Cassazione Civile, Ordinanza n. 25652/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossore)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione contro una cartella di pagamento relativa a una violazione del codice della strada, deducendo la nullità o inesistenza del titolo perché il verbale di accertamento dell’infrazione era stato annullato a seguito di ricorso al Prefetto ai sensi dell’art. 203 cod. strada. Aveva inoltre contestato l’inesistenza della notifica della cartella, vizi formali dell’atto e l’illegittimità delle somme pretese. Il Tribunale aveva qualificato l’impugnazione come opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, ritenendo che la controversia rientrasse nella competenza per materia del giudice di pace ai sensi dell’art. 22-bis l. 689/1981, aveva declinato la competenza. Con il regolamento necessario di competenza il ricorrente ha sostenuto, invece, che il Tribunale avesse erroneamente considerato come due sanzioni distinte due importi in realtà riferibili alla medesima sanzione amministrativa, essendo il secondo importo solo la maggiorazione ex art. 203, comma 3, cod. strada; perciò, trattandosi di unico verbale per un importo complessivo superiore alla soglia di valore, la competenza sarebbe spettata al Tribunale.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito della questione di competenza perché ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Ha rilevato che la rinuncia era stata depositata telematicamente prima dell’adunanza camerale, mentre l’accettazione del sistema è intervenuta solo successivamente; ha quindi attribuito rilievo alla data di deposito, ritenendo la rinuncia tempestiva e rituale. Conseguentemente ha dichiarato l’estinzione del giudizio di regolamento e ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere che la seconda posta di importo in cartella fosse solo una maggiorazione della medesima sanzione e non una seconda sanzione autonoma
il Tribunale ha qualificato l’opposizione alla cartella come opposizione all’esecuzione, essendo contestata l’inesistenza del credito sotteso all’atto esattoriale
art. 22-bis l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato dal Tribunale per affermare la competenza per materia del giudice di pace nelle opposizioni a cartella esattoriale relative a sanzioni amministrative pecuniarie
norma di rito che ha regolato la trattazione del ricorso in adunanza camerale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di estinzione del giudizio
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte
Massime di principio
- Nel regolamento di competenza, se interviene rituale rinuncia al ricorso prima della decisione, il giudizio deve essere dichiarato estinto, indipendentemente dalle questioni di merito o di competenza prospettate.
- Ai fini della ritualità della rinuncia telematica rileva la data di deposito dell’atto, non il momento in cui il sistema informatico ne rende visibile l’accettazione al collegio.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, il giudice deve dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
- La qualificazione dell’opposizione a cartella esattoriale dipende dal contenuto della domanda: la deduzione dell’inesistenza del credito sotteso può condurre alla configurazione come opposizione all’esecuzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25587/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25588/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25589/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25590/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25591/2024 del 25/09/2024
- ordinanza_civile · 25 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 25592/2024 del 25/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →