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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35829/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputata ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Taranto all’esito del giudizio abbreviato, aveva riconosciuto la continuazione tra il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e una precedente condanna irrevocabile, rideterminando la pena complessiva, inclusa la riduzione per il rito, in tre anni e due mesi di reclusione e 13.000 euro di multa. Per il reato in esame, in primo grado era stata condannata a due anni e otto mesi di reclusione e 12.000 euro di multa. Il primo motivo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990: la difesa richiamava la consegna immediata della sostanza, l’assenza di accorgimenti per occultarla e la mancata prova dell’inserimento in contesti criminali strutturati. Il secondo motivo censurava il mancato ricorso alle pene sostitutive di cui all’art. 20-bis c.p., sostenendo che non fossero stati adeguatamente valorizzati la consegna spontanea dello stupefacente e la confessione. Il fatto riguardava 24,05 grammi di cocaina, con principio attivo pari al 95,10%, suddivisi in cinquanta dosi pronte per lo smercio; la Corte territoriale aveva inoltre valorizzato la non occasionalità della condotta, un precedente delitto omogeneo e l’ammissione dell’imputata di svolgere attività di corriere per conto di terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e generico, perché reiterativo di questioni già affrontate dalla Corte territoriale con motivazione congrua: la lieve entità richiede una valutazione complessiva e non gerarchica di quantità e qualità della sostanza e delle modalità, dei mezzi e delle circostanze dell’azione. Nel caso concreto, l’elevata purezza, la suddivisione in cinquanta dosi e la non occasionalità, desunta anche dalla commissione di un analogo delitto a breve distanza e dall’attività di corriere ammessa dall’imputata, giustificavano l’esclusione dell’ipotesi lieve; la consegna spontanea e l’assenza di accorgimenti di occultamento non avevano, nel contesto, univoca valenza favorevole. Il richiamo del Procuratore generale al dato quantitativo e alla casistica statistica non è stato ritenuto decisivo, poiché il quantitativo non può essere valutato isolatamente. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché aspecifico: non si confrontava con la motivazione dei giudici di merito, che avevano ritenuto le pene sostitutive inadeguate alle finalità rieducative e preventive in ragione della precedente condanna per delitto omogeneo, intervenuta appena un mese prima, e dell’inefficacia deterrente della sospensione condizionale e della restrizione personale già subite. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La giurisprudenza di questa Corte è oramai univoca nel ritenere che, ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudice è tenuto a procedere a una valutazione complessiva e sistematica dei diversi parametri normativi, i quali si collocano su un piano di pari rilevanza tra loro e operano in rapporto di reciproca interazione, senza che sia configurabile alcun ordine gerarchico né possa attribuirsi valore dirimente a uno soltanto di essi.

    La lieve entità va accertata considerando congiuntamente qualità e quantità della sostanza e caratteri dell’azione, senza gerarchia predeterminata tra gli indici. Un singolo indicatore può essere decisivo solo se la motivazione spiega perché gli elementi contrari non lo compensino.

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    La Corte territoriale ha escluso la ricorrenza della lieve entità del fatto all’esito di una valutazione complessiva dei parametri normativi, valorizzando l’elevato grado di purezza della sostanza stupefacente detenuta dall’imputata (costituita da 24,05 grammi di cocaina, con principio attivo pari al 95,10%), la sua suddivisione in cinquanta dosi pronte per lo smercio e la non occasionalità della condotta, desunta, in particolare, dalla commissione di un analogo delitto a pochi mesi di distanza dal fatto in esame e dalla stessa ammissione dell’imputata di svolgere l’attività di corriere dello stupefacente per conto di terzi.

    La condotta è stata valutata nella fattispecie ordinaria in ragione della purezza e della suddivisione in dosi, nonché del ruolo non occasionale dell’imputata nella distribuzione; tali elementi, considerati unitariamente, escludevano la minore offensività.

  • art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 309/1990

    In tempi più recenti, si è affermato che la non occasionalità della condotta costituisce, ad un tempo, elemento specializzante integrante l’aggravante di cui all’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, introdotta dall’art. 4, comma 3, d.l. 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, e fattore che concorre, unitamente ad altri, ad escludere la lieve entità del fatto.

    La non occasionalità può concorrere sia a integrare l’aggravante prevista dal secondo periodo del comma 5, sia, insieme agli altri indici concreti, a escludere la lieve entità.

  • art. 20-bis c.p.

    Sul punto, deve ribadirsi che, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l’esame di tutti i parametri contemplati dall’art. 133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa della pena sostitutiva.

    Il giudice può negare la pena sostitutiva senza esaminare analiticamente tutti i parametri dell’art. 133 c.p., quando individui e motivi un elemento ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa della sostituzione.

  • art. 133 c.p.

    Sul punto, deve ribadirsi che, in tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, anche a seguito della disciplina introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il diniego della sostituzione non implica necessariamente l’esame di tutti i parametri contemplati dall’art. 133 cod. pen., ma può essere giustificato anche dalla sola valorizzazione di quello che, tra di essi, sia ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa della pena sostitutiva.

    Ai fini del diniego della pena sostitutiva non è sempre necessaria la disamina di tutti i criteri dell’art. 133 c.p.; è sufficiente motivare la rilevanza ostativa di uno di essi rispetto all’efficacia rieducativa della misura.

  • art. 611, commi 1-bis e 1-ter, c.p.p.

    Si è proceduto alla trattazione scritta del procedimento in cassazione, in assenza di tempestiva richiesta di discussione proposta ai sensi dell’art. 611, commi 1-bis e 1-ter, del codice di rito.

    La trattazione scritta è stata svolta in assenza di una tempestiva richiesta di discussione secondo le disposizioni richiamate.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali; in presenza di profili di colpa nella causa di inammissibilità, comporta anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui determinata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Per riconoscere o escludere l’ipotesi lieve prevista dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice deve valutare complessivamente qualità e quantità della sostanza e mezzi, modalità e circostanze dell’azione. Gli indici hanno pari rilevanza e possono compensarsi o neutralizzarsi; il dato quantitativo non è di per sé dirimente.
  • La comparazione con quantitativi riscontrati in altre decisioni o con soglie ricavate da ricognizioni statistiche non sostituisce l’apprezzamento concreto e complessivo degli indici normativi della lieve entità.
  • La reiterazione o non occasionalità delle condotte di detenzione o cessione non preclude automaticamente la lieve entità, ma concorre alla valutazione complessiva e può, insieme agli altri elementi, escluderla; la non occasionalità può inoltre integrare l’aggravante prevista dall’art. 73, comma 5, secondo periodo, d.P.R. 309/1990.
  • Il diniego della sostituzione della pena detentiva breve non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri dell’art. 133 c.p.; può essere fondato sulla motivata valorizzazione di un parametro ritenuto ostativo all’efficacia rieducativa della pena sostitutiva.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

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