Sentenza del 06/03/2015 n. 4551 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la cartella di pagamento, sostenendo che l'iscrizione a ruolo dell'IRPEF fosse derivata da un mero errore formale nella compilazione della dichiarazione dei redditi. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo territorialmente competente l'ufficio di Gorgonzola e, quindi, la Commissione tributaria provinciale di Milano. In cassazione il contribuente ha inoltre dedotto il mancato coinvolgimento della concessionaria della riscossione nel giudizio di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo, ritenendo competente per territorio la Commissione tributaria provinciale di Bergamo, poiché la controversia era stata proposta anche contro la concessionaria Bergamo Esattorie S.p.A., avente sede nella circoscrizione di Bergamo. La notifica del ricorso presso l'ufficio di Bergamo dell'Agenzia delle entrate, sebbene diverso da quello territorialmente competente che aveva emesso l'atto, non comporta nullità o decadenza, poiché l'Agenzia delle entrate ha carattere unitario e deve essere garantita l'effettività della tutela giurisdizionale. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per la liquidazione delle spese. I primi due motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti in base alle dichiarazioni
La cartella era stata emessa a seguito della liquidazione automatizzata dell'IRPEF risultante dalla dichiarazione dei redditi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 4, comma 1
Controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione
La competenza territoriale della Commissione tributaria provinciale si determina anche in base alla sede del concessionario della riscossione contro il quale è proposta l'impugnazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 5 e 10
Le disposizioni riguardano, rispettivamente, la competenza e le parti del processo tributario; nel caso concreto sono state richiamate dal contribuente per contestare la declaratoria di inammissibilità.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, commi 2 e 4
Le disposizioni disciplinano il contenuto del ricorso tributario e l'individuazione delle parti contro cui deve essere proposto.
Codice di procedura civile, art. 331
La norma è stata invocata dal contribuente in relazione al litisconsorzio necessario e alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti della concessionaria della riscossione.
Massime di principio
- Quando si impugna una cartella di pagamento, la competenza territoriale può radicarsi presso la Commissione tributaria della sede del concessionario della riscossione contro cui l'atto è proposto, anche se l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'iscrizione a ruolo si trova altrove.
- La notificazione del ricorso a un ufficio dell'Agenzia delle entrate diverso da quello che ha emesso l'atto non determina automaticamente nullità o decadenza, considerato il carattere unitario dell'Agenzia e il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
- Nel processo tributario occorre individuare correttamente il soggetto che ha emesso l'atto impugnato e, quando rilevante, il concessionario della riscossione; eventuali omissioni nel contraddittorio possono comportare la necessità di integrazione, anziché l'immediata inammissibilità.
- Le eccezioni di incompetenza territoriale devono essere valutate in relazione alle parti effettivamente convenute e all'atto impugnato, non esclusivamente in base al domicilio fiscale del contribuente o all'ufficio che ha materialmente effettuato l'iscrizione a ruolo.
- Una decisione che dichiara inammissibile il ricorso per errata individuazione dell'ufficio competente può essere cassata se il contribuente ha comunque adito un giudice territorialmente competente in base alla sede del concessionario della riscossione.
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