Cassazione Civile, Ordinanza n. 16199/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Nel corso di un procedimento promosso da un creditore per l'apertura della liquidazione giudiziale, la società debitrice aveva presentato domanda di concordato con riserva, ottenendo un termine di 60 giorni per il deposito della proposta e del piano. Alla scadenza del termine, non avendo depositato tempestivamente la proposta completa, chiese una proroga/remissione in termini e solo successivamente depositò il concordato "pieno". Il Tribunale dichiarò inammissibile la domanda di concordato e aprì la liquidazione giudiziale; la Corte d'appello rigettò i reclami della debitrice, ritenendo la proroga tardiva e comunque non concedibile in pendenza di domanda di liquidazione giudiziale, non applicabile il termine di integrazione previsto per il concordato pieno, e insussistenti i presupposti per la rimessione in termini. Con il ricorso per cassazione la società dedusse: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla questione della possibile esame della successiva domanda di concordato pieno, anche in assenza di abuso dello strumento; 2) violazione degli artt. 47, 49 e ss. CCII, sostenendo che il nuovo Codice non prevede più la specifica causa di inammissibilità legata alla precedente domanda in bianco e che sarebbe ammissibile la rinuncia/conversione della procedura in bianco con deposito del piano completo; 3) violazione dell'art. 153 c.p.c. per la rimessione in termini, sostenendo che non occorre un impedimento assoluto ma la mera non imputabilità della decadenza. La Cassazione ha dichiarato tutti i motivi inammissibili.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva deciso su rationes autonome e convergenti: tardività della richiesta di proroga e, in ogni caso, impossibilità di concederla in presenza di domanda di apertura della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), CCII, nel testo applicabile ratione temporis. Ha inoltre rilevato che la questione della successiva domanda di concordato pieno non era decisiva rispetto al divieto normativo di proroga del termine, che la dedotta rinuncia/conversione non risultava formulata in modo formale, chiaro e autosufficiente, e che il motivo sulla rimessione in termini era assorbito perché la preclusione discendeva già dal dato normativo. Sono state poste a carico della ricorrente le spese del giudizio di legittimità e il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
in presenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale il termine assegnato per il deposito della proposta e del piano nel concordato con riserva non è prorogabile, secondo il testo applicabile ratione temporis.
il termine di 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti riguarda il concordato "pieno" e non la diversa ipotesi del concordato con riserva; il termine perentorio assegnato deve essere rispettato.
avverso il decreto di inammissibilità della proposta è proponibile reclamo.
la possibilità di riproporre la domanda dopo il decorso dei termini di reclamo non esclude la rilevanza della previa declaratoria di inammissibilità nel caso concreto.
alla declaratoria di inammissibilità della proposta può seguire la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è esperibile reclamo.
l'istituto della rinuncia alla domanda richiede una manifestazione formale, chiara e inequivocabile; la semplice deduzione non basta a far cessare automaticamente il procedimento.
la rimessione in termini non può essere accolta quando la decadenza è comunque impedita da una preclusione normativa sopravvenuta o già operante; nel caso esaminato la censura è stata comunque assorbita.
il vizio di omessa pronuncia richiede che la questione sia stata ritualmente e specificamente dedotta e riportata nel ricorso con indicazione degli atti processuali pertinenti; non può confondersi con una mera omissione motivazionale.
è il parametro processuale invocato per la nullità della sentenza dedotta in cassazione.
la Corte ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili anche alla luce del filtro di inammissibilità previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel concordato con riserva, il termine assegnato per il deposito della proposta e del piano non è liberamente prorogabile quando pendono domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, poiché il dato normativo prevale su ogni valutazione discrezionale del giudice.
- Il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo se la questione risulta ritualmente introdotta, specificamente riportata e decisiva; non basta lamentare che il giudice non abbia esaminato tutte le argomentazioni difensive.
- La rinuncia alla domanda di concordato o la sua conversione in altra iniziativa processuale devono risultare da un atto espresso, formale e non equivoco, idoneo a far venir meno la pendenza del procedimento; non sono sufficienti comportamenti concludenti o deduzioni implicite.
- La rimessione in termini presuppone comunque un margine di operatività compatibile con la disciplina sostanziale e processuale del procedimento: non può essere invocata per superare un divieto normativo alla proroga del termine.
- Nel giudizio di legittimità, la ricorribilità per cassazione richiede un ricorso autosufficiente e specifico, specialmente quando si denuncia un error in procedendo o l'omessa pronuncia su una questione processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15992/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15994/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15995/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16001/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16002/2026 del 25/05/2026
- ordinanza_civile · 25 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16003/2026 del 25/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →