Sentenza del 31/01/2017 n. 2426 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava avvisi di accertamento sintetico ai fini IRPEF per gli anni 2000-2003, fondati sull'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973. La CTR del Veneto, riformando la decisione della CTP di Treviso favorevole alla contribuente, aveva ritenuto che F.T. non potesse produrre in giudizio documenti relativi a redditi esenti derivanti da premi PAC, perché non li aveva indicati né documentati rispondendo ai questionari dell'Ufficio. Per il solo 2001, la contribuente ha contestato l'applicazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la preclusione operasse soltanto in caso di espresso rifiuto e che non fosse stata formulata una specifica richiesta; ha inoltre invocato il diritto di difesa e la possibilità di correggere la dichiarazione. L'Agenzia ha chiesto l'estinzione per gli anni 2000, 2002 e 2003, definiti mediante regolare pagamento del condono.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere per gli anni 2000, 2002 e 2003, essendo documentati il pagamento e la riferibilità della definizione agli atti impugnati, ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, in collegamento con l'art. 16 della L. n. 289/2002. Per il 2001 ha rigettato il ricorso: i questionari chiedevano esplicitamente di indicare i redditi esenti e di documentarli, perciò la documentazione omessa in risposta non poteva essere considerata neppure in sede contenziosa. Ha inoltre escluso la violazione del diritto di difesa, poiché la contribuente non aveva dimostrato nei precedenti gradi che la mancata produzione fosse dovuta a causa a lei non imputabile. Spese dell'intero giudizio compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 4
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 4, dispone che "le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell'accertamento in sede amministrativa o contenziosa".
La preclusione documentale opera anche nel giudizio tributario quando il contribuente non trasmette i documenti richiesti dall'Ufficio. Nel caso concreto, i questionari chiedevano espressamente di indicare i redditi esenti e di fornire la relativa documentazione.
D.L. n. 98/2011, art. 39, comma 12
Il Collegio, preso atto della richiesta di estinzione del giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate, della documentazione attestante la regolarità del pagamento per le annualità 2000, 2002, 2003 ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, (che richiama la L. n. 289 del 2002, art. 16), e la sua riferibilità agli atti impugnati, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere per gli accertamenti anni 2000, 2002, e 2003.
Quando risultano regolarmente pagata e riferibile agli atti impugnati la definizione agevolata prevista dalla disposizione, il giudizio relativo alle annualità definite si estingue per cessata materia del contendere.
Il Collegio, preso atto della richiesta di estinzione del giudizio da parte dell'Agenzia delle Entrate, della documentazione attestante la regolarità del pagamento per le annualità 2000, 2002, 2003 ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, (che richiama la L. n. 289 del 2002, art. 16), e la sua riferibilità agli atti impugnati, dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere per gli accertamenti anni 2000, 2002, e 2003.
La norma è richiamata quale disciplina della definizione agevolata applicata alle annualità 2000, 2002 e 2003; la regolarità del pagamento e il collegamento con gli atti contestati hanno giustificato l'estinzione del giudizio.
La disposizione costituisce la base degli avvisi di accertamento sintetico IRPEF impugnati; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione del metodo sintetico, poiché la decisione verte sulla preclusione della prova documentale e sulla definizione agevolata.
Costituzione, artt. 24 e 53
La contribuente li ha invocati sostenendo il diritto di difesa e la possibilità di dimostrare l'erroneità dei presupposti dichiarati. La Corte ha escluso la violazione del diritto di difesa perché non era stata dimostrata l'impossibilità, non imputabile alla contribuente, di produrre tempestivamente i documenti.
Massime di principio
- Se l'Ufficio richiede espressamente nel questionario informazioni e documenti su specifiche categorie reddituali, il contribuente deve rispondere e produrre la documentazione: l'omissione può precluderne l'utilizzo anche nel successivo contenzioso.
- La preclusione documentale non è stata considerata incompatibile con il diritto di difesa nel caso deciso; per superarla, il contribuente deve dimostrare che la mancata produzione tempestiva dipendeva da una causa a lui non imputabile.
- La sola possibilità di emendare o ritrattare la dichiarazione non elimina automaticamente le conseguenze processuali dell'omessa risposta a una richiesta documentale dell'Ufficio.
- Quando una definizione agevolata è regolare e risulta riferibile agli atti impugnati, il giudizio può estinguersi limitatamente alle annualità definite; le annualità non incluse nella definizione restano soggette alla decisione di merito.
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