Cassazione Civile, Ordinanza n. 29287/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso da due lavoratori per ottenere il pagamento di somme dovute in relazione all’attività lavorativa svolta alle dipendenze di una cooperativa sociale che eseguiva servizi sociosanitari per conto di un Comune. La Corte d’appello aveva riconosciuto la responsabilità solidale del Comune ai sensi dell’art. 1676 c.c., ritenendo che l’esistenza di un’associazione temporanea di imprese non escludesse la garanzia del committente verso i dipendenti delle imprese associate, e aveva condannato il Comune e la cooperativa al pagamento delle somme dovute, disponendo però la parziale compensazione delle spese di lite per la "serialità della causa" e per le "ragioni della decisione". I ricorrenti hanno impugnato la sentenza limitatamente alla regolazione delle spese, deducendo: (i) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, sostenendo che non ricorressero gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione parziale, perché la questione giuridica sull’ATI era già definita in giurisprudenza; (ii) violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per motivazione apparente sulla compensazione; (iii) inoltre, contestavano la liquidazione delle spese sotto i minimi edittali, ma su questo punto la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di adeguata esposizione del fatto processuale e mancata trascrizione degli atti rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo limitatamente alla censura sulla compensazione delle spese di lite: ha ritenuto che la motivazione della Corte d’appello fosse illogica e incongrua perché la "serialità della causa" è un fattore estrinseco e non integra, di per sé, le gravi ed eccezionali ragioni richieste dall’art. 92 c.p.c.; analogamente, il richiamo alle "ragioni della decisione" non giustificava la compensazione, perché la questione dell’ATI e dell’assenza di un centro unitario di imputazione era già risolta da un consolidato orientamento di legittimità. La censura relativa ai minimi tariffari è stata invece dichiarata inammissibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al solo capo sulle spese, con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1676 c.c.
consente ai dipendenti dell’appaltatore di far valere la garanzia solidale del committente nei limiti del debito di quest’ultimo verso l’appaltatore; nel caso concreto è stata ritenuta operante nei confronti del Comune committente.
art. 91 c.p.c.
richiamato dai ricorrenti in tema di regola della soccombenza per la liquidazione delle spese.
art. 92 c.p.c.
la compensazione totale o parziale delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate e non può fondarsi su motivazioni illogiche o estrinseche alla controversia.
art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014
richiamato per contestare la liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi edittali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132 c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza; la censura è stata prospettata come vizio di apparenza motivazionale.
art. 111 Cost.
invocato in relazione al requisito costituzionale di motivazione del provvedimento giudiziale.
art. 366, comma 1, nn. 3 e 6, c.p.c.
la censura sui minimi edittali è stata dichiarata inammissibile perché priva dell’adeguata esposizione del fatto processuale e della trascrizione degli atti rilevanti.
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la compensazione totale o parziale ex art. 92 c.p.c. richiede gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione, che non possono essere illogiche, erronee o meramente estrinseche rispetto alla controversia.
- La serialità del contenzioso, da sola, non integra una ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese, perché attiene a un dato esterno al singolo giudizio e non alle ragioni decisorie della specifica causa.
- Il richiamo a una questione giuridica già risolta da un consolidato orientamento giurisprudenziale non giustifica la compensazione delle spese; al contrario, l’oscillazione giurisprudenziale può rilevare solo se effettivamente esistente al momento in cui la lite è stata introdotta e se ha inciso sulla scelta di agire o resistere.
- La censura relativa alla liquidazione delle spese sotto i minimi o alla violazione dei parametri forensi richiede un’esatta e completa allegazione del fatto processuale e la specifica indicazione/trascrizione degli atti rilevanti, altrimenti è inammissibile.
- L’associazione temporanea di imprese non costituisce, di regola, un autonomo centro unitario di imputazione giuridica tale da eliminare la responsabilità del committente o da rendere "comune" il rapporto di appalto tra le imprese riunite.
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