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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5897/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che, nel procedimento di riesame delle misure cautelari, aveva confermato la gravità indiziaria per il reato previsto dall'art. 452-quaterdecies c.p. contestato a Ferrazzo. Il ricorrente contestava: (i) violazione di legge e vizio di motivazione (art. 627 c.p.p.) per presunto mancato esame della documentazione tecnica depositata dalla difesa sul ciclo delle biomasse e sulla composizione della filiera; (ii) carenza di gravità indiziaria in quanto né il materiale dichiarativo né le intercettazioni avrebbero fornito elementi individualizzanti nei confronti della ditta amministrata dal ricorrente (F.K.E.), e la consulenza tecnica avrebbe dato valutazioni generiche senza riferire i conferimenti irregolari alle singole imprese; infine si deduceva l'assenza di elementi sull'eventuale ingiusto profitto o incremento di volume d'affari riconducibile al coinvolgimento nel business delle energie rinnovabili.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di rinvio avesse correttamente assolto al mandato rescindente e valutato la documentazione difensiva, avendo comunque poteri ampi di ricostruzione probatoria nel giudizio di rinvio purché non reiteri i vizi già censurati. Il tribunale aveva fondato la conferma della gravità indiziaria su elementi quali la natura non "vergine" del materiale cippato mescolato ad altro materiale non riconducibile a residui da sega, la falsificazione/occultamento dell'origine del materiale, intercettazioni e servizi di osservazione che indicavano presenza di plastica, bottiglie e carta nei cumuli della ditta F.K.E.; e ha altresì ritenuto dimostrato l'ingiusto profitto in termini di aumento fisiologico del volume d'affari e degli incentivi statali ottenuti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende; disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020

    Il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, ai sensi della norma che disciplina modalità emergenziali o semplificate di celebrazione del processo.

  • art. 452-quaterdecies cod. pen.

    Norma penale contestata relativa a illeciti connessi alla produzione/fornitura di biomasse; la Corte ha ritenuto che le risultanze (materiale non "vergine", mescolanza con rifiuti, occultamento dell'origine) fossero compatibili con i gravi indizi richiesti da tale fattispecie.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione/violazione di legge nella fase di rinvio; il Collegio ha osservato che la censura sostanzialmente chiedeva una rivalutazione integrale delle prove, attività che in Cassazione non è consentita se non indicate precise carenze logiche o giuridiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese per ricorso inammissibile o infondato; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali.

  • art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis, disp. att. c.p.p.

    Previsione di inoltro della decisione al direttore dell'istituto di detenzione quando dalla decisione non deriva la rimessione in libertà, per gli adempimenti di competenza dell'amministrazione penitenziaria (es. annotazioni, comunicazioni per esecuzione).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 43720/2003 e Sez. 3, n. 34794/2017)

    Richiamati principi secondo cui il giudice di rinvio mantiene pieni poteri di accertamento sui punti annullati ma non può ripetere i vizi di motivazione precedentemente rilevati; ciò giustifica la valutazione autonoma del Tribunale nel nuovo giudizio.

Massime di principio

  • In giudizio di rinvio il tribunale ha ampi poteri di formazione del convincimento sui punti oggetto di annullamento, non è vincolato dalle valutazioni precedenti salvo l'obbligo di non reiterare i vizi di motivazione già censurati.
  • La Corte di cassazione, in sede di controllo dell'ordinanza cautelare, non può sostituirsi al giudice di merito nell'ordinaria rivalutazione delle prove: il ricorso deve segnalare specifiche violazioni di legge o gravi fratture logiche nella motivazione per essere ammissibile.
  • Nei procedimenti cautelari lo standard probatorio per la gravità indiziaria è meno stringente del giudizio di merito: elementi come intercettazioni, servizi di osservazione e riscontri circostanziali possono essere ritenuti sufficienti se connessi logicamente alla fattispecie.
  • Per censurare la mancanza di individualizzazione occorre dimostrare concretamente l'assenza di riferimenti univoci all'attività o all'impresa dell'imputato; mere generalizzazioni della consulenza tecnica non bastano a rendere automaticamente illegittima la valutazione del giudice.
  • Chi propone ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari deve considerare il rischio di condanna alle spese e all'ammenda in caso di inammissibilità o rigetto; inoltre, se la decisione non dispone la scarcerazione, la sentenza va trasmessa all'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti.

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