Cassazione Civile, Ordinanza n. 20961/2024 del 26/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a lavoratori già dipendenti dell'ASSI, ente soppresso con trasferimento delle funzioni al Ministero, i quali chiedevano che nell'assegno ad personam previsto dall'art. 23 quater, commi 5-9, del d.l. n. 95/2012 fosse incluso: (a) il trattamento economico di professionalità (TEP) previsto dalla contrattazione integrativa ASSI per il 2003; (b) l'equivalente monetario dei premi delle polizze assicurative sanitaria e per il caso di morte, previsti dall'art. 46 CCNL EPNE. La Corte d'appello aveva escluso entrambe le voci, ritenendo il TEP emolumento variabile, legato ai risultati e quindi non certo nell'an e nel quantum, e i premi di polizza non aventi natura retributiva ma previdenziale e integrativa. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: 1) nullità/inammissibilità dell'appello ministeriale per vizi delle conclusioni e lesione del contraddittorio; 2) violazione dell'art. 23 quater d.l. n. 95/2012 e dell'art. 46 CCNL EPNE, sostenendo che i premi assicurativi erano corrisposti con fissità e continuità e dovevano essere computati nell'assegno personale; 3) violazione dell'art. 23 quater d.l. n. 95/2012, degli artt. 31 e 32 CCNL comparto EPNE e travisamento dei fatti per l'esclusione del TEP dall'assegno ad personam, affermando che tale voce fosse stabilmente percepita e dovesse essere inclusa come emolumento accessorio consolidato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali rilevanti, ribadendo che anche in caso di error in procedendo il ricorrente deve rispettare gli oneri di autosufficienza. Ha invece rigettato il secondo e il terzo motivo, ritenendo corretta l'applicazione dell'art. 23 quater d.l. n. 95/2012: per il mantenimento nell'assegno ad personam rilevano solo le voci del trattamento fondamentale e accessorio che siano effettivamente fisse e continuative e, soprattutto, certe nell'an e nel quantum; il TEP era invece un incentivo correlato ai risultati, con natura variabile e soggetta a conguaglio/restituzione, mentre i premi delle polizze avevano natura non retributiva ma previdenziale. È stato inoltre precisato che, quanto alla contrattazione integrativa, il sindacato di legittimità è limitato nei termini indicati dalla giurisprudenza e non può risolversi in una diversa interpretazione del testo negoziale. Il ricorso è stato quindi complessivamente rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e agli ulteriori oneri processuali previsti.
Norme richiamate
art. 23 quater d.l. n. 95/2012, conv. in L. n. 135/2012
commi 3-9; in particolare commi 5-9
norma speciale che, per i dipendenti ASSI trasferiti nei ruoli ministeriali, consente la conservazione del trattamento economico fondamentale e accessorio solo per le voci fisse e continuative; richiede che l'emolumento sia certo nell'an e nel quantum
norma generale rispetto alla quale l'art. 23 quater d.l. n. 95/2012 è speciale
richiamato per distinguere trattamento fondamentale e accessorio nell'impiego pubblico contrattualizzato
art. 46 CCNL EPNE 1994/1997
richiamato come base dei premi di polizza sanitaria e per il caso di morte, ritenuti dalla Corte non retributivi ma previdenziali/integrativi
art. 27 CCNL 14.2.2001 Comparto EPNE
desunto come fonte della facoltà degli enti di disciplinare in contrattazione integrativa alcuni benefici, tra cui gli interventi di cui all'art. 46 CCNL 6.7.1995
art. 6 CCNI di riparto del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2010
"in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, si procederà alla restituzione delle somme erogate anticipatamente in quanto sine titulo"
valorizzato per mostrare il carattere incentivante e condizionato del TEP, suscettibile di restituzione se gli obiettivi non sono raggiunti
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per i motivi di violazione di legge, ma escluso per la censura sulla contrattazione integrativa nei limiti prospettati
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato quale eventuale sede del sindacato di legittimità sulla contrattazione integrativa nei limiti vigenti
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiede la specifica indicazione degli atti e documenti posti a base del ricorso, anche in caso di error in procedendo
art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c. per gli oneri di deposito e specificazione
art. 24 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sul diritto di difesa e sul contraddittorio
artt. 125, 156, 163, 164 e 342 c.p.c.
richiamati dai ricorrenti per contestare la validità dell'appello ministeriale
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, anche quando si denunci un error in procedendo e la Corte sia giudice del fatto processuale, restano fermi gli oneri di specifica indicazione e localizzazione degli atti e dei documenti rilevanti; il mero rinvio per relationem non basta a rendere ammissibile la censura.
- Ai fini della conservazione del trattamento economico nel trasferimento di personale pubblico, la nozione di emolumento tutelato non coincide con ogni voce percepita in modo ricorrente: occorre verificare se la voce abbia natura retributiva e sia certa nell'an e nel quantum, oltre a essere fissa e continuativa.
- Un emolumento incentivante, collegato al raggiungimento di risultati o obiettivi e soggetto a conguaglio o restituzione, non rientra di regola nel trattamento economico da salvaguardare come voce consolidata.
- I premi o benefici aventi funzione previdenziale o assicurativa, privi di natura retributiva, non possono essere computati nell'assegno personale riassorbibile come componenti del trattamento economico accessorio conservato.
- La violazione di norme di contrattazione integrativa non consente in cassazione una mera contrapposizione di una lettura alternativa del testo negoziale, ma richiede la deduzione di specifici vizi censurabili nei limiti del sindacato di legittimità.
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