Cassazione Penale, Sentenza n. 24866/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia riguarda la confisca di un immobile sito in Fermo, formalmente intestato a due soggetti ma ritenuto nella disponibilità della loro figlia, già sottoposta a misura di prevenzione personale. La Corte d'appello di Ancona aveva rigettato l'appello e confermato la confisca. I ricorrenti, terzi interessati, hanno dedotto un solo motivo, qualificato come violazione di legge ma in realtà diretto a censurare la motivazione del provvedimento: secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione solo apparente sulla fittizietà dell'intestazione e sulla disponibilità del bene in capo alla figlia, omettendo di valutare in modo specifico le effettive risorse economiche dei genitori intestatari, legate alla loro regolare attività lavorativa svolta nel paese d'origine, nonché la locazione dell'immobile alla nipote, circostanza ritenuta incompatibile con l'assunto della disponibilità del bene da parte della figlia proposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i terzi intestatari possano impugnare la confisca solo per tutelare la propria sfera patrimoniale, deducendo l'effettiva titolarità del bene e la liceità delle risorse impiegate per l'acquisto, ma non anche contestando i presupposti della misura di prevenzione applicata al soggetto proposto, compresa la sua pericolosità sociale. Ha poi escluso che la motivazione della Corte d'appello fosse apparente: il giudice di merito aveva dato conto del valore dell'immobile, delle modalità di acquisto, del pagamento integrale del prezzo e dell'assenza di reali disponibilità economiche dei formali intestatari. Le circostanze richiamate dalla difesa risultavano già esaminate e non integravano un vizio radicale della motivazione idoneo a trasformare la censura in violazione di legge. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
il vizio di travisamento della prova è solo astrattamente riconducibile a tale norma, ma non è deducibile in sede quando il ricorso mira in realtà a contestare la valutazione di merito, salvo che la motivazione sia radicalmente mancante o apparente
art. 10, terzo comma, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159
nei procedimenti di prevenzione personale, i limiti di ricorribilità in cassazione consentono il sindacato solo nei casi di motivazione mancante o apparente, non sulla mera rivalutazione del merito
art. 27, secondo comma, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159
nei procedimenti di prevenzione reale, la deducibilità in cassazione è limitata ai vizi che si traducano in motivazione apparente o inesistente
citato solo incidentalmente nel richiamo alla particolare tenuità del fatto, senza pertinenza decisiva nella motivazione
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
richiamato per delimitare il travisamento della prova e il relativo perimetro del controllo di legittimità
Massime di principio
- Il terzo formalmente intestatario di un bene confiscato perché ritenuto fittiziamente intestato può impugnare la misura solo per difendere la propria sfera patrimoniale, deducendo l'effettiva titolarità del bene e la liceità delle risorse impiegate per l'acquisto; non può invece contestare i presupposti della prevenzione applicata al soggetto proposto, come la sua pericolosità sociale.
- Nel giudizio di legittimità sui provvedimenti di prevenzione, il vizio di motivazione è deducibile solo se la motivazione è mancante, meramente apparente o talmente incongrua da impedire la comprensione dell'iter logico decisorio; non è consentita una nuova valutazione del merito sotto l'etichetta formale della violazione di legge.
- Il travisamento della prova, quando si traduce nella mancata considerazione di elementi davvero decisivi o in una ricostruzione così erronea da rendere la motivazione inesistente o apparente, può assumere rilievo in cassazione; altrimenti resta un tipico motivo di merito non scrutinabile in sede di legittimità.
- In tema di confisca di beni formalmente intestati a coniuge, figli o conviventi del proposto, la disponibilità in capo al soggetto sottoposto a prevenzione può essere presunta quando risulti l'assenza di risorse economiche proprie dell'intestatario formale, senza necessità di ulteriori specifici accertamenti.
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