Cassazione Civile, Ordinanza n. 18327/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un avviso di liquidazione per imposta di registro e sanzioni, relativo al decreto di omologa di una proposta di concordato presentata nell’ambito del fallimento di una società. L’Ufficio aveva chiesto il pagamento sia alla società proponente sia a due ulteriori soggetti, ritenuti garanti e quindi legittimati passivi. In appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto il gravame dei contribuenti, ritenendo che i due soggetti non fossero obbligati al pagamento perché non risultavano assuntori né garanti in senso giuridicamente rilevante e che il concordato dovesse essere tassato in misura fissa, non proporzionale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e mancata argomentazione sulla pretesa qualità di assuntore della società proponente e sulla legittimazione passiva dei soggetti chiamati in causa; 2) violazione delle norme sul TUR e sulla legge fallimentare, per avere confuso la tassazione del decreto di omologa con quella dell’atto notarile successivo e per non avere considerato che il concordato sarebbe stato con assunzione e con garanzie personali, dunque soggetto a imposta proporzionale; 3) violazione delle norme sulla soggettività passiva d’imposta, per avere escluso la legittimazione passiva dei garanti, che secondo l’Ufficio avrebbero partecipato al procedimento offrendo garanzie a sostegno della proposta concordataria. I controricorrenti hanno resistito e, con memoria, hanno depositato documentazione attestante il passaggio in giudicato di una precedente sentenza, identica per oggetto, che aveva già annullato un avviso di liquidazione emesso nei confronti della società proponente per il medesimo concordato, riconoscendo la tassazione in misura fissa e negando la duplicazione d’imposta.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia nei limiti indicati in motivazione, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione. La Cassazione non ha esaminato nel merito i tre motivi originari perché ha ritenuto decisivo il giudicato esterno sopravvenuto prodotto dai controricorrenti: la precedente sentenza irrevocabile, relativa al medesimo concordato e alla medesima pretesa tributaria, aveva già escluso la debenza dell’imposta proporzionale e affermato la tassazione in misura fissa, oltre a negare la debenza delle voci relative a garanzie e remissione del debito. Pertanto, il giudice di rinvio dovrà verificare prioritariamente il contenuto e l’efficacia di quel giudicato e la persistenza dei presupposti dell’imposizione tributaria, con regolazione anche delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della dedotta nullità per omessa pronuncia o motivazione apparente.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare la motivazione della sentenza impugnata come solo apparente.
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione del provvedimento.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per veicolare la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente o omissione di pronuncia.
art. 21, comma 2, d.P.R. n. 131/1986
Richiamato dall’Ufficio per sostenere la tassazione autonoma di atti collegati e la distinzione tra più disposizioni negoziali.
Richiamato nel quadro delle regole di tassazione degli atti collegati.
Richiamato nel ricorso per la disciplina dell’imposta di registro sugli atti giudiziari.
art. 6 Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Richiamato dall’Ufficio per sostenere la tassazione proporzionale dei negozi costitutivi di garanzie a favore di terzi.
art. 8, lett. A), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Invocato dall’Ufficio per qualificare il concordato come fattispecie soggetta a imposta proporzionale.
art. 8, lett. g), Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Richiamato dalla precedente sentenza passata in giudicato per affermare la tassazione in misura fissa del concordato fallimentare senza assunzione.
artt. 124 e ss. r.d. n. 267/1942
Richiamati per la disciplina del concordato fallimentare e dell’eventuale assunzione da parte di terzi.
Richiamato per sostenere che la nozione di parte ai fini tributari è ampia e può includere garanti o fideiussori.
Richiamato nella censura sulla legittimazione passiva dei soggetti chiamati al pagamento.
art. 124 l.f.
Richiamato come fonte della disciplina del concordato fallimentare con assuntore.
Richiamato dall’Ufficio per sostenere l’efficacia retroattiva dell’omologa quale condizione sospensiva dell’accordo di garanzia.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la sopravvenienza di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti e sul medesimo rapporto d’imposta deve essere valutata prioritariamente dal giudice di rinvio, purché il giudicato sia passato in giudicato, non esista un diverso giudicato tra le stesse parti, sia stato tempestivamente dedotto nel giudizio pendente e non si fondi su ragioni personali.
- Il giudicato esterno favorevole a un condebitore solidale è opponibile anche ad altri soggetti coinvolti nel medesimo rapporto tributario, quando la decisione attenga al rapporto comune e non a posizioni personali del singolo.
- Ai fini dell’imposta di registro su un concordato fallimentare, occorre distinguere tra la tassazione del decreto di omologa e quella di eventuali atti successivi di trasferimento o di regolazione patrimoniale, evitando duplicazioni d’imposta sul medesimo assetto economico.
- La qualificazione di un concordato fallimentare come concordato con assunzione, e quindi la sua eventuale soggezione a imposta proporzionale, dipende dalla struttura concreta dell’operazione e dagli effetti traslativi o di accollo emergenti dagli atti rilevanti, non da mere affermazioni difensive.
- Quando esiste un giudicato esterno potenzialmente decisivo sulla debenza dell’imposta, la verifica del merito della pretesa resta assorbita fino alla previa delibazione dell’efficacia di quel giudicato.
- La legittimazione passiva all’imposta di registro va individuata secondo la concreta partecipazione all’atto o alla disposizione tassata e non può essere automaticamente estesa a soggetti che abbiano solo offerto un sostegno economico o una garanzia non risultante dal titolo imponibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18222/2026 del 06/06/2026
- ordinanza_civile · 6 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18225/2026 del 06/06/2026
- ordinanza_civile · 6 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18226/2026 del 06/06/2026
- ordinanza_civile · 6 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18228/2026 del 06/06/2026
- ordinanza_civile · 6 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18230/2026 del 06/06/2026
- ordinanza_civile · 6 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 18231/2026 del 06/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →