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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16199/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di un procedimento promosso da un creditore per l'apertura della liquidazione giudiziale, la società debitrice aveva presentato domanda di concordato con riserva, ottenendo un termine di 60 giorni per il deposito della proposta e del piano. Alla scadenza del termine, non avendo depositato tempestivamente la proposta completa, chiese una proroga/remissione in termini e solo successivamente depositò il concordato "pieno". Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda di concordato e aprì la liquidazione giudiziale; la Corte d'appello rigettò i reclami della debitrice, ritenendo la proroga tardiva e comunque non concedibile in pendenza di domanda di liquidazione giudiziale, non applicabile il termine di integrazione previsto per il concordato pieno, e insussistenti i presupposti per la rimessione in termini. Con il ricorso per cassazione la società dedusse: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione della possibile esame della successiva domanda di concordato pieno, anche in assenza di abuso dello strumento; 2) violazione degli artt. 47, 49 e ss. CCII, sostenendo che il nuovo Codice non prevede più la specifica causa di inammissibilità legata alla precedente domanda in bianco e che sarebbe ammissibile la rinuncia/conversione della procedura in bianco con deposito del piano completo; 3) violazione dell'art. 153 c.p.c. per la rimessione in termini, sostenendo che non occorre un impedimento assoluto ma la mera non imputabilità della decadenza. La Cassazione ha dichiarato tutti i motivi inammissibili.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva deciso su rationes autonome e convergenti: tardività della richiesta di proroga e, in ogni caso, impossibilità di concederla in presenza di domanda di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), CCII, nel testo applicabile ratione temporis. Ha inoltre rilevato che la questione della successiva domanda di concordato pieno non era decisiva rispetto al divieto normativo di proroga del termine, che la dedotta rinuncia/conversione non risultava formulata in modo formale, chiaro e autosufficiente, e che il motivo sulla rimessione in termini era assorbito perché la preclusione discendeva già dal dato normativo. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 44 CCII

    in presenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale il termine assegnato per il deposito della proposta e del piano nel concordato con riserva non è prorogabile, secondo il testo applicabile ratione temporis.

  • art. 47 CCII

    il termine di 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti riguarda il concordato "pieno" e non la diversa ipotesi del concordato con riserva; il termine perentorio assegnato deve essere rispettato.

  • art. 47 CCII

    avverso il decreto di inammissibilità della proposta è proponibile reclamo.

  • art. 47 CCII

    la possibilità di riproporre la domanda dopo il decorso dei termini di reclamo non esclude la rilevanza della previa declaratoria di inammissibilità nel caso concreto.

  • art. 49 CCII

    alla declaratoria di inammissibilità della proposta può seguire la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

  • art. 51 CCII

    contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è esperibile reclamo.

  • art. 43 CCII

    l'istituto della rinuncia alla domanda richiede una manifestazione formale, chiara e inequivocabile; la semplice deduzione non basta a far cessare automaticamente il procedimento.

  • art. 153 c.p.c.

    la rimessione in termini non può essere accolta quando la decadenza è comunque impedita da una preclusione normativa sopravvenuta o già operante; nel caso esaminato la censura è stata comunque assorbita.

  • art. 112 c.p.c.

    il vizio di omessa pronuncia richiede che la questione sia stata ritualmente e specificamente dedotta e riportata nel ricorso con indicazione degli atti processuali pertinenti; non può confondersi con una mera omissione motivazionale.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per la nullità della sentenza dedotta in cassazione.

  • art. 360-bis c.p.c.

    la Corte ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili anche alla luce del filtro di inammissibilità previsto dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel concordato con riserva, il termine assegnato per il deposito della proposta e del piano non è liberamente prorogabile quando pendono domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, poiché il dato normativo prevale su ogni valutazione discrezionale del giudice.
  • Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo se la questione risulta ritualmente introdotta, specificamente riportata e decisiva; non basta lamentare che il giudice non abbia esaminato tutte le argomentazioni difensive.
  • La rinuncia alla domanda di concordato o la sua conversione in altra iniziativa processuale devono risultare da un atto espresso, formale e non equivoco, idoneo a far venir meno la pendenza del procedimento; non sono sufficienti comportamenti concludenti o deduzioni implicite.
  • La rimessione in termini presuppone comunque un margine di operatività compatibile con la disciplina sostanziale e processuale del procedimento: non può essere invocata per superare un divieto normativo alla proroga del termine.
  • Nel giudizio di legittimità, la ricorribilità per cassazione richiede un ricorso autosufficiente e specifico, specialmente quando si denuncia un error in procedendo o l'omessa pronuncia su una questione processuale.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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