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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43523/2023 del 26/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (applicata con sentenza del 5/12/2016, irrevocabile 6/2/2017) per il reato di guida in stato di ebbrezza. Il ricorrente ha sostenuto che la pena si era estinta per prescrizione quinquennale (art. 173 c.p.), ritenendo che il termine iniziasse a decorrere dall'irrevocabilità della sentenza. Ha inoltre premesso questioni di ammissibilità connesse all'art. 581 c.p.p. (dichiarazione/elezione di domicilio e mandato specifico per imputati giudicati in assenza).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso ammissibile nonostante l'assenza della dichiarazione/elezione di domicilio e del mandato specifico, perché le norme introdotte dall'ultimo d.lgs. (art. 581, commi 1-ter e 1-quater) sono strumentali alla notificazione del decreto di citazione a giudizio e non si applicano alle impugnazioni avverso provvedimenti diversi dalla sentenza (come le ordinanze in fase esecutiva). Tuttavia il ricorso è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza sul merito: la Corte ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 172, comma 5, c.p., quando l'esecuzione della pena è subordinata a una condizione il termine per l'estinzione decorre dal giorno in cui la condizione si verifica; nel caso di specie la condizione (effettiva disponibilità del condannato a svolgere il lavoro di pubblica utilità) non si è mai realizzata in quanto l'imputato si è sottratto all'esecuzione. È stato inoltre accertato che l'ente esecutore (Comune di Savogna d'Isonzo) ha compiuto atti di sollecito e ha informato il pubblico ministero, che si è attivato entro il quinquennio. Per questi motivi la revoca della sostituzione è legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 9-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Rinvio che consente di considerare il lavoro di pubblica utilità come misura sostitutiva in materia di guida in stato di ebbrezza e disciplina la possibilità di revoca della sanzione sostitutiva

  • art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    "Con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    La Corte interpreta questa disposizione come strumentale alla notificazione del decreto di citazione a giudizio; ne consegue che non è estendibile alle impugnazioni contro provvedimenti diversi dalla sentenza (es. ordinanze esecutive), per cui la mancata dichiarazione non ha portato all'inammissibilità del ricorso per cassazione nel caso esaminato

  • art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

    "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    Analogamente, norma ritenuta riferita alla procedura di notificazione del decreto di citazione a giudizio e non applicabile alle impugnazioni di provvedimenti non sentenze

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Ha introdotto le modifiche procedurali citate (art. 581 commi 1-ter e 1-quater). La Corte ha richiamato la disciplina transitoria del decreto per sostenere che le nuove previsioni non sono applicabili oltre il perimetro stabilito (impugnazioni contro sentenze)

  • art. 172, quinto comma, cod. pen.

    Stabilisce che, se l'esecuzione della pena è subordinata a condizione, il termine per l'estinzione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata; applicato per escludere che il quinquennio di prescrizione decorresse dall'irrevocabilità quando l'interessato si è sottratto all'esecuzione

  • art. 173, primo comma, cod. pen.

    Prevede il termine quinquennale per l'estinzione della pena; la tesi del ricorrente (decorso dal momento dell'irrevocabilità) è stata ritenuta erronea alla luce dell'art. 172, comma 5, quando l'esecuzione è condizionata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese e la possibilità di condanna al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento di Euro 3.000,00

  • Legge delega 27 settembre 2021, n. 134

    Ha limitato l'ambito di applicazione delle nuove regole processuali alle impugnazioni delle sentenze; utilizzata dalla Corte per argomentare che le norme sull'elezione di domicilio e mandato non devono essere estese ai ricorsi contro ordinanze esecutive

  • art. 89, comma 3, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Disposizione transitoria che applica le novità degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, solo alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore; la Corte l'ha richiamata per escludere l'applicazione delle nuove prescrizioni alle impugnazioni contro altri provvedimenti

  • Precedenti giurisprudenziali e Corte costituzionale

    Sez. 1, n. 24695 del 08/04/2021 (Guerrini); Sez. 1, n. 11264 del 08/03/2022 (Mondino); Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023 (El Naji); Sez. 1, n. 29321 del 07/06/2023 (Pacifico); Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186

    Guerrini e Mondino richiamate per i principi sulla prescrizione e sulla possibilità che il condannato inizi spontaneamente l'esecuzione; altre decisioni richiamate per orientamenti procedurali; la Corte costituzionale 186/2000 è stata utilizzata per escludere colpa grave del ricorrente nella proposizione del ricorso e consentire l'imposizione equitativa delle spese

Massime di principio

  • Quando l'esecuzione di una pena è subordinata a una condizione, il termine per l'estinzione (prescrizione/computo) decorre dal momento in cui la condizione si realizza; se la condizione non si realizza perché il condannato si sottrae, la pena non si estingue
  • La mancata esecuzione del lavoro di pubblica utilità imputabile al comportamento volontario del condannato (es. irreperibilità, allontanamento, rifiuto) impedisce l'estinzione della pena tramite prescrizione
  • L'inerzia dell'organo esecutore può legittimare la tesi della prescrizione; tuttavia, se l'ente esecutore ha compiuto atti di sollecito e ha informato il pubblico ministero che si è successivamente attivato, non si può parlare di inerzia
  • Le modifiche procedurali introdotte dal d.lgs. 150/2022 (art. 581 commi 1-ter e 1-quater) vanno interpretate restrittivamente: sono strumentali alla notificazione del decreto di citazione a giudizio e, secondo la giurisprudenza, non si estendono automaticamente alle impugnazioni contro provvedimenti diversi dalla sentenza
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a titolo di ammenda (Cassa delle ammende); va valutata la buona fede/colpa nella proposizione del ricorso per eventuali attenuazioni

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