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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10899/2024 del 23/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato più estratti di ruolo e gli avvisi di addebito in essi riportati, contestando la mancata o irregolare notificazione degli atti presupposti. La CTP aveva dichiarato inammissibili i ricorsi riuniti e la CTR aveva confermato. In Cassazione la società ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, ma il testo disponibile non ne riporta il contenuto analitico; la Corte, rilevando d'ufficio la disciplina sopravvenuta sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo e i principi delle Sezioni Unite sulla necessità di un concreto interesse ad agire, ha verificato l'assenza di un pregiudizio attuale allegato e dimostrato dalla contribuente (ad esempio pignoramento o intimazione di pagamento).

La decisione

La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382, comma 3, c.p.c. e ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso della società contribuente, ritenendo che la causa non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire contro l'estratto di ruolo in assenza delle specifiche condizioni previste dalla normativa sopravvenuta e di un pregiudizio attuale derivante dall'iscrizione a ruolo. Le spese sono state compensate, in ragione della anteriorità del ricorso rispetto ai chiarimenti delle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • art. 3-bis D.L. n. 146/2021

    ha introdotto, in sede di conversione, una disciplina che limita l'impugnabilità dell'estratto di ruolo e delle cartelle asseritamente invalide ai soli casi tassativamente indicati.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    il ruolo e la cartella di pagamento asseritamente invalidamente notificata sono direttamente impugnabili solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi previste dalla norma.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    richiamato come esempio di pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo in una procedura di appalto.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    richiamato come esempio di pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo nei rapporti con la pubblica amministrazione.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato quale riferimento normativo per le verifiche che possono impedire pagamenti da parte di soggetti pubblici.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile in via generalizzata: la sua contestazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina sopravvenuta, che richiede la prova di uno specifico pregiudizio attuale e concreto.
  • L'interesse ad agire contro il ruolo o la cartella asseritamente non notificata sussiste solo se l'iscrizione a ruolo produca un effetto lesivo attuale e documentato; in mancanza di tale pregiudizio, l'azione è inammissibile.
  • Quando la Corte rileva che la domanda originaria era improponibile, può cassare senza rinvio la decisione impugnata e dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c.
  • In materia tributaria, i chiarimenti delle Sezioni Unite hanno circoscritto l'utilizzo dell'azione contro l'estratto di ruolo, impedendo che essa sia usata come azione meramente esplorativa o di accertamento negativo svincolata da un concreto pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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