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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27866/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società debitrice)

La controversia

La controversia nasce nell'ambito dell'omologazione di un concordato preventivo di una società operante nella produzione e fornitura di energia elettrica. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva contestato la decisione con cui il proprio credito per accise era stato ammesso solo in parte al privilegio speciale previsto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995, con declassamento a chirografo per l'eccedenza rispetto alle somme non ancora riscosse dai clienti. L'Agenzia sosteneva che il privilegio dovesse estendersi anche alle somme già incassate dal fornitore, perché l'oggetto della garanzia sarebbe costituito dalle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta, indipendentemente dalla loro riscossione. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che il privilegio riguardasse solo i crediti ancora esistenti al momento dell'apertura della procedura e comunque individuabili, escludendo le somme già confluite nel patrimonio del debitore per effetto della loro fungibilità. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 504/1995, dell'art. 2758 c.c. e dell'art. 160 l. fall., lamentando che l'interpretazione seguita dalla Corte territoriale svuotasse in gran parte la funzione di garanzia del privilegio speciale; la società resistente eccepiva l'inammissibilità per difetto di interesse e, nel merito, difendeva la soluzione adottata dal giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, osservando che la questione della collocazione del credito era stata già esaminata dalla Corte d'appello e che, in mancanza di ricorso incidentale sulla relativa statuizione, non poteva essere nuovamente rimessa in discussione. Nel merito, la Corte ha affermato che il privilegio speciale ex art. 57, comma 2, d.lgs. n. 504/1995 ha ad oggetto esclusivamente le somme ancora dovute dagli utenti per consumi soggetti ad imposta e non si estende alle somme già riscosse e confusesi nel patrimonio del fornitore prima dell'apertura della procedura concorsuale. La natura speciale del privilegio richiede infatti l'esistenza attuale e l'individuazione specifica dei beni o somme gravati; non essendo sufficiente il solo richiamo ai crediti da fornitura, un'estensione alle somme incassate trasformerebbe il privilegio in generale, in contrasto con la disciplina legale. La Corte ha inoltre ritenuto non decisivo il richiamo alla disciplina del concordato preventivo e ad altre pronunce su privilegi analoghi, chiarendo che la garanzia residua per l'Erario è data dalla cauzione prevista dall'art. 53 del medesimo decreto legislativo. È stata quindi enunciata la regola di diritto secondo cui il privilegio in questione si riferisce solo ai crediti non ancora riscossi al momento dell'apertura della procedura esecutiva o concorsuale.

Norme richiamate

  • art. 57, comma 2, d.lgs. n. 504/1995

    «sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta»

    il privilegio speciale copre soltanto le somme ancora dovute e non già riscosse dal fornitore prima dell'apertura della procedura; non si estende alle somme entrate nel patrimonio del debitore

  • art. 2758 c.c.

    richiamato per il sistema dei privilegi speciali; la Corte ribadisce che il privilegio speciale richiede l'esistenza e l'individuazione del bene o della somma gravata

  • art. 160 r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    il richiamo è utilizzato per escludere che l'estensione del privilegio a tutte le somme disponibili possa alterare la formazione delle classi e l'ordine delle prelazioni nel concordato

  • art. 2747, comma 2, c.c.

    la prevalenza del privilegio su diritti dei terzi successivi al suo sorgere è richiamata per evidenziare l'effetto di sovvertimento dell'ordine delle prelazioni se il privilegio fosse reso generale

  • art. 53 d.lgs. n. 504/1995

    indicato come meccanismo di garanzia residua a favore dell'Erario tramite cauzione, sostitutivo o integrativo della tutela privilegiata non più praticabile sulle somme già riscosse

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Il privilegio speciale, per sua natura, si esercita solo sui beni o sulle somme che ne costituiscono oggetto specifico e che siano ancora esistenti e individuabili nel patrimonio del debitore al momento in cui la prelazione viene fatta valere.
  • Quando il testo normativo individua il privilegio con riferimento a somme "dovute", la garanzia non si estende automaticamente alle somme già incassate e confuse nel patrimonio del creditore, salvo espressa previsione legislativa.
  • L'estensione di un privilegio speciale a beni o somme diversi da quelli indicati dalla legge non è consentita perché trasformerebbe la prelazione in un privilegio generale, alterando l'ordine delle cause legittime di prelazione e, nel concordato, la formazione delle classi dei creditori.
  • Nel concordato preventivo, la mancata contestazione di una statuizione esaminata dal giudice di merito può precludere la rilevazione officiosa del difetto di interesse in sede di legittimità, ove la parte soccombente non abbia proposto ricorso incidentale condizionato sulla questione.
  • L'eventuale ineffettività pratica della garanzia privilegiata non consente un'interpretazione estensiva contra legem; se la tutela appare insufficiente, il rimedio compete al legislatore.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoInadempimentoMutuo
RamiFallimentare / Crisi d'impresaObbligazioniBancario e finanziario
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

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