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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18609/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'ottemperanza a un giudicato tributario che aveva riconosciuto il diritto al rimborso delle ritenute operate su una prestazione in capitale erogata da un fondo pensione integrativo aziendale del gruppo Enel. La Commissione tributaria regionale, in sede di ottemperanza, aveva nominato un commissario ad acta per dare esecuzione al giudicato. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato tale decisione con un unico motivo, deducendo la violazione dell'art. 70 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice dell'ottemperanza aveva erroneamente esteso il comando del giudicato senza verificare se le somme richieste a rimborso corrispondessero realmente a un "rendimento" del capitale accantonato ottenuto attraverso effettivi investimenti sul mercato. Secondo l'Ufficio, per i fondi previdenziali di soggetti iscritti prima del 1993 il regime più favorevole del 12,50% si applica solo alla quota che derivi da effettiva gestione del capitale sul mercato, non al mero rendimento di polizza o a calcoli attuariali interni. I contribuenti resistono con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha chiarito che nel giudizio di ottemperanza il giudice può interpretare e rendere effettivo il giudicato, ma non può attribuire diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalla sentenza da eseguire. Nel caso concreto, la CTR non avrebbe dovuto limitarsi a valorizzare l'attestazione Enel o la relazione tecnica richiamata dai contribuenti, perché tali documenti non dimostravano che le somme richieste derivassero da un effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso in ottemperanza dei contribuenti. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di merito e posto le spese del giudizio di legittimità a carico dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "violazione delle norme del procedimento"

    Nel giudizio di ottemperanza il ricorso per cassazione è ammissibile non solo per violazioni delle norme proprie del procedimento, ma anche per altri errori in procedendo del giudice dell'ottemperanza, incluso il mancato o difettoso esercizio del potere di interpretare il giudicato e l'omesso esame di pretese che avrebbero dovuto trovare ingresso in quella sede.

  • art. 6 l. 26 settembre 1985, n. 482

    La ritenuta agevolata si applica alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento solo se esse derivano da effettivo investimento del capitale accantonato sul mercato.

  • artt. 16 e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Per le prestazioni in capitale di fondi pensione integrativi, la sorte capitale è assoggettata a tassazione separata; per il rendimento, nei limiti sopra indicati, può operare la ritenuta più favorevole.

  • d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    È richiamato come spartiacque temporale per distinguere il regime fiscale applicabile alle posizioni maturate in fondi previdenziali complementari.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione dedotta viene ricondotta al vizio di violazione e falsa applicazione di legge denunciabile in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve interpretare e rendere eseguibile il giudicato, ma non può superarne i confini attribuendo un diritto nuovo o diverso rispetto a quello riconosciuto dalla sentenza da eseguire.
  • Il ricorso per cassazione contro la sentenza resa in sede di ottemperanza è ammissibile anche quando venga denunciato un error in procedendo consistente nel difetto di esercizio del potere interpretativo del giudicato.
  • In materia di prestazioni in capitale erogate da fondi pensione integrativi, la tassazione agevolata del 12,50% si applica solo alla quota qualificabile come rendimento effettivo del capitale accantonato, cioè derivante da investimento sul mercato, e non a mere elaborazioni matematiche o attuariali.
  • Quando il contribuente chiede il rimborso della maggiore ritenuta, grava su di lui l'onere di provare quale parte della prestazione costituisca rendimento effettivo investito sul mercato; non è sufficiente il richiamo a conteggi interni o a documenti che non chiariscano i criteri di formazione della voce rendimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImposte sul reddito
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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