Cassazione Civile, Ordinanza n. 18531/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguarda un capannone industriale sito in Bistagno. Una società proprietaria aveva agito per ottenere il rilascio dell'immobile e il risarcimento del danno da occupazione sine titulo nei confronti della società che lo deteneva; quest'ultima aveva proposto domanda riconvenzionale per ottenere l'indennizzo per i miglioramenti e le addizioni eseguiti sul bene, nonché il riconoscimento del diritto di ritenzione. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda principale, ordinando il rilascio e liquidando un risarcimento annuo, e aveva accolto in parte la riconvenzionale limitatamente ai miglioramenti eseguiti, rigettando però il diritto di ritenzione. In cassazione la società occupante ha proposto tre motivi: 1) violazione di varie norme del codice civile per il mancato riconoscimento di indennizzi relativi a migliorie che sarebbero state eseguite prima del conferimento del bene nella società ricorrente e che, secondo la ricorrente, sarebbero confluiti nel patrimonio sociale con il conferimento dell'azienda; 2) violazione del giudicato formatosi in altro giudizio tra la proprietaria e il precedente acquirente del bene, con particolare riguardo all'accertamento della buona fede del possessore, sostenendo che tale accertamento dovesse spiegare effetti anche nei confronti della società conferitaria ex art. 111 c.p.c.; 3) violazione del giudicato e conseguente illegittimità del diniego del diritto di ritenzione e del risarcimento per occupazione senza titolo. La Corte ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sul presunto trasferimento alla società ricorrente del credito per i miglioramenti eseguiti dal precedente titolare, osservando che il giudice di merito aveva riconosciuto l'indennizzo solo per le migliorie realizzate dopo l'acquisto/conferimento del bene da parte della ricorrente e che questa non aveva efficacemente censurato tale ratio decidendi. Ha inoltre escluso l'efficacia estensiva del giudicato formatosi nel precedente giudizio tra la proprietaria e il dante causa della ricorrente, perché quel giudizio riguardava un diverso rapporto processuale e sostanziale, sicché l'accertamento sulla buona fede del precedente contraente non si estendeva alla società conferitaria. Per lo stesso motivo ha ritenuto infondato anche il motivo relativo al diritto di ritenzione: tale diritto presupponeva la buona fede del possessore e non poteva derivare automaticamente dal giudicato esterno invocato, che non coinvolgeva la ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Consente, dopo l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado nei limiti previsti dalla norma.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento abilita il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado nei limiti di legge.
L'indennizzo per i miglioramenti è riconoscibile nei limiti previsti dalla norma e, nel caso concreto, solo per le migliorie eseguite dal soggetto che rivendica il credito e con la rilevanza della sua situazione soggettiva rispetto alla conoscenza della lite sulla proprietà.
Il diritto di ritenzione è correlato alla spettanza delle indennità dovute e presuppone la posizione del possessore avente titolo a opporlo, condizione esclusa nel caso concreto.
L'efficacia del giudicato o della successione nel processo non opera automaticamente quando il nuovo giudizio coinvolge parti diverse e un diverso rapporto sostanziale rispetto a quello deciso nel giudizio precedente.
Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente, senza che la Corte vi fondi una specifica affermazione decisoria ulteriore.
Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente, senza che la Corte vi fondi una specifica affermazione decisoria ulteriore.
Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente, senza che la Corte vi fondi una specifica affermazione decisoria ulteriore.
Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente, senza che la Corte vi fondi una specifica affermazione decisoria ulteriore.
Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente, senza che la Corte vi fondi una specifica affermazione decisoria ulteriore.
Richiamato tra le norme invocate dalla ricorrente in tema di possesso e buona fede, ma la Corte ne nega la rilevanza estensiva al caso concreto.
Richiamato in relazione al giudicato, ma la Corte esclude che il precedente giudicato possa spiegare effetti nel diverso giudizio tra parti diverse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'indennizzo per i miglioramenti apportati a un immobile spetta solo nei limiti della posizione soggettiva di chi li ha eseguiti e può essere riconosciuto soltanto per le opere riferibili al soggetto che agisce o che è parte del giudizio, non per quelle eventualmente realizzate da un diverso dante causa estraneo al processo.
- Il giudicato formatosi in un precedente giudizio non si estende automaticamente a un diverso processo quando cambiano le parti e l'oggetto sostanziale della controversia; l'effetto di cui all'art. 2909 c.c. opera entro i limiti soggettivi e oggettivi del rapporto deciso.
- L'accertamento della buona fede del possessore compiuto in un giudizio relativo alla risoluzione di una compravendita non vincola, di per sé, un successivo giudizio di rilascio e indennizzo promosso contro un soggetto diverso che abbia acquisito il bene in via derivata.
- Il diritto di ritenzione presuppone la spettanza dell'indennità e la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge; se manca la buona fede del possessore o se il titolo opposto non è riferibile alla parte che lo invoca, il diritto non può essere riconosciuto.
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile o comunque infondata la censura che non si confronti con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione di merito si fondi su una pluralità di autonome ragioni non specificamente aggredite.
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