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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27829/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di conformità della procura speciale al requisito di cui all'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, come interpretato dalle Sezioni Unite. Ha inoltre osservato che non vi era luogo a statuire sulle spese, poiché il Ministero intimato non aveva svolto difese. È stato altresì dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Tribunale di Venezia aveva rigettato le domande di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e, in subordine, del permesso per motivi umanitari proposte da un cittadino nigeriano. In cassazione il ricorrente ha impugnato solo la parte del decreto relativa al diniego della protezione sussidiaria, articolando due motivi. Tuttavia la Corte non è entrata nel merito delle censure, perché ha rilevato d'ufficio un vizio della procura speciale apposta al ricorso: per i ricorsi ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 la procura deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la posteriorità, oltre ad autenticare la firma del conferente. Nel caso concreto la procura conteneva l'indicazione della data di rilascio ma non una certificazione espressa della sua posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto, essendovi soltanto l'attestazione 'E' autentica'.

Norme richiamate

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008

    "deve contenere in modo esplicito l'indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l'autenticità della firma del conferente"

    Per il ricorso per cassazione in materia di protezione internazionale la procura speciale deve essere redatta con espressa certificazione della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato; la sola autentica della firma non basta.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, derogata dal regime speciale previsto per i procedimenti ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce un requisito aggiuntivo di specialità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di inammissibilità del ricorso la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro di misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

  • art. 3 Cost.

    La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale che ha escluso il contrasto della norma con il principio di eguaglianza.

  • art. 10 Cost.

    Richiamato nel vaglio di costituzionalità della disciplina speciale sulla procura in materia di protezione internazionale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel vaglio di costituzionalità della disciplina speciale sulla procura.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel vaglio di costituzionalità della disciplina speciale sulla procura.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiamato in relazione ai parametri interposti del diritto UE e della CEDU, nell'esame di costituzionalità della norma processuale speciale.

  • art. 28 direttiva 2013/32/UE

    Richiamato come parametro eurounitario rispetto al quale la Corte costituzionale ha escluso il contrasto della norma interna.

  • art. 46, paragrafo 11, direttiva 2013/32/UE

    Richiamato come parametro eurounitario nel giudizio di costituzionalità.

  • art. 46 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità come parametro di tutela giurisdizionale effettiva.

  • art. 18 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità.

  • art. 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità.

  • art. 13 CEDU

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità.

  • art. 14 CEDU

    Richiamato nel giudizio di costituzionalità.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • Corte cost., sent. n. 13 del 2022

    Ha ritenuto non contrastante con i parametri costituzionali ed eurounitari il requisito speciale di certificazione della data di rilascio della procura nei ricorsi ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008.

  • Cass. S.U., n. 15177 del 2021

    Ha interpretato l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 nel senso che la procura speciale per il ricorso per cassazione deve recare l'indicazione esplicita della data successiva alla comunicazione del provvedimento e la certificazione del difensore.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi nei procedimenti disciplinati dall'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale è valida solo se il difensore certifica espressamente che la data di rilascio è successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, oltre ad autenticare la sottoscrizione del conferente.
  • La sola formula di autentica della firma del ricorrente non è sufficiente a soddisfare il requisito speciale di certificazione della data richiesto dalla norma processuale in materia di protezione internazionale.
  • La mancanza della certificazione della posteriorità della procura integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione senza consentire l'esame dei motivi di impugnazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non svolge difese, non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
  • Nei casi di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàDecadenza

Testo integrale

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