Cassazione Civile, Ordinanza n. 32304/2023 del 21/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (controparte vittoriosa)
La controversia
La controversia origina da un precedente giudizio di legittimità in cui la Corte di cassazione, con ordinanza n. 19938/2022, aveva accolto il primo motivo del ricorso proposto da due controparte avverso una sentenza della Corte d'appello, cassando con rinvio. In quel giudizio si discuteva della qualificazione di un accordo avente ad oggetto unità immobiliari future e della conseguente possibilità di pronunciare l'esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., oltre alla dedotta violazione di norme sull'interpretazione contrattuale e sul divieto di nuove domande in appello. Il soccombente in quel giudizio ha poi proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l'ordinanza di cassazione fosse affetta da errore di fatto per avere omesso di esaminare l'eccezione di inammissibilità del primo motivo del ricorso per cassazione, eccezione che era stata formulata in controricorso e che, secondo il ricorrente in revocazione, riguardava un profilo già dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello. I resistenti hanno sostenuto che tale pretesa omissione non integrasse errore revocatorio, poiché la questione era stata comunque considerata e decisa nel merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non vi fosse errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., perché l'ordinanza impugnata aveva comunque preso in considerazione la questione dell'inammissibilità e aveva deciso sul motivo di ricorso, sia pure senza esaminare in modo analitico tutte le argomentazioni difensive. Per la Corte, in tale situazione non si tratta di svista percettiva, ma semmai di eventuale errore di giudizio, che non è sindacabile con revocazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'errore revocatorio è escluso quando la decisione abbia comunque pronunciato sul motivo o sulla questione, poiché in tal caso l'eventuale vizio attiene alla valutazione/interpretazione e non a una svista percettiva immediata
la Corte richiama il tema della proponibilità in appello della questione di qualificazione del contratto, evidenziando che essa non rientra nella sanzione dell'inammissibilità se concerne l'inquadramento giuridico dell'oggetto della domanda
la Corte dà atto che l'eccezione sulla sua applicabilità era stata esaminata in via pregiudiziale nell'ordinanza revocanda
norma richiamata nel precedente giudizio di legittimità in relazione alla domanda di esecuzione in forma specifica del contratto
richiamati per contestare la qualificazione e interpretazione del regolamento contrattuale
richiamato nel precedente ricorso per cassazione quale norma sull'inadempimento contrattuale
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
richiamato come base del calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
la Corte esclude i presupposti per la condanna risarcitoria per პასუხისმგabilità aggravata richiesta dai controricorrenti
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. non sussiste quando la Corte abbia comunque esaminato e deciso la questione o il motivo, anche se non abbia affrontato espressamente tutte le singole argomentazioni difensive svolte dalle parti.
- La revocazione per errore di fatto presuppone una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti; se il vizio denunciato concerne l'interpretazione dell'oggetto del ricorso, la valutazione della sua ammissibilità o la sua fondatezza, si verte in un errore di giudizio, non censurabile con revocazione.
- La qualificazione giuridica del contratto e dell'oggetto della domanda è questione che, di regola, non è attratta dal divieto di nuove domande in appello quando si risolve nell'inquadramento giuridico del medesimo fatto negoziale già introdotto nel processo.
- Ai fini dell'inammissibilità della revocazione, è decisivo verificare se la decisione impugnata abbia o meno pronunciato sul punto controverso; la mancata confutazione analitica di una specifica eccezione non equivale, di per sé, a omessa pronuncia revocatoria.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
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