Cassazione Penale, Sentenza n. 2359/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia del 05/07/2019 che l'aveva dichiarata responsabile degli artt. 54 e 1161 cod.nav. per avere, in data 11/07/2015 (località Baia di Riaci, Ricardi), occupato abusivamente 75 mq di spiaggia con quindici ombrelloni e trenta lettini a favore di uno stabilimento balneare, condannandola a euro 200,00 di ammenda. Il ricorso in Cassazione deduceva inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 cod.pen. e vizio di motivazione: la ricorrente sosteneva che il dies a quo per la prescrizione dovesse essere la data del sequestro (11/07/2015), poiché con il sequestro cessava la permanenza del reato, mentre il Tribunale avrebbe individuato la cessazione della condotta in epoca successiva (maggio 2016) senza indicare i riscontri probatori dell'indisponibilità degli ombrelloni e lettini o del vincolo reale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che, anche assumendo come dies a quo la data del sequestro del 11/07/2015, alla data della sentenza impugnata (05/07/2019) non fosse ancora decorso il termine prescrizionale massimo di cinque anni previsto dagli artt. 157 e 160 cod.pen. (scadenza 11/07/2020). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la sentenza di merito resta efficace; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.
Norme richiamate
Rilevano la responsabilità penale per l'occupazione abusiva di area demaniale marittima (spiaggia) senza concessione; la sentenza di merito ha accertato gli elementi costitutivi del reato sulla base dei fatti di occupazione con ombrelloni e lettini.
Disciplina i termini di prescrizione e il loro decorso; la Corte ha valutato il dies a quo per la prescrizione e ha applicato il termine massimo previsto, ritenendo che alla data della sentenza di merito non fosse ancora maturata la prescrizione.
Fissa il termine massimo di prescrizione per talune contravvenzioni; la Corte ha richiamato il termine massimo quinquennale nel calcolo della prescrizione.
Stabilisce la declaratoria delle cause di non punibilità; la Corte ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di formare un valido rapporto di impugnazione e quindi preclude la possibilità di rilevare o dichiarare cause di non punibilità (compresa la prescrizione).
Prevede la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso, salvo che l'inammissibilità sia dovuta a causa non imputabile al ricorrente; la Corte ha applicato tale disposizione condannando la ricorrente al pagamento di euro 3.000,00.
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. in L. n. 176/2020
Consente, in particolari circostanze straordinarie, il procedimento in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori; la decisione è stata adottata conformemente a tale disposizione.
Massime di principio
- Il dies a quo per il calcolo della prescrizione è il momento di cessazione della condotta antigiuridica: occorre documentare chiaramente quale evento determini tale cessazione (es. rimozione dei mezzi, sequestro, cessazione della disponibilità).
- Anche se il sequestro è un elemento che può incidere sul decorso della prescrizione, va verificato se, anche assumendo tale data come dies a quo, il termine prescrizionale sia effettivamente decorso alla data della sentenza: la semplice affermazione non basta se il termine massimo non è maturato.
- In sede di ricorso per cassazione la parte deve riportare e documentare i profili di diritto e di fatto in modo persuasivo: questioni probatorie non adeguatamente illustrate o sostenute rischiano di essere ritenute infondate o manifestamente inammissibili.
- Se il ricorso viene dichiarato inammissibile non si può ottenere dalla Corte di cassazione la declaratoria di cause di non punibilità (compresa la prescrizione), perché l'assenza di un valido rapporto di impugnazione ne impedisce l'esame.
- Quando si deduce la prescrizione è strategico indicare con precisione il dies a quo e fornire i documenti (atti di sequestro, verbali di rimozione, provvedimenti amministrativi) che comprovino la cessazione della condotta o l'indisponibilità dei beni.
- L'inammissibilità di un ricorso può comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente se non sussiste una giustificazione esimente; quindi valutare con attenzione la fondatezza e l'ammissibilità tecnica del motivo prima di proporre ricorso.
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