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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36117/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato ha impugnato l’ordinanza del 14 aprile 2026 del Tribunale del riesame di Catanzaro, che aveva annullato l’ordinanza genetica del 18 marzo 2026 limitatamente a un distinto capo d’imputazione, ma aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, contestato al capo 3 ai sensi dell’art. 74 d.P.R. 309/1990, con aggravante mafiosa richiamata ai fini della valutazione cautelare. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 74 d.P.R. 309/1990 e vizi motivazionali sulla gravità indiziaria della partecipazione stabile al sodalizio: ha contestato la valorizzazione di elementi relativi alle operazioni Aquarium e Habanero, rispetto alle quali sarebbero intervenute assoluzioni o annullamenti cautelari, e di condotte ritenute non significative, tra cui la comunicazione del proprio arresto a un compaesano e il fatto di cui al capo 38, per il quale il Tribunale aveva escluso i gravi indizi. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’art. 274 c.p.p. e vizi motivazionali sulla concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, lamentando che il Tribunale avesse valorizzato precedenti e carichi pendenti risalenti senza considerare il tempo trascorso. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi generici e manifestamente infondati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla gravità indiziaria, ha rilevato che il Tribunale aveva valorizzato la partecipazione dell’indagato a più operazioni: dopo aver ingaggiato un corriere per la fornitura di 32 kg di marijuana a un soggetto indicato come Maiolo, gli aveva consegnato un telefono con utenza criptata per comunicare con quest’ultimo; la consegna del telefono era stata ripetuta in vista di un’altra operazione, verosimilmente riconducibile a una ulteriore fornitura. I contatti diretti tra corriere e destinatario, di contenuto esecutivo, presupponevano l’accordo a monte, mentre le conversazioni criptiche del 17 dicembre 2020 erano state ritenute comprensibili agli interlocutori. L’assoluzione relativa all’operazione Blue Marin era stata giudicata non pertinente, perché riguardava un’associazione operante in Abruzzo; l’annullamento dell’ordinanza genetica sul capo 38 non contraddiceva la valutazione, poiché in motivazione i gravi indizi per quel fatto erano stati esclusi e il riferimento nel dispositivo era stato formale. La Corte ha inoltre ribadito che, nel giudizio cautelare, i gravi indizi richiedono una qualificata probabilità di responsabilità e non coincidono con gli indizi necessari per la condanna, né sono soggetti al criterio di gravità, precisione e concordanza dell’art. 192, comma 2, c.p.p. Quanto alle esigenze cautelari, ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale: per il reato associativo la prognosi non dipende soltanto dalla persistente operatività dell’associazione o dal tempo trascorso, e la mera rescissione del vincolo non supera da sola la presunzione relativa di attualità. Sono stati considerati la gravità e le modalità dei fatti, la personalità dell’indagato, i carichi pendenti per tentata estorsione e intestazione fittizia aggravata a favore del clan Maiolo, nonché l’assenza di allegazioni idonee a dimostrare la rescissione dei rapporti con il clan. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    L'ordinanza impugnata ha evidenziato la conoscenza del ricorrente della natura dell'affare valorizzando il contenuto meramente esecutivo dei contatti intervenuti direttamente tra il corriere e il Maiolo, contatti che presupponevano l'accordo a monte sull'oggetto della consegna e delle conversazioni, di contenuto criptico, ma immediatamente comprensibili agli interlocutori, della chat del 17 dicembre 2020.

    La partecipazione al sodalizio è sorretta da gravi indizi quando la condotta, valutata nel suo complesso, mostra un contributo consapevole e reiterato alle operazioni di traffico e la conoscenza dell’affare, anche attraverso attività esecutive che presuppongono un accordo previamente raggiunto.

  • art. 273, comma 1-bis, c.p.p.

    ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza

    Nel procedimento cautelare i gravi indizi devono sostenere una qualificata probabilità di responsabilità, ma non equivalgono agli elementi necessari per una pronuncia di condanna.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen.

    Il criterio di valutazione degli indizi previsto dall’art. 192, comma 2, c.p.p., comprensivo di gravità, precisione e concordanza, non è richiamato per la valutazione dei gravi indizi cautelari dall’art. 273, comma 1-bis, c.p.p.

  • art. 274 c.p.p.

    Il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi ora richiamati dando adeguatamente conto della concretezza e attualità del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie

    La sussistenza del pericolo di reiterazione deve essere giustificata in concreto e con attualità, sulla base delle circostanze del fatto e della personalità dell’indagato.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    la mera rescissione del vincolo non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Per i reati associativi cui si applica la presunzione relativa, la sola allegazione della rescissione del vincolo non basta a superare l’attualità delle esigenze cautelari; la prognosi considera anche il possibile rischio di reati espressivi della stessa professionalità e dello stesso inserimento criminale.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; nel caso concreto è stata inoltre disposta una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Il Tribunale per il riesame ha dato rilievo alle specifiche circostanze e modalità del fatto e della negativa personalità dell'indagato, gravato di carichi peendenti per tentata estorsione e per il delitto di intestazione fittizia aggravata ex art. 416- bis.1 cod. pen. a favore del clan Maiolo, in assenza di allegazioni che fossero idonee a dimostrare la rescissione dei rapporti delinquenziali con il clan capeggiato dal Maiolo.

    La contestata aggravante mafiosa è stata considerata, insieme alle modalità del fatto e agli elementi sulla personalità e sui rapporti criminali dell’indagato, nella valutazione cautelare delle esigenze e della pericolosità.

Massime di principio

  • Nel controllo di legittimità sulle ordinanze cautelari, la Corte di cassazione verifica l’adeguatezza logica e giuridica delle ragioni esposte dal giudice di merito; non può essere utilizzato il ricorso per ottenere una nuova valutazione di circostanze già esaminate.
  • Ai fini cautelari, la partecipazione a un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere desunta da condotte reiterate che agevolano concretamente le operazioni e rivelano la conoscenza dell’affare, anche quando i contatti direttamente documentati abbiano contenuto esecutivo e presuppongano un accordo a monte.
  • I gravi indizi richiesti per l’applicazione di una misura cautelare sono elementi idonei a fondare una qualificata probabilità di responsabilità e non devono raggiungere la consistenza probatoria necessaria per la condanna; non si applica loro il criterio di gravità, precisione e concordanza previsto dall’art. 192, comma 2, c.p.p.
  • Nella valutazione cautelare del pericolo di reiterazione connesso a un reato associativo, la prognosi considera anche il rischio di reati espressivi della professionalità e del grado di inserimento nei circuiti criminali; il tempo trascorso è un elemento della valutazione complessiva, non decisivo da solo.
  • La mera allegazione della rescissione del vincolo associativo non è sufficiente, di per sé, a superare la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, c.p.p.; assumono rilievo le circostanze concrete del fatto, la personalità e l’eventuale mancanza di elementi idonei a dimostrare l’interruzione dei rapporti criminali.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiStupefacentiMisure cautelariProcesso penale

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