Cassazione Civile, Ordinanza n. 33167/2021 del 10/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso del Ministero, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato alla medesima Corte in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro pubblico)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente pubblico volta ad ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni 2012 e 2013. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello di Roma aveva invece accolto parzialmente l'impugnazione del lavoratore, ritenendo monetizzabili le ferie maturate e non godute prima del luglio 2012, mentre per il 2013 operava il divieto di monetizzazione previsto dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 95/2012. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 16 CCNL 16 maggio 1995 e dell'art. 5 del d.l. n. 95/2012, sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto verificare, anche per le ferie maturate prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 95/2012, se ricorressero i presupposti della monetizzazione, cioè cessazione del rapporto e non imputabilità al dipendente del mancato godimento. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: ha affermato che in presenza di rapporto di lavoro ancora in corso non è azionabile la pretesa all'indennità sostitutiva delle ferie non godute, perché la disciplina collettiva e i principi richiamati consentono la monetizzazione solo alla cessazione del rapporto, mentre in costanza di rapporto resta eventualmente esperibile solo la tutela risarcitoria per il pregiudizio da mancata fruizione del riposo, se allegato e provato.
Norme richiamate
È stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 16 CCNL 16 maggio 1995
"le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili"; "in caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo"
La disciplina collettiva è letta nel senso che vieta la monetizzazione in corso di rapporto e consente il pagamento sostitutivo solo nei limiti previsti alla cessazione del rapporto, in presenza di ferie non godute per esigenze di servizio o cause non imputabili al lavoratore.
Richiamato dal ricorrente come norma che disciplina il divieto di monetizzazione delle ferie non godute.
art. 1, comma 1, d.l. n. 95/2012
La Corte d'appello lo aveva considerato ostativo alla domanda per l'anno 2013; la Cassazione non lo applica nel senso di consentire il pagamento in costanza di rapporto.
art. 36 Cost.
È richiamato come fonte dei precetti inderogabili sulla effettività del riposo feriale, compatibili con la disciplina pattizia che esclude la monetizzazione in corso di rapporto.
Norma processuale relativa alla proposta del relatore e alla trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso che ricorressero i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Richiamata come legge di modifica dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di ferie del dipendente pubblico, la monetizzazione delle ferie non godute non è configurabile durante la vigenza del rapporto di lavoro, salvo una diversa previsione che comunque non può derogare ai limiti imposti dal sistema e dalla funzione del riposo annuale.
- Le clausole della contrattazione collettiva che affermano l'irrinunciabilità delle ferie e ne impongono la fruizione nell'anno di maturazione o, al più, nel semestre successivo sono compatibili con l'art. 36 Cost. e con la normativa sovranazionale, purché prevedano la possibilità di pagamento sostitutivo solo alla cessazione del rapporto e in presenza di impedimenti non imputabili al lavoratore.
- Se il lavoratore non ha goduto delle ferie per fatto imputabile al datore di lavoro, in costanza di rapporto può prospettarsi una tutela risarcitoria per il pregiudizio subito, ma non un'azione volta al pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie.
- La domanda di indennità per ferie non godute va distinta dalla domanda risarcitoria: la prima presuppone la cessazione del rapporto, la seconda richiede allegazione e prova del danno da mancata effettiva fruizione del riposo.
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