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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09544/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

La vicenda nasce dalla dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, in un contesto segnato da precedente sequestro e confisca del patrimonio e dalla nomina di un amministratore giudiziario. In primo grado il tribunale aveva dichiarato il fallimento, ma la Corte d'appello aveva accolto il reclamo revocando la sentenza fallimentare e rimettendo la causa al tribunale ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c. I creditori avevano poi riassunto il giudizio davanti al tribunale, che aveva nuovamente dichiarato il fallimento. Il debitore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure principali: 1) la Corte d'appello, una volta rilevato il vizio di notifica del ricorso introduttivo del fallimento, non avrebbe potuto disporre la rimessione al primo giudice ex artt. 353-354 c.p.c., perché tale meccanismo non sarebbe applicabile alla disciplina speciale fallimentare; 2) la riassunzione sarebbe stata tardiva, perché doveva osservarsi il termine di tre mesi dalla notifica della sentenza di revoca del fallimento, e non il termine lungo semestrale di cui all'art. 327 c.p.c.; inoltre il ricorrente contestava la forma della riassunzione e sosteneva che, se del caso, avrebbe dovuto applicarsi la disciplina della comparsa di riassunzione notificata; 3) la notifica del decreto di fissazione dell'udienza nel procedimento riassunto sarebbe stata invalida, perché eseguita presso un indirizzo non corrispondente alla residenza anagrafica del debitore, il quale aveva già trasferito la propria residenza in altro Comune; inoltre il ricorrente sosteneva che la successiva notifica del ricorso della Procura non potesse sanare il vizio e che la relata dell'ufficiale giudiziario fosse superabile con prova contraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme a giurisprudenza consolidata la decisione della Corte d'appello che, ravvisata l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo, aveva revocato la sentenza di fallimento e rimesso la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. Ha inoltre affermato che, nel giudizio di reclamo fallimentare revocato con rimessione al tribunale, la riassunzione va effettuata con ricorso e si considera tempestiva se depositata e notificata entro il termine lungo semestrale ex art. 327 c.p.c., anche se il termine trimestrale assegnato dal giudice non sia stato rispettato solo in relazione alla notificazione della sentenza. Nel caso concreto, la riassunzione depositata il 10/2/2022 e le notifiche del 7/3/2022 e 10/3/2022 sono state ritenute tempestive. Quanto alla doglianza sulla notifica del decreto di convocazione, la Corte ha rilevato che il debitore e la tutrice avevano già ricevuto la notifica della riassunzione con il decreto di fissazione dell'udienza, sicché non occorreva una ulteriore notifica del ricorso della Procura, inseritosi nel medesimo procedimento. È stata anche reputata corretta la notifica ex art. 140 c.p.c. presso l'indirizzo di fatto, poiché le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo e il giudice di merito aveva accertato, in fatto, la dimora abituale del destinatario in quel luogo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente, con condanna al pagamento in favore dello Stato e dei creditori controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 353 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 354 c.p.c. per affermare che, in caso di nullità/inesistenza della notificazione nel giudizio di reclamo fallimentare, il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice.

  • art. 354 c.p.c.

    Applicabile anche al procedimento fallimentare: la Corte d'appello, rilevato il vizio di notificazione del ricorso introduttivo, può e deve revocare la decisione e rimettere la causa al tribunale.

  • art. 153 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte esclude che il giudice possa abbreviare i termini perentori fissati dalla legge, ma nel caso concreto ritiene rispettato il termine utile.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di cosa giudicata formale; non è accolto il suo assunto.

  • art. 325 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di impugnazioni e giudicato; non decisivo nel caso concreto.

  • art. 327 c.p.c.

    Usato come termine lungo per la riassunzione in mancanza di notificazione della sentenza; la Corte ritiene che nel caso concreto il termine semestrale sia applicabile e rispettato.

