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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31839/2023 del 24/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma, in appello, della condanna inflitta in primo grado (abbreviato) per il delitto di lesioni personali stradali. Il difensore ha articolato quattro motivi principali: (1) violazione di norme sostanziali (art. 41 e 42 c.p., art. 590-bis c.p., art. 145 d.lgs. 285/1992) e vizi procedurali (artt. 192, 533, 535 c.p.p.), nonché insufficiente e contraddittoria motivazione; censura che la Corte di appello avrebbe ignorato elementi probatori e la consulenza tecnica difensiva sostenendo invece la responsabilità dell'imputato; (2) violazione del principio di attribuzione dell'onere della prova e illegittima valorizzazione del rifiuto dell'imputato all'esame personale come assenza di ricostruzione alternativa; (3) nullità o vizio di notifica (art. 161, comma 4, c.p.p.) del decreto di citazione in appello; (4) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e vizio nella quantificazione della pena (artt. 62-bis e 133 c.p.). Successivamente è stato presentato un motivo nuovo invocante il proscioglimento per sopravvenuta improcedibilità in ragione della novella che ha reso procedibile il reato a querela (d.lgs. n.150/2022) e della mancata istanza punitiva entro i termini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Motivazioni principali: (i) primo e secondo motivo: la Corte territoriale ha correttamente applicato le norme sulla colpa e sul nesso causale, escludendo l'operatività della causa sopravvenuta ex art. 41, comma 2, c.p.; le prove e la motivazione di merito sono state ritenute chiare e logiche e la censura relativa all'art. 192 c.p.p. è inammissibile ove la norma non sia sanzionata a pena di nullità; (ii) terzo motivo: la notifica del decreto di citazione per l'appello è risultata effettuata personalmente all'imputato nella sua residenza, per cui la doglianza è infondata; (iii) quarto motivo: la valutazione delle attenuanti e della quantità di pena rientra nel sindacato del merito e la Corte d'appello ha motivato adeguatamente la mancata concessione della diminuente e la determinazione della pena; (iv) motivo nuovo su improcedibilità: inammissibile perché la manifesta infondatezza dei motivi principali rende inammissibile la nuova doglianza e, inoltre, la sopravvenuta procedibilità a querela non produce automaticamente proscioglimento nell'ipotesi di ricorso inammissibile (richiamata la giurisprudenza di Sezioni Unite, Salatino). Conseguenze pratiche: ricorso respinto/inammissibile, onere per il ricorrente di pagare le spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e disposizione di versamento a favore della Cassa (contributo secondo quanto disposto nella sentenza).

Norme richiamate

  • art. 41 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto che la regola sulle cause sopravvenute (comma 2) non operi nel caso concreto: perché mancavano condizioni per considerare la condotta della persona offesa quale causa autonoma o assolutamente anomala rispetto al processo causale innescato dall'imputato.

  • art. 42 cod. pen.

    Richiamato insieme alle regole sulla causalità e la responsabilità colposa; applicazione coerente con la valutazione del nesso di causalità e del grado di colpa dell'imputato.

  • art. 590-bis cod. pen.

    Norma che disciplina le lesioni personali stradali; la Corte ha valutato correttamente l'applicabilità e ha osservato che nella fattispecie non risultavano le aggravanti che avrebbero reso la procedibilità diversa rispetto al testo novellato.

  • art. 145 d.lgs. n. 285/1992

    Violazione della norma sulla precedenza/stop: la Corte d'appello ha ritenuto che Antonucci non abbia dato la precedenza al motociclo, costituendo condotta colposa di rilevante gravità e causalmente rilevante per il sinistro.

  • art. 192 c.p.p.

    La Corte ricorda che la sola dedotta inosservanza dell'art. 192 c.p.p. non è rilevante in cassazione se la norma non è sanzionata a pena di nullità; pertanto il motivo fondato su tale inosservanza è inammissibile.

  • art. 533 c.p.p.

    Riferimento alle formalità e motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse sufficiente e coerente.

  • art. 535 c.p.p.

    Norma relativa alla motivazione della sentenza di appello; la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale adeguata e non viziata.

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    Riferita alla notifica presso il difensore; la Corte ha accertato che nel caso la notifica in appello era stata in realtà effettuata personalmente all'imputato, rendendo infondata la doglianza.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che la valutazione negativa della Corte d'appello sulla concessione della diminuente fosse adeguatamente motivata.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena; la Corte ha confermato che la dosimetria operata in appello è nel perimetro del discrezionale e adeguatamente giustificata.

  • d.lgs. n. 150/2022 (novelle art. 590-bis)

    Modifica la procedibilità del reato rendendolo procedibile a querela in assenza di specifiche aggravanti; la Corte ha ritenuto che la sopravvenuta procedibilità a querela non determini automaticamente il proscioglimento in presenza di un ricorso inammissibile.

  • art. 85 d.lgs. n.150/2022 (come modificato dall'art. 5-bis d.l. n.162/2022 conv. L. n.199/2022)

    Richiama il termine di tre mesi per la presentazione dell'istanza punitiva dalla persona offesa dopo la modifica; Corte: la mancata istanza non è idonea, nel presente contesto processuale, a determinare il proscioglimento nel giudizio di legittimità.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato in rapporto alle implicazioni della sopravvenienza della procedibilità; la Corte richiama la giurisprudenza che ne delimita la portata rispetto alla disciplina dell'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che impone l'onere di rifondere le spese del procedimento al ricorrente se il ricorso è inammissibile o respinto; la Corte la applica per addebitare le spese al ricorrente.

  • Massime giurisprudenziali citate (Sez. Unite, sent. n. 40150/2018 - Salatino e altre pronunce)

    Richiamata per il principio secondo cui la sopravvenuta procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso e non opera come 'abolitio criminis' nel contesto dell'impugnazione inammissibile; inoltre richiamati orientamenti sulla necessità di specificità dei motivi e sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione di merito.

Massime di principio

  • La causa sopravvenuta che potrebbe escludere il nesso di causalità (art. 41, comma 2, c.p.) è interpretata restrittivamente: opera solo se la causa autonoma innesca un processo causale completamente indipendente o se è assolutamente anomala rispetto al processo causale originario.
  • In cassazione non è utile invocare l'inosservanza di norme processuali (es. art. 192 c.p.p.) quando la norma non è sanzionata a pena di nullità: tali censure risultano inammissibili secondo l'art. 606 c.p.p.
  • L'esercizio del diritto di non essere sottoposti a esame personale non costituisce di per sé elemento negativo per l'imputato; tuttavia la mancanza di una convincente ricostruzione alternativa, unitamente alla valutazione complessiva delle prove, può legittimare la decisione di responsabilità se il giudice del merito ha adeguatamente motivato il suo convincimento.
  • La valutazione delle attenuanti generiche e della misura della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito: la cassazione interviene solo se manca una motivazione logica e sufficiente.
  • La sopravvenuta modificazione della procedibilità del reato (passaggio a procedibilità a querela) non determina automaticamente il proscioglimento dell'imputato in sede di legittimità, specialmente se il ricorso è inammissibile; la rilevanza di tale sopravvenienza va valutata nella corretta sede e nel corretto momento processuale.
  • In impugnazione è necessario che i motivi siano specifici e confrontino le ragioni della decisione impugnata: riproporre punti già vagliati e ritenuti infondati dal giudice del merito espone il ricorrente al rigetto per aspecificità.

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