza esito favorevole per la ricorrente.
comma 1-quater; comma 1-bis
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove: l'accertamento sull'esistenza e sul contenuto dell'accordo contrattuale resta riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione congrua.
- Nel contratto di appalto, le variazioni o le opere extra contratto concordate con il committente non sono soggette al rigore formale dell'art. 1659 c.c. previsto per le variazioni unilateralmente introdotte dall'appaltatore.
- Quando il giudice di merito ritiene provato un accordo mediante corrispondenza o altri elementi documentali, tale apprezzamento è insindacabile in cassazione salvo omesso esame di un fatto decisivo o motivazione apparente, perplessa o mancante.
- L'eccezione di inadempimento deve essere scrutinata in termini comparativi, considerando proporzionalità degli inadempimenti, funzione economico-sociale del contratto e incidenza sull'equilibrio sinallagmatico; essa può giustificare il rifiuto della propria prestazione se conforme a buona fede.
- La prova di patti aggiunti o contrari successivi alla formazione di un documento può essere valutata dal giudice di merito anche attraverso presunzioni e testimonianze, con apprezzamento discrezionale non censurabile in cassazione se logicamente e giuridicamente corretto.
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