  • art. 18 R.D. n. 267 del 1942

    Nel regime fallimentare speciale il richiamo all'art. 327 c.p.c. vale anche per la riassunzione conseguente alla revoca del fallimento; la disciplina speciale non esclude l'applicazione degli artt. 353-354 c.p.c.

  • art. 22 R.D. n. 267 del 1942

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la specialità della disciplina; la Corte non accoglie la tesi dell'inapplicabilità degli artt. 353-354 c.p.c.

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    Base della declaratoria di inammissibilità del ricorso perché le questioni erano già state decise in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 50 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte precisa che nel rito fallimentare speciale la riassunzione avviene con ricorso e non con comparsa.

  • art. 125 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte precisa che la regola generale della comparsa di riassunzione cede davanti al rito camerale speciale fallimentare, che richiede il ricorso.

  • art. 302 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per la forma della riassunzione in caso di interruzione; ritenuto non pertinente alla specie.

  • art. 303 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente; la Corte lo menziona come disciplina generale non applicabile al rito speciale in discussione.

  • art. 138 c.p.c.

    La notifica a mani proprie è ritenuta valida quando eseguita direttamente al destinatario o presso la sua abituale dimora, secondo le circostanze accertate dal giudice.

  • art. 140 c.p.c.

    La notifica eseguita all'indirizzo di fatto, in presenza di irreperibilità relativa, è valida; le risultanze anagrafiche sono presuntive e superabili con prova contraria.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro di legittimità; non determina un diverso esito della decisione.

  • art. 133, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel motivo; la Corte richiama la produzione della comunicazione di cancelleria ma ne esclude la rilevanza decisiva nel caso concreto.

  • art. 45 D.L. n. 90/2014

    Richiamato nel motivo con riferimento alle comunicazioni telematiche di cancelleria; non inciso decisivo nella soluzione.

  • art. 16, comma 2, D.M. n. 44/2011

    Richiamato nel motivo connesso alle comunicazioni PEC; non decisivo ai fini dell'esito.

  • art. 16 D.L. n. 179/2012

    Richiamato nel motivo per le comunicazioni telematiche; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 15, commi 3 e 4, l.f.

    Richiamato nel terzo motivo in tema di convocazione del debitore nel procedimento prefallimentare; la censura è ritenuta inammissibile perché superata dalla precedente valida notifica e dal contraddittorio già instaurato.

  • art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

    Usato nel dispositivo per la condanna del ricorrente al rimborso in favore dello Stato delle spese relative alla posizione del fallimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, se il giudice d'appello rileva l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo, deve revocare la sentenza e rimettere la causa al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., applicabili anche al procedimento fallimentare.
  • Quando, a seguito della rimessione al tribunale, la sentenza di revoca del fallimento non è stata notificata, il termine per la riassunzione non è solo quello eventualmente assegnato dal giudice, ma anche il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; la riassunzione è tempestiva se effettuata entro tale termine.
  • Nel rito fallimentare camerale la riassunzione dinanzi al tribunale va effettuata con ricorso depositato in cancelleria, non necessariamente con comparsa notificata, perché la forma segue la natura camerale del procedimento.
  • Nel procedimento per dichiarazione di fallimento, una volta che il debitore abbia ricevuto validamente il ricorso e il decreto di convocazione, non è necessaria la notifica autonoma di ogni successivo ricorso inserito nel medesimo procedimento, gravando sul debitore l'onere di seguire gli sviluppi del processo.
  • Le risultanze anagrafiche sulla residenza del destinatario hanno valore presuntivo: la notifica eseguita all'indirizzo di fatto può essere valida se il giudice accerta, in concreto, che lì si trovava la dimora abituale o comunque una stabile presenza, anche mediante prova contraria alle risultanze anagrafiche.
  • La relata dell'ufficiale giudiziario che attesti l'assenza del destinatario e l'esperimento delle formalità dell'art. 140 c.p.c. non è assistita da fede privilegiata quanto alla residenza effettiva, ed è superabile con prova contraria senza necessità di querela di falso.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpgugnazioniCompetenza
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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