Cassazione Penale, Sentenza n. 10420/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Cedrini Marco con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 78 c.1 lett. d) c.p. e 163 c.3 n.4 c.p.c. per presunta illegittima ammissione/validità delle costituzioni di parte civile (assenza di esposizione chiara e specifica della causa petendi); 2) errata applicazione dell'art. 61 n.7 c.p. (aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità) e dedotta tardività delle querele poiché il danno doveva essere valutato pro quota ai singoli condomini; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la liquidazione delle spese a favore di singoli condomini le cui domande di risarcimento non erano state accolte; 4) mancata/mancata sufficiente motivazione della Corte d'Appello su questioni rilevanti (in particolare aggravante e spese); 5) inosservanza dell'art. 62-bis c.p. e contraddittorietà nella determinazione della pena (pena base al massimo e contemporanea concessione delle attenuanti generiche), con doglianza di eccessività della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in gran parte dichiarato il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, confermando le principali statuizioni di merito, ma ha accolto parzialmente alcune censure: 1) respinto il primo motivo: pur riconoscendo il principio secondo cui l'atto di costituzione di parte civile deve contenere "l'esposizione in modo chiaro e specifico" dei fatti e degli elementi di diritto ex art. 163 c.3 n.4 c.p.c., ha ritenuto che, di fatto, nelle costituzioni in esame tale requisito fosse rispettato (attesa l'accurata imputazione di merito); 2) respinto il secondo motivo in quanto aspecifico: la Corte ha confermato la legittima applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità con riferimento al condominio come soggetto danneggiato unitario e ha ritenuto valide le querele (sulla base della riforma Cartabia e della decorrenza dei termini); 3) accolto il terzo motivo: annullata la liquidazione delle spese processuali in favore dei singoli condomini (Piazza Diego, Sabbatini Sandro, Danza Anna Rita, Ingletti Silvia, Mattace Aurelia, Gaiba Rames) poiché le loro domande civili erano state respinte in primo grado e dunque erano parti soccombenti; 4) quarto motivo inammissibile come generico salvo i profili già trattati; 5) quinto motivo inammissibile: il giudice può legittimamente determinare la pena base nel massimo edittale e comunque concedere attenuanti generiche; inoltre, la Corte ha dichiarato estinti per remissione di querela i reati in danno del Condominio Floridia e del Condominio via Marconi e San Gervasio, annullando senza rinvio le relative condanne (eliminando le pene di 3 mesi di reclusione e 200 euro di multa per ciascun reato). Infine ha confermato nel resto la condanna e ha condannato l'imputato alla rifusione di specifiche spese di rappresentanza e difesa in favore del Condominio Bologna via Orfeo – De' Buttieri per complessivi euro 3.167,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 163, comma 3, n. 4) c.p.c.
l'esposizione in modo chiaro e specifico del fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni
La Corte afferma che, dalla modifica normativa, l'atto di costituzione di parte civile deve fin da subito esporre in modo chiaro e specifico la causa petendi e le ragioni della domanda secondo gli stilemi dell'atto di citazione civile, perché occorre fronteggiare l'eventualità che l'appello residui per i soli effetti civili
Richiamata in relazione alle formalità della costituzione di parte civile; la Corte conferma che non sia più sufficiente il mero richiamo al capo d'imputazione quando la causa petendi non risulta con immediatezza e che occorre un'esposizione adeguata sin dall'atto di costituzione
La Corte conferma che l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può essere valutata con riferimento al condominio come soggetto danneggiato unitario (ente giuridico) e all'entità complessiva del danno pregiudizievole alla collettività condominiale, non necessariamente rapportata solo alle singole quote millesimali
Il principio è che la liquidazione delle spese processuali segue la regola della soccombenza: non possono essere liquidate spese a favore di parti civili che risultano soccombenti nella domanda civile
Norma richiamata nel ragionamento sulla possibilità che, in caso di impugnazione, l'appello possa devolvere al giudice civile i soli effetti civili; da ciò deriva l'onere per la parte civile di strutturare la domanda già all'atto di costituzione in sintonia con i requisiti del rito civile
riforma Cartabia (entrata in vigore 30/12/2022)
Ha modificato il regime di procedibilità di alcune fattispecie di appropriazione indebita rendendole procedibili a querela in determinate ipotesi; la Corte ha ricordato che da tale data decorrono i termini per proporre querela e che, nel caso di specie, le querele risultavano tempestive
Sul punto la Corte afferma che non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra la determinazione della pena base e la concessione delle attenuanti generiche: giudici di merito possono motivare distintamente entrambe le scelte
Massime di principio
- Atto di costituzione di parte civile: dopo le modifiche normative, la parte civile deve esporre fin dall'atto una causa petendi chiara e specifica (secondo gli schemi dell'atto di citazione civile), non potendo più limitarsi al mero richiamo al capo d'imputazione quando il nesso con la pretesa risarcitoria non risulta immediato
- Valutazione del danno al condominio: il condominio può essere considerato soggetto giuridico danneggiato unitario; l'aggravante per danno patrimoniale di rilevante gravità si valuta con riferimento all'entità complessiva del danno subito dal condominio, non necessariamente solo pro quota per singoli condomini
- Spese processuali e soccombenza: le spese non possono essere liquidate a favore di parti civili le cui domande civili siano state respinte (sono considerate soccombenti); la liquidazione delle spese segue il principio della soccombenza
- Effetto della remissione di querela: la remissione di querela estingue il reato quando intervenuta, con conseguente annullamento senza rinvio delle condanne relative ai reati estinti
- Termini per la querela dopo riforme procedurali: le modifiche legislative che trasformano la procedibilità d'ufficio in procedibilità a querela fanno decorrere termini specifici per la proposizione della querela; è essenziale verificare la decorrenza dei termini rispetto alla data di entrata in vigore delle norme
- Determinazione della pena: non esiste un vincolo automatico che impedisca al giudice di determinare la pena base al massimo edittale e contestualmente riconoscere attenuanti generiche; il punto è la motivazione distinta e congrua di entrambe le scelte
- Impugnazioni generiche e mancanza di motivazione: i ricorsi che si limitano a censure generiche senza confronto puntuale con la motivazione di merito sono spesso dichiarati inammissibili; occorre un confronto specifico e motivato con le argomentazioni del giudice di merito
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