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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33493/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva annullato la custodia cautelare in carcere per estorsione aggravata (art. 629, 2° c., in relazione agli artt. 628, 3° c., n.3, e 416-bis.1 c.p.), sostenendo che la motivazione del Tribunale è intrinsecamente contraddittoria e travisa i fatti. In particolare il ricorrente evidenzia che il Tribunale ha selezionato parti della deposizione della persona offesa (Manzoni) valorizzando le affermazioni che minimizzavano la condotta come "suggerimenti", trascurando invece dichiarazioni in cui lo stesso testimone parlava di esplicite "pressioni", della mancata possibilità di operare "scelte libere ed obiettive" e di riferimenti alle "dinamiche del territorio" e alle "famiglie mafiose", elementi che rafforzano il quadro indiziario a carico degli Stillitani. Inoltre il Procuratore censura l'uso non coerente, da parte del Tribunale, della clausola contrattuale (art. 2652 c.c.) invocata a giustificazione delle richieste di assunzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore rilevando gravi lacune motivazionali e contraddizioni nell'ordinanza impugnata: il Tribunale ha omesso di considerare e valutare unitariamente e in modo diacronico tutte le dichiarazioni della persona offesa, tralasciando passaggi che erano, quantomeno, potenzialmente decisivi. La Corte ha ritenuto che la mancata considerazione di quegli elementi integrasse una pretermissione di prova rilevante tale da compromettere la tenuta logica della motivazione. Ha inoltre osservato l'inconciliabilità, sul piano logico, tra l'argomento difensivo fondato sulla clausola contrattuale e il fatto che la clausola riguardava solo sei dipendenti su circa quaranta. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale del riesame per un nuovo esame che colmi le carenze motivazionali. La Corte ha inoltre precisato che l'omissione, nel ricorso del Pubblico ministero, della disamina della sussistenza delle esigenze cautelari non determina inammissibilità dell'impugnazione quanto meno in presenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen. (secondo comma) in relazione agli artt. 628 (terzo comma, n.3) e 416-bis.1 c.p.

    Le norme descrivono il reato di estorsione aggravata dall'uso del "metodo mafioso" e dall'agevolazione di associazione mafiosa; la Corte richiama tali norme come quadro tipico dell'accusa e valuta la necessità che il Tribunale consideri correttamente gli elementi indiziari che possano ricondurre i fatti a tali fattispecie aggravate.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Citata in relazione alla presunzione procedurale che opera per certi reati: la Corte osserva che, anche se il pubblico ministero non ha sviluppato nel ricorso il tema delle esigenze cautelari, ciò non elimina il suo interesse all'impugnazione quando operano tali presunzioni.

  • art. 2652 cod. civ.

    Norma che consente clausole nel contratto d'affitto d'azienda relative al mantenimento dei rapporti di lavoro; la Corte osserva che la clausola invocata dal Tribunale non era idonea a smentire la rilevanza delle pressioni contestate, posto che la clausola riguardava solo un limitato numero di dipendenti.

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla difesa in ordine alla produzione documentale proveniente da altro procedimento; la Corte rileva la censura ma la decisione di annullamento si fonda principalmente su carenze motivazionali del Tribunale e sull'omissione di considerazione di prove testimoniali.

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021 (Marcus), Rv. 282355

    Richiamata per il principio secondo cui la mancata disamina delle esigenze cautelari da parte del pubblico ministero non esclude il suo interesse all'impugnazione in presenza della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.

Massime di principio

  • Il giudice del riesame deve valutare il materiale probatorio nella sua globalità e in chiave diacronica: selezionare solo frammenti favorevoli può determinare motivazione contraddittoria e portare all'annullamento del provvedimento
  • La mancata considerazione di dichiarazioni della persona offesa che appaiono congruenti con l'accusa costituisce omissione di un elemento istruttorio potenzialmente decisivo e può essere motivo di annullamento per vizio di motivazione
  • La presenza di clausole contrattuali che prevedono il mantenimento di posti di lavoro non esclude automaticamente la rilevanza di condotte di pressione o estorsive, specie se la clausola ha portata limitata rispetto alla realtà fattuale
  • Il ricorso del pubblico ministero contro decisioni che revocano misure cautelari è ammissibile anche se non affronta espressamente tutte le questioni (es. esigenze cautelari), quando sussistono presunzioni normative che giustificano l'interesse all'impugnazione
  • In procedimenti con ipotesi aggravate da contesti mafiosi occorre particolare attenzione nel valutare riferimenti contestuali (es. "dinamiche del territorio", intimidazioni implicite) nella complessiva valutazione indiziaria
  • In caso di annullamento per carenze motivazionali il rinvio al giudice di merito comporta l'obbligo per quest'ultimo di integrare la motivazione sul punto omesso e di valutare gli elementi trascurati, evitando la mera riformulazione superficiale della precedente decisione

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