Cassazione Civile, Ordinanza n. 34655/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consulente tecnico)
La controversia
La controversia nasce dall'ordinanza ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 con cui il Tribunale di Torino, decidendo sull'opposizione proposta contro il decreto di liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio nominato in una causa successoria, ha rideterminato al ribasso il compenso per l'attività grafologica da euro 4.344,53 a euro 3.266,53, oltre accessori, e le spese vive da euro 141,80 a euro 109,88, compensando le spese del giudizio. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della l. n. 319 del 1980, sostenendo che il tribunale avesse ridotto le vacazioni da 520 a 400 senza effettuare il calcolo delle ore necessarie per l'incarico e senza considerare che egli aveva indicato 25 vacazioni (50 ore) come tempo di lavoro del consulente; ha inoltre dedotto motivazione apparente. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando che la compensazione delle spese fosse stata disposta nonostante il suo sostanziale successo, avendo ottenuto una riduzione del compenso del 25% e avendo comunque chiesto una diversa liquidazione di giustizia.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha affermato che la motivazione del tribunale era sufficiente e non apparente, perché chiara e sintetica, e che la determinazione delle vacazioni rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale può valorizzare non solo le attività risultanti dal fascicolo e svolte in contraddittorio, ma anche lo studio, l'ideazione delle verifiche, l'esame delle scritture, la valutazione delle memorie e dei consulenti di parte, nonché la redazione della relazione. Ha inoltre precisato che non è richiesto un mero calcolo aritmetico delle vacazioni sulla base delle ore dimostrate dal professionista. Sul secondo motivo ha richiamato il principio secondo cui è legittima la compensazione delle spese anche quando l'opposizione sia accolta solo in misura inferiore rispetto a quanto richiesto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma in favore della controricorrente e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
norma processuale che disciplina l'opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico o dell'ausiliario del magistrato
la determinazione del compenso a vacazioni non impone un calcolo meramente aritmetico basato sulle ore dimostrate dall'interessato, ma consente al giudice un apprezzamento discrezionale entro i limiti tariffari
richiamato come parametro per la regolazione delle spese, senza ravvisare violazione nella compensazione disposta dal giudice di merito
la compensazione delle spese è legittima anche quando l'accoglimento dell'opposizione sia solo parziale o inferiore rispetto a quanto richiesto
richiamato per la definizione del giudizio in camera di consiglio secondo proposta e per l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal comma 3
norma sul procedimento in camera di consiglio nel giudizio di cassazione, utilizzata per la trattazione del ricorso
in caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis, la Corte applica la condanna equitativa in favore della controparte e quella in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il raddoppio dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come base del contributo unificato dovuto per il ricorso
Massime di principio
- Nella liquidazione del compenso del consulente tecnico a vacazioni, il giudice di merito non è vincolato a un mero conteggio aritmetico delle ore allegatamente svolte, ma può determinare il numero delle vacazioni con prudente apprezzamento, valorizzando la complessità dell'incarico e tutte le attività necessarie alla sua esecuzione.
- La motivazione è sufficiente e non apparente quando consente di comprendere, anche sinteticamente, le ragioni per cui il giudice ha ritenuto congruo il numero di vacazioni liquidate; non occorre una dettagliata scomposizione analitica di ogni singola attività.
- La compensazione delle spese può essere legittimamente disposta anche se la parte che propone opposizione ottiene un accoglimento solo parziale o inferiore rispetto alle proprie richieste, non essendo necessario un accoglimento pieno per escludere la soccombenza reciproca.
- In sede di legittimità, la determinazione del numero di vacazioni entro i limiti tariffari e in relazione alla concreta attività svolta costituisce apprezzamento di fatto del giudice di merito, tendenzialmente insindacabile se congruamente motivato.
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