Cassazione Penale, Sentenza n. 44618/2023 del 07/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Tuninetti impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Asti (abbreviato) per il reato previsto dall'art.590-bis c.p., ritenendola responsabile per lesioni personali stradali gravi in conseguenza di una svolta a sinistra durante la quale non avrebbe dato la precedenza al motociclo condotto da Claudio Surra. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) vizio di motivazione e errata valutazione delle prove, sostenendo che la responsabilità fosse del conducente del motociclo (elevata velocità); 2) mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art.62, n.5 c.p., perché il comportamento del danneggiato sarebbe stato doloso e concorsuale nella causazione dell'evento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorso riproducesse in modo generico e aspecifico contestazioni di fatto già esaminate e motivatamente respinte in appello (violazione dell'art.606 c.p.p. e vizio di aspecificità ex art.581, comma 1, lett. d). Quanto ai profili di merito, la Corte ha confermato che la responsabilità del sinistro è da attribuire esclusivamente a Tuninetti, la quale ha iniziato la svolta senza sincerarsi della libera visuale e senza dare la precedenza (violazione dell'art.145 del D.Lgs. 30/4/1992, n.285). Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'attenuante dell'art.62, n.5 c.p., perché tale attenuante richiede il dolo della persona offesa, mentre l'eventuale condotta imprudente del motociclista costituisce al più colpa. Per l'inammissibilità del ricorso la ricorrente è stata condannata alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile.
Norme richiamate
Norma che disciplina le lesioni personali stradali gravi o gravissime; la Corte osserva che modifiche legislative successive (procedibilità a querela per alcune fattispecie) non incidono sul presente procedimento dato che la parte civile è rimasta costituita, assicurando la condizione di procedibilità.
L'attenuante comune invocata dalla difesa richiede il comportamento doloso della persona offesa; nel contesto di sinistri stradali una violazione delle regole della circolazione costituisce normalmente colpa e non dolo, per cui l'attenuante non è applicabile.
art.145 D.Lgs. 30/04/1992, n.285 (Codice della Strada)
Rinvio alla norma che impone l'obbligo di dare la precedenza e di eseguire le manovre solo previa verifica della sicurezza; la Corte ha ritenuto che la mancata osservanza di tale obbligo da parte della ricorrente abbia determinato la responsabilità esclusiva del sinistro.
art.606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Richiamata per inquadrare i vizi dedotti in cassazione (inosservanza/erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione); la Corte ha ritenuto che non siano stati specificamente dimostrati vizi tassativi di legittimità ma solo ricostruzioni alternative dei fatti.
art.581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Usata per motivare l'inammissibilità: il ricorso è aspecifico perché si limita a reiterare deduzioni di fatto già affrontate e motivate dai giudici di merito, senza una critica puntuale e legittima delle ragioni poste a base della decisione impugnata.
Richiamato per segnalare che, sebbene il d.lgs. abbia introdotto la procedibilità a querela per alcune lesioni stradali gravi, la modifica non rileva nel procedimento in cui la parte civile è rimasta costituita, preservando la condizione di procedibilità.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n.186
Citate per giustificare l'ammenda in favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto che non sussistessero elementi di colpa grave nella proposizione del ricorso, ma ha comunque confermato l'applicazione di una somma equitativa.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente i fatti: i giudizi di merito sono vincolanti salvo che la motivazione sia illogica o contraddittoria; un ricorso che contesti solo la valutazione probatoria senza specifici vizi di diritto è inammissibile.
- In cassazione occorre dedurre vizi giuridicamente rilevanti (art.606 c.p.p.) e confrontarsi criticamente con le motivazioni del giudice di merito; la mera replica delle argomentazioni di fatto già rigettate configura aspecificità (art.581 c.p.p.).
- Nei sinistri stradali la condotta di chi esegue una svolta impone l'obbligo di assicurarsi della precedenza e della visibilità; la violazione di tale dovere è frequentemente ritenuta causa esclusiva dell'incidente quando l'altra parte non aveva margini di reazione.
- La qualificazione della responsabilità dell'altro conducente come 'dolo' è altamente eccezionale nei sinistri stradali: la maggior parte delle condotte pericolose rilevate (eccesso di velocità, imprudenza) sono configurate come colpa e quindi non idonee a fondare l'attenuante dell'art.62, n.5 c.p.
- La persistenza della costituzione di parte civile può mantenere la procedibilità del reato anche dopo modifiche legislative che ne prevedono la procedibilità a querela; la prosecuzione dell'azione civile equivale a istanza di punizione.
- Chi impugna in cassazione dovrebbe documentare con precisione i profili di illegittimità (violazione di norma, vizio di motivazione specificamente indicato, travisamento di prove in termini logicamente inaccettabili) per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità e nelle relative condanne alle spese e ammende.
- In caso di inammissibilità del ricorso la Corte può condannare la parte al pagamento delle spese di giudizio, della somma alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese della parte civile; tali oneri sono concreti e rilevanti da considerare prima di proporre il ricorso.
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