Cassazione Penale, Sentenza n. 21890/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto che aveva dichiarato inammissibile, per manifesta infondatezza, il reclamo ex art. 35-ter Ord. pen. presentato il 1° agosto 2025. I motivi del ricorso alla Cassazione erano: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 35-ter Ord. pen. e dei principi sul cumulo delle pene (sosteneva che, dopo il provvedimento di cumulo, la domanda indennitaria relativa al periodo 26/10/2012-06/04/2017 fosse ammissibile); 2) errata applicazione dell'art. 666 c.p.p. e uso della procedura 'de plano' nonostante la richiesta non fosse manifestamente infondata; 3) vizio di motivazione nel rilevare l'inammissibilità della domanda relativa alla carcerazione presofferta, nonostante l'emissione di un provvedimento di unificazione delle pene concorrenti.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso come infondato confermando la correttezza del decreto del magistrato di sorveglianza. Motivi della decisione: il reclamo era stato presentato dopo il rientro in carcere del ricorrente e la detenzione precedente risultava conclusa per intera espiazione; il provvedimento di cumulo emesso successivamente non retroagisce a cambiare il titolo esecutivo quando non vi è stato riconoscimento di continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p.; pertanto il termine e la competenza previsti dall'art. 35-ter devono essere valutati in base alla circostanza che la detenzione era già terminata. La Corte ha precisato che, per soggetti che hanno terminato di espiare la pena, l'azione risarcitoria ex art. 35-ter deve essere proposta davanti al Tribunale civile (comma 3) e che il termine semestrale decorre dal completamento dell'espiazione quando non sussiste continuità giuridica dell'esecuzione. Conseguenza processuale: ricorso respinto e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 35-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
terzo comma: la domanda venga presentata al Tribunale civile, al fine di ottenere il risarcimento monetario, per coloro "che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere"
La Corte interpreta il comma 3 nel senso che, se la detenzione relativa al periodo contestato è già esaurita, l'azione risarcitoria non è rimessa al magistrato di sorveglianza ma al giudice civile; il cumulo successivo che include pene già espiate non rimette in termini per il reclamo davanti al magistrato di sorveglianza quando non vi è riconoscimento di continuazione.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla declaratoria di manifesta infondatezza e all'inammissibilità "de plano" delle istanze ritenute prive di fondamento; la Corte conferma corretto utilizzo della procedura quando la domanda è manifestamente infondata.
Richiamato come norma che disciplina il riconoscimento della continuazione; la Corte osserva che senza un riconoscimento ai sensi di tale articolo il provvedimento di cumulo non può retroagire a mutare il titolo esecutivo della precedente detenzione.
Citato a proposito del criterio moderatore e del fatto che nel cumulo vanno considerate anche pene già espiate se possono influire sul calcolo dei benefici; la Corte però distingue l'effetto sul cumulo/materiale dalla questione risarcitoria ex art. 35-ter.
art. 3 CEDU
Richiamata come parametro di tutela in materia di condizioni detentive e base dei rimedi risarcitori; la giurisprudenza citata chiarisce come vadano calcolati i termini per le azioni risarcitorie quando vi sono più periodi di detenzione interrotti.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Cass. Sez. 1, n. 26601 del 07/05/2024 (Stranieri)
Precedente richiamato per il principio secondo cui nel cumulo vanno inserite anche pene già espiate se possono influire su criterio moderatore o cumulo materiale e sulla maturazione di benefici.
Cass. Sez. 1, n. 12430 del 20/07/2016 (Corso)
Richiamata per la regola che, ai fini della liberazione anticipata, possono essere valutati periodi già espiati se reinseriti nel cumulo giuridico, con effetto sul profilo "favor rei".
Cass. Sez. 1, n. 2642 del 07/11/2024 (Pirozzi)
Precedente che stabilisce che il termine semestrale per proporre l'azione ex art. 35-ter decorre dal completamento dell'espiazione quando vi sono periodi successivi di detenzione intervallati da libertà, in presenza di continuità giuridica.
Cass. Sez. 5, n. 1995 del 04/11/2020 (Burgio)
Giurisprudenza che riconosce la competenza del magistrato di sorveglianza sulle istanze ex art. 35-ter quando l'istanza risarcitoria sia implicitamente compresa in una istanza di riduzione della pena relativa agli stessi periodi esecutivi.
Massime di principio
- La presentazione tardiva di un reclamo ex art. 35-ter davanti al magistrato di sorveglianza può essere dichiarata inammissibile se la detenzione contestata è già stata interamente espimata prima del reclamo; il rilievo spetta valutare il titolo esecutivo al momento della detenzione e se è stato riconosciuto in continuazione.
- L'emissione successiva di un provvedimento di cumulo che include pene già espiate non rimette automaticamente in termini per il reclamo risarcitorio davanti al magistrato di sorveglianza: è necessario un riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.p.) perché il titolo esecutivo venga considerato unico retroattivamente.
- Per i soggetti che hanno terminato di espiare la pena, l'azione risarcitoria ex art. 35-ter deve essere proposta davanti al Tribunale civile (comma 3); il termine di sei mesi per l'azione decorre dal completamento dell'espiazione quando non esiste continuità giuridica dell'esecuzione.
- Il magistrato di sorveglianza conserva competenza quando l'istanza risarcitoria è connessa e implicitamente compresa in una domanda di riduzione della pena riferita agli stessi periodi in corso di esecuzione; occorre quindi verificare la continuità giuridica fra i periodi di detenzione.
- Le questioni relative al cumulo di pene e all'inserimento di pene già espiate rilevano ai fini del calcolo dei benefici (es. liberazione anticipata) ma non modificano automaticamente le regole di competenza e di termine per le azioni risarcitorie.
- Nel valutare richieste basate su periodi di carcerazione molto brevi (es. permanenze inferiori a quindici giorni) il giudice può ritenere quelle tratte non rilevanti ai fini del reclamo, se non sussistono i presupposti normativi per il loro computo.
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