Cassazione Civile, Ordinanza n. 27866/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società debitrice)
La controversia
La controversia nasce nell'ambito dell'omologazione di un concordato preventivo di una società operante nella produzione e fornitura di energia elettrica. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva contestato la decisione con cui il proprio credito per accise era stato ammesso solo in parte al privilegio speciale previsto dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 504/1995, con declassamento a chirografo per l'eccedenza rispetto alle somme non ancora riscosse dai clienti. L'Agenzia sosteneva che il privilegio dovesse estendersi anche alle somme già incassate dal fornitore, perché l'oggetto della garanzia sarebbe costituito dalle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta, indipendentemente dalla loro riscossione. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che il privilegio riguardasse solo i crediti ancora esistenti al momento dell'apertura della procedura e comunque individuabili, escludendo le somme già confluite nel patrimonio del debitore per effetto della loro fungibilità. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 504/1995, dell'art. 2758 c.c. e dell'art. 160 l. fall., lamentando che l'interpretazione seguita dalla Corte territoriale svuotasse in gran parte la funzione di garanzia del privilegio speciale; la società resistente eccepiva l'inammissibilità per difetto di interesse e, nel merito, difendeva la soluzione adottata dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, osservando che la questione della collocazione del credito era stata già esaminata dalla Corte d'appello e che, in mancanza di ricorso incidentale sulla relativa statuizione, non poteva essere nuovamente rimessa in discussione. Nel merito, la Corte ha affermato che il privilegio speciale ex art. 57, comma 2, d.lgs. n. 504/1995 ha ad oggetto esclusivamente le somme ancora dovute dagli utenti per consumi soggetti ad imposta e non si estende alle somme già riscosse e confusesi nel patrimonio del fornitore prima dell'apertura della procedura concorsuale. La natura speciale del privilegio richiede infatti l'esistenza attuale e l'individuazione specifica dei beni o somme gravati; non essendo sufficiente il solo richiamo ai crediti da fornitura, un'estensione alle somme incassate trasformerebbe il privilegio in generale, in contrasto con la disciplina legale. La Corte ha inoltre ritenuto non decisivo il richiamo alla disciplina del concordato preventivo e ad altre pronunce su privilegi analoghi, chiarendo che la garanzia residua per l'Erario è data dalla cauzione prevista dall'art. 53 del medesimo decreto legislativo. È stata quindi enunciata la regola di diritto secondo cui il privilegio in questione si riferisce solo ai crediti non ancora riscossi al momento dell'apertura della procedura esecutiva o concorsuale.
Norme richiamate
art. 57, comma 2, d.lgs. n. 504/1995
«sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta»
il privilegio speciale copre soltanto le somme ancora dovute e non già riscosse dal fornitore prima dell'apertura della procedura; non si estende alle somme entrate nel patrimonio del debitore
richiamato per il sistema dei privilegi speciali; la Corte ribadisce che il privilegio speciale richiede l'esistenza e l'individuazione del bene o della somma gravata
art. 160 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
il richiamo è utilizzato per escludere che l'estensione del privilegio a tutte le somme disponibili possa alterare la formazione delle classi e l'ordine delle prelazioni nel concordato
la prevalenza del privilegio su diritti dei terzi successivi al suo sorgere è richiamata per evidenziare l'effetto di sovvertimento dell'ordine delle prelazioni se il privilegio fosse reso generale
indicato come meccanismo di garanzia residua a favore dell'Erario tramite cauzione, sostitutivo o integrativo della tutela privilegiata non più praticabile sulle somme già riscosse
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il privilegio speciale, per sua natura, si esercita solo sui beni o sulle somme che ne costituiscono oggetto specifico e che siano ancora esistenti e individuabili nel patrimonio del debitore al momento in cui la prelazione viene fatta valere.
- Quando il testo normativo individua il privilegio con riferimento a somme "dovute", la garanzia non si estende automaticamente alle somme già incassate e confuse nel patrimonio del creditore, salvo espressa previsione legislativa.
- L'estensione di un privilegio speciale a beni o somme diversi da quelli indicati dalla legge non è consentita perché trasformerebbe la prelazione in un privilegio generale, alterando l'ordine delle cause legittime di prelazione e, nel concordato, la formazione delle classi dei creditori.
- Nel concordato preventivo, la mancata contestazione di una statuizione esaminata dal giudice di merito può precludere la rilevazione officiosa del difetto di interesse in sede di legittimità, ove la parte soccombente non abbia proposto ricorso incidentale condizionato sulla questione.
- L'eventuale ineffettività pratica della garanzia privilegiata non consente un'interpretazione estensiva contra legem; se la tutela appare insufficiente, il rimedio compete al legislatore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27640/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27642/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27643/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27644/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27645/2021 del 12/10/2021
- ordinanza_civile · 12 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 27646/2021 del 12/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →