Cassazione Civile, Ordinanza n. 00880/2023 del 13/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di contratti a tempo determinato stipulati tra il 2006 e il 2011 da un docente per svolgere attività di insegnamento presso una struttura scolastica paritaria gestita da un ente pubblico. Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento della nullità dei termini apposti ai contratti, la declaratoria di un rapporto a tempo indeterminato, la riammissione in servizio, le retribuzioni dalla messa in mora, l'indennità ex art. 32 L. 183/2010, il risarcimento del danno da reiterazione abusiva e le differenze retributive per anzianità. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, e la Corte d'appello aveva confermato l'illegittimità dei termini e la liquidazione del danno. In cassazione l'INPS deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 32 L. 183/2010, 36 d.lgs. 165/2001, 1, comma 109, L. 107/2015 e dell'art. 18 L. 300/1970, sostenendo: (i) che la nuova disciplina sul reclutamento del personale docente della scuola statale introdotta nel 2015 avrebbe escluso l'illegittimità dei contratti anteriori e che comunque la reiterazione era giustificata da esigenze oggettive di continuità didattica; (ii) che la quantificazione del risarcimento non avrebbe considerato la fattispecie concreta e la sopravvenuta legge del 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero le rationes decidendi della sentenza di merito: la Corte d'appello aveva infatti escluso l'applicabilità della disciplina speciale della scuola pubblica, perché il rapporto era intercorso con un ente pubblico diverso dal Ministero, gestore di una scuola paritaria, sicché trovava applicazione la disciplina generale del pubblico impiego privatizzato ex art. 36 d.lgs. 165/2001; inoltre l'ente non aveva allegato né provato esigenze temporanee ed eccezionali tali da giustificare l'uso reiterato del tempo determinato. Quanto al danno, la Corte territoriale aveva motivato la liquidazione valorizzando la durata della relazione e la natura dell'ente datore di lavoro. Il ricorso è stato quindi respinto in rito con condanna dell'INPS alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32, commi 3 e 4, L. n. 183 del 2010
invocato dal ricorrente come parametro per la misura risarcitoria conseguente all'illegittima apposizione del termine; la Corte non entra nel merito perché il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di attacco alle rationes decidendi.
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
richiamato come disciplina generale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, che consente il ricorso al lavoro precario solo per esigenze temporanee ed eccezionali, con onere per la P.A. di allegare e provare tali esigenze.
art. 1, comma 109, L. n. 107 del 2015
invocato per sostenere la sopravvenuta legittimità del sistema di reclutamento del personale docente della scuola statale; la Corte ritiene la censura inidonea perché relativa a una disciplina non applicabile al rapporto in esame.
citato dal ricorrente in relazione alla quantificazione del risarcimento, ma senza incidere sulla decisione, che è definita in rito.
base della condanna del ricorrente soccombente al pagamento delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata e si limita a riproporre argomentazioni astratte o non pertinenti al decisum.
- La disciplina speciale del reclutamento scolastico non si applica automaticamente a rapporti di lavoro instaurati con enti pubblici diversi dal Ministero dell'istruzione che gestiscano scuole paritarie; in tal caso può operare la disciplina generale del pubblico impiego privatizzato.
- Nel pubblico impiego privatizzato, l'utilizzo reiterato del contratto a termine è consentito solo per esigenze temporanee ed eccezionali, che la pubblica amministrazione deve specificamente allegare e provare.
- La successiva stabilizzazione del lavoratore non elide automaticamente l'illegittimità della precedente reiterazione di contratti a termine: ai fini satisfattivi è necessario che l'immissione in ruolo avvenga presso l'ente che ha commesso l'abuso e come esito di misure dirette a superare il precariato, con ragionevole certezza ex ante di stabilizzazione.
- La liquidazione del danno conseguente all'illegittima apposizione del termine deve essere sorretta da una motivazione che valorizzi gli elementi rilevanti del caso concreto, tra cui durata del rapporto e natura del datore di lavoro.
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