Cassazione Civile, Ordinanza n. 34247/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La lite riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento per contributi di bonifica relativi alle annualità 2005 e 2006, emessa nei confronti di terreni appartenenti a un comune. In primo e secondo grado la pretesa è stata respinta per mancata produzione del piano di classifica; il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi strettamente connessi, la violazione degli artt. 2645, 2645-ter e 2697 c.c. e la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avesse considerato la trascrizione del piano di perimetrazione del consorzio e l’approvazione regionale della delibera di determinazione dei contributi. In sostanza, il ricorrente affermava che tali elementi fossero sufficienti a fondare la debenza dei contributi e a spostare l’onere probatorio sul contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché, in tema di contributi di bonifica, l’ente può essere dispensato dalla prova del beneficio fondiario solo se esista un piano di classifica regolarmente approvato; nel caso concreto, il giudice di merito ha accertato che all’epoca non risultava ancora approvato alcun piano di classifica da parte della Regione Calabria. Inoltre, la trascrizione del perimetro di contribuenza è stata qualificata come pubblicità-notizia priva di effetti decisivi sulla ripartizione dell’onere della prova. La Corte ha quindi confermato la correttezza della decisione di merito che aveva escluso l’inversione dell’onere probatorio e, di conseguenza, la legittimità della pretesa contributiva, disponendo altresì l’obbligo per il ricorrente del versamento dell’ulteriore contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese per essere le controparti intimate.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno della rilevanza della trascrizione del piano di perimetrazione; la Corte esclude che la trascrizione incida sul riparto dell’onere probatorio nei contributi di bonifica
richiamato dal ricorrente; non viene attribuito rilievo decisivo alla norma ai fini della debenza del contributo
la Corte ribadisce che l’onere della prova del beneficio può gravare sul consorzio solo in mancanza di un piano di classifica approvato; altrimenti opera la presunzione di beneficio, salvo prova contraria del contribuente
art. 111 Cost.
richiamato come parametro di nullità dedotta; il motivo è comunque ritenuto infondato
indica il rito camerale accelerato per la definizione del ricorso
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
fondamento formale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza
art. 23, comma 2, L. Regione Calabria 23 luglio 2003 n. 11
«L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato»
la Corte lo interpreta nel senso che l’ammontare del contributo deve essere determinato e approvato secondo le modalità previste dalla legge; in mancanza di regolare approvazione del piano di classifica/riparto non opera l’inversione dell’onere della prova
art. 23, comma 1, L. Regione Calabria 23 luglio 2003 n. 11
viene richiamato per affermare che i contributi consortili possono riguardare anche spese istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario, ma sempre entro un criterio legale di determinazione
artt. 23, 53 e 117 Cost.
richiamati per la necessità che la pretesa contributiva sia determinata secondo criteri adeguati e coerenti con progressività e legalità
art. 10, comma 2, R.D. 13 febbraio 1933 n. 215
la trascrizione del provvedimento di perimetrazione è qualificata come pubblicità-notizia, con funzione dichiarativa e di localizzazione degli interventi
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
viene dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per quantificare l’ulteriore contributo unificato dovuto
art. 23, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
richiamato solo per la trattazione da remoto in camera di consiglio
Massime di principio
- In materia di contributi di bonifica, il contribuente può contestare davanti al giudice tributario la debenza della cartella deducendo la mancanza di un beneficio diretto e specifico per il fondo, anche se non ha impugnato gli atti generali presupposti in sede amministrativa.
- Quando esista un piano di classifica regolarmente approvato, l’ente consortile è esonerato dalla prova del beneficio fondiario, poiché il beneficio si presume per i fondi inclusi nel perimetro di contribuenza; grava sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.
- La trascrizione del perimetro di contribuenza ha natura di pubblicità-notizia e funzione dichiarativa: non è il presupposto che determina da solo l’inversione dell’onere della prova sulla debenza dei contributi.
- In assenza di un regolare piano di classifica o di un piano generale di bonifica approvato, la pretesa contributiva del consorzio non può ritenersi automaticamente provata e deve essere sorretta da una determinazione conforme alle prescrizioni di legge regionali.
- I contributi consortili, anche se destinati a fini istituzionali e non strettamente collegati a un beneficio fondiario immediato, devono comunque essere determinati secondo criteri legali e coerenti con i parametri disponibili, in modo da rendere verificabile la pretesa impositiva.
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