Cassazione Civile, Ordinanza n. 18077/2023 del 23/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un proprietario di unità immobiliare in un edificio condominiale aveva agito per ottenere l'accertamento che il vano sovrastante l'ultimo piano abitabile non fosse parte comune, ma pertinenza esclusiva del suo appartamento. La domanda era stata rigettata in primo grado e la decisione confermata in appello. In cassazione il ricorrente ha proposto cinque motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 1117 c.c. assumendo erronea la qualificazione del vano come parte comune; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 817, 1350 e 2653 c.c. sostenendo che la planimetria allegata fosse decisiva per escludere la natura comune del bene; con il terzo ha dedotto violazione dell'art. 1362 c.c. per l'interpretazione dell'art. 2 del regolamento condominiale; con il quarto ha nuovamente censurato, sempre ex art. 1362 c.c., l'uso probatorio della planimetria sotto diverso profilo; con il quinto ha contestato la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e cinque i motivi. Ha rilevato che le censure miravano, in sostanza, a sovrapporre una diversa ricostruzione del fatto e una diversa lettura delle risultanze documentali a quella compiuta dai giudici di merito, chiedendo impropriamente una terza valutazione di merito. Ha ritenuto inconferenti i richiami alle norme sulle pertinenze e sulla trascrizione rispetto al fatto accertato dai giudici di merito; ha considerato non circostanziate le doglianze di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, perché risolte nella richiesta di un'interpretazione alternativa; ha infine affermato che la valutazione della responsabilità aggravata rientra nel merito e non è censurabile se adeguatamente motivata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La censura in cassazione non può limitarsi a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla natura comune del bene, mascherandolo come violazione di legge.
Il richiamo alla disciplina delle pertinenze è stato ritenuto fuori luogo rispetto alla questione decisa, perché non idoneo a scalfire l'accertamento di merito sulla natura del vano.
Il richiamo alla forma e ai requisiti degli atti non è stato ritenuto pertinente alla censura proposta, in quanto diretta a contestare l'apprezzamento di fatto.
Le regole sulla trascrizione sono state considerate inconferenti nel contesto della controversia, poiché l'atto di acquisto richiamato non imponeva una diversa conclusione rispetto a quella del giudice di merito.
Le doglianze di ermeneutica contrattuale sono inammissibili se non individuano uno specifico errore interpretativo e si limitano a sollecitare una lettura alternativa del regolamento condominiale o del documento esaminato.
La responsabilità aggravata è questione rimessa al giudice di merito e non è censurabile in cassazione quando la relativa motivazione sia adeguata.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
È richiamato quale base per l'ulteriore contributo unificato conseguente all'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una critica all'accertamento del fatto in una censura di violazione di legge: la Cassazione non opera come terzo grado di merito.
- Le doglianze che contestano la lettura di documenti, planimetrie o regolamenti condominiali sono inammissibili quando si risolvono nella richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio senza indicare un effettivo errore di diritto nell'interpretazione.
- I richiami a norme su pertinenze, trascrizione o altre discipline specifiche sono inconferenti se non incidono sulla ratio della decisione di merito basata sull'accertamento fattuale della natura del bene.
- La censura di violazione delle regole di interpretazione contrattuale richiede la puntuale indicazione del canone ermeneutico asseritamente violato e del modo in cui il giudice se ne sia discostato; non basta proporre una lettura alternativa del testo.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o di violazione di legge, non potendosi sostituire la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.
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