Cassazione Penale, Sentenza n. 19878/2025 del 28/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per estorsione continuata (art. 81 cpv. e 629 c.p.) con censura specifica sulla motivazione relativa alla circostanza aggravante dell'utilizzo del "metodo mafioso" di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e sulle conseguenti esigenze cautelari. La difesa ha contestato l'assenza di prove che colleghino l'indagato a un'organizzazione mafiosa, ha negato che la condotta integri il metodo mafioso o sia idonea a evocare la forza intimidatrice tipica della mafia, e ha messo in discussione il valore probatorio delle conversazioni intercettate e della credibilità del denunciante, sostenendo che l'esclusione dell'aggravante inciderebbe sulla presunzione di esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione del Tribunale del riesame che aveva accertato la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., richiamando: aggressioni fisiche verso la persona offesa e un dipendente; minacce esplicite, anche di morte; ripetuti richiami all'appartenenza al clan Mazzarella; rapporto familiare/affettivo tra la figlia del Rapillo e un esponente del clan (Salvatore Barile); riscontri tra dichiarazioni della persona offesa e conversazioni intercettate; precedenti penali e inserimento dell'indagato in un contesto criminale radicato. Ha affermato che tali elementi dimostrano l'uso del metodo mafioso inteso come evocazione della contiguità a un gruppo mafioso finalizzata a creare assoggettamento nella vittima. Di conseguenza la presunzione relativa delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. è applicabile. Per tali ragioni il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; non è disposta la remissione in libertà.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen. e art. 81, comma secondo, cod. pen.
Delitto contestato: estorsione continuata; art. 81 cpv. richiede la continuazione di più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso.
Aggravante per utilizzo del "metodo mafioso": configurabile quando l'azione è posta evocando la contiguità a un'associazione mafiosa ed è funzionale a creare nella vittima una condizione di assoggettamento o timore derivante dalle prerogative di un gruppo mafioso.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa dell'esistenza delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento o reiterazione) quando ricorra la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1; la Corte ha ritenuto applicabile tale presunzione dato il quadro probatorio.
Norma che consente la condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o comportante colpa; applicata per irrogare l'importo di euro 3.000.
Disposizione sull'informazione al direttore dell'istituto penitenziario circa provvedimenti che incidono sulla posizione del detenuto; la decisione è stata trasmessa per l'adempimento previsto.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 14867 del 26/01/2021 Marcianò; Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019 Pagnotta)
Richiamati principi secondo i quali la circostanza aggravante del metodo mafioso sussiste quando l'azione, evocando la contiguità a un'associazione mafiosa, sia funzionale a creare nella vittima condizione di assoggettamento e timore delle pretese del gruppo mafioso.
Massime di principio
- La circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. può essere riconosciuta anche senza prova formale di appartenenza all'organizzazione mafiosa se la condotta richiama la forza intimidatrice e l'assoggettamento tipici delle organizzazioni mafiose.
- Minacce reiterate, riferimenti espliciti a clan noti, violenze fisiche, e legami familiari o affettivi con esponenti mafiosi aumentano l'idoneità intimidatoria della condotta e possono comprovare il metodo mafioso.
- Le intercettazioni e i riscontri tra dichiarazioni della persona offesa e conversazioni sono elementi probatori rilevanti per attestare la credibilità della vittima e la sussistenza dell'aggravante.
- La configurazione dell'aggravante incide direttamente sulle esigenze cautelari: quando sussiste il metodo mafioso opera una presunzione relativa (art. 275, comma 3, c.p.p.) che rende più agevole la conferma della custodia cautelare.
- In ricorsi in cassazione occorre contestare in modo specifico e puntuale gli elementi indicati dalla motivazione del giudice di merito; una censura generica sulla mancanza di prove è spesso insufficiente.
- Per la difesa è strategico contestare il nesso funzionale tra la condotta e l'evocazione della forza intimidatrice mafiosa, offrire ricostruzioni alternative dei fatti e produrre elementi che ridimensionino i rapporti con esponenti di clan o il valore probatorio delle intercettazioni.
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