Cassazione Civile, Ordinanza n. 04195/2024 del 15/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari)
La controversia
I ricorrenti avevano acquistato nel 1988 una porzione di terreno retrostante alla loro abitazione, confinante con una corte di proprietà del venditore. Sostenevano di avere utilizzato per oltre vent'anni un passaggio pedonale e carrabile sul tratto terminale di tale corte per raggiungere la porzione acquistata e chiedevano l'accertamento dell'usucapione della servitù di passaggio, con ordine di rimozione di una recinzione che ne ostruiva lo sbocco sulla strada vicinale. In appello avevano inoltre dedotto, per la prima volta in modo espresso, la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia, lamentando che la Corte territoriale non si fosse pronunciata su tale titolo e avesse erroneamente richiamato il divieto di nuove domande. Con il secondo motivo sostenevano che la Corte avrebbe dovuto riconoscere d'ufficio la costituzione coattiva della servitù di passaggio, assumendo che il fondo fosse intercluso, e deducevano violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione agli artt. 1051, 1052 e 1054 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza d'appello non avesse omesso di esaminare la domanda sotto il profilo della destinazione del padre di famiglia, ma l'avesse comunque respinta nel merito perché le risultanze istruttorie non evidenziavano opere permanenti e visibili idonee a rendere apparente la servitù, poiché la sola inghiaiatura residua del tratto di corte non costituiva opera permanente e mancava prova che fosse stata eseguita o mantenuta dai ricorrenti. Ha inoltre escluso la possibilità di ottenere in sede di legittimità una rivalutazione del materiale probatorio per affermare l'interclusione del fondo e quindi la servitù coattiva, rilevando che la Corte territoriale aveva accertato la raggiungibilità del fondo da altro lato e che la costituzione coattiva non era stata neppure specificamente domandata. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di legittimità, al risarcimento ex art. 96 c.p.c. e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la Corte d'appello aveva comunque esaminato e respinto la pretesa di servitù sotto un diverso titolo, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come vizio processuale, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché miravano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione in fatto.
Le servitù non apparenti non possono essere acquistate per usucapione o per destinazione del padre di famiglia; l'apparenza richiede opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio.
Per la destinazione del padre di famiglia è sufficiente che le opere permanenti e visibili esistano al momento della separazione dei fondi, ma nel caso concreto tale requisito è stato escluso perché l'inghiaiatura non era opera permanente.
Richiamati dai ricorrenti per sostenere la possibilità di costituzione coattiva della servitù di passaggio in caso di interclusione del fondo.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla servitù coattiva di passaggio.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla servitù coattiva di passaggio.
È stata menzionata la proposta di definizione anticipata e la successiva conferma della stessa in camera di consiglio.
È stata applicata la condanna al risarcimento dei danni per abuso del processo, in presenza di decisione conforme alla proposta di definizione anticipata.
È stata disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
Massime di principio
- La servitù per destinazione del padre di famiglia richiede la presenza di opere visibili e permanenti al momento della separazione dei fondi; non è sufficiente una mera traccia materiale priva di stabilità e di idoneità oggettiva a rivelare il peso.
- Una domanda di accertamento di un diritto reale autodeterminato può essere esaminata anche se il titolo giuridico prospettato in appello è diverso da quello dedotto in primo grado, senza che ciò integri di per sé nuova domanda o violazione dell'art. 112 c.p.c.; occorre però che il giudice verifichi la sussistenza dei presupposti del titolo effettivamente rilevante.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio o una diversa lettura della CTU per accertare fatti come l'interclusione del fondo, quando la censura si traduca in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito.
- La costituzione coattiva della servitù di passaggio presuppone l'interclusione del fondo; se il giudice di merito accerta la raggiungibilità del bene attraverso altri accessi, il presupposto manca e la domanda non può essere accolta.
- La mancata contestazione specifica della ratio decidendi della sentenza impugnata rende il motivo inammissibile, anche quando il ricorrente invochi formalmente vizi di omessa pronuncia o violazione di norme processuali.
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