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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16553/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un avvocato, che aveva patrocinato una parte in un giudizio presupposto e aveva chiesto la distrazione delle spese, domandava poi l'equa riparazione ex L. n. 89/2001 assumendo che la fase di cognizione sulla distrazione e la fase esecutiva/di ottemperanza dovessero essere considerate unitariamente e che il procedimento fosse ancora pendente per mancato pagamento dello Stato. Deduceva violazione degli artt. 93, 100 e 112 c.p.c., della L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, sostenendo inoltre che l'avvocato distrattario agisce per un diritto proprio e autonomo e che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare i principi delle Sezioni Unite sulla durata unitaria del processo cognitivo-esecutivo. La Corte d'appello aveva invece dichiarato inammissibile la domanda contro il Ministero della giustizia per difetto di qualità di parte nella fase di cognizione e infondata quella relativa alla fase esecutiva, ritenendo che questa, da sola, non avesse superato la ragionevole durata.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'istanza di distrazione delle spese ha natura meramente accessoria e incidentale, non introduce una nuova domanda autonoma e non attribuisce al difensore la qualità di parte del giudizio principale ai fini dell'equa riparazione per la fase di cognizione. Ha inoltre escluso l'applicabilità dei principi delle Sezioni Unite n. 19883/2019, perché quelli riguardano l'azione esecutiva per l'indennizzo Pinto e non un credito per spese processuali distratte; in ogni caso mancavano allegazioni sull'incapienza del cliente e sull'impossibilità di rivolgersi direttamente a lui. Confermata quindi la decisione di merito e poste le spese a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    richiamato per la difesa personale dell'avvocato nel giudizio, ma non idoneo a trasformare l'istanza di distrazione in un autonomo giudizio

  • art. 93 c.p.c.

    l'istanza di distrazione delle spese è qualificata come accessoria e non come domanda autonoma o nuovo procedimento

  • artt. 93–100 c.p.c.

    evocati dal ricorrente per sostenere omessa pronuncia e travisamento della domanda

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per lamentare omessa decisione sul thema decidendum

  • art. 1-bis L. n. 89/2001

    richiamato dal ricorrente nel quadro della domanda di equa riparazione

  • art. 3, comma 1, L. n. 89/2001

    richiamato dal ricorrente quale base del diritto all'equa riparazione

  • art. 6, par. 1 CEDU

    la Corte ribadisce che tutela il diritto della persona al proprio processo, non di un processo altrui al quale si abbia solo interesse indiretto

  • art. 10 d.p.r. n. 115/2002

    esclude l'assoggettamento a contributo unificato del giudizio di equa riparazione ex lege Pinto

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    ritenuto inapplicabile nel giudizio di equa riparazione per effetto dell'esenzione dal contributo unificato

Massime di principio

  • L'istanza di distrazione delle spese processuali ha natura incidentale e accessoria: non introduce un'autonoma domanda fondata su un distinto rapporto sostanziale e non attribuisce al difensore la qualità di parte del giudizio principale ai fini della domanda di equa riparazione.
  • L'avvocato che chieda la distrazione delle spese non può, di regola, invocare la legge Pinto per la durata della fase di cognizione in cui non è parte in senso stretto, poiché l'art. 6 CEDU tutela il tempo ragionevole del "suo" processo e non di un procedimento altrui al quale egli sia solo interessato.
  • I principi sull'unitarietà tra fase cognitiva ed esecutiva elaborati in tema di equa riparazione per il mancato pagamento dell'indennizzo Pinto non si estendono automaticamente ai crediti da spese di lite distratte.
  • Per sostenere che il ritardo nel pagamento di un credito professionale determini un pregiudizio risarcibile in chiave Pinto, occorrono allegazioni specifiche sull'incapienza del cliente o comunque sull'impossibilità di soddisfarsi direttamente nei suoi confronti.
  • La mera pendenza del giudizio di ottemperanza o il mancato pagamento da parte dell'amministrazione non bastano, da soli, a dimostrare l'irragionevole durata dell'intera vicenda processuale quando la fase esecutiva risulti conclusa entro termini ragionevoli.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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