Cassazione Penale, Ordinanza n. 00626/2026 del 08/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di un imputato per guida di autovettura senza aver conseguito la patente prescritta, patente già revocata in precedenza, con recidiva nel biennio, irrogando pena detentiva e pecuniaria con attenuanti generiche e benefici di legge. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 285/1992, assumendo che la definitività della precedente sanzione amministrativa non fosse provata e che la Corte territoriale l'avesse desunta indebitamente dalla mera mancata proposizione di ricorso o oblazione; 2) illogicità della motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., valorizzando il comportamento collaborativo tenuto al controllo; 3) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per la mancata determinazione della pena ai minimi edittali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni. Ha ritenuto adeguata la motivazione della sentenza impugnata sulla prova della precedente contestazione amministrativa e della reiterazione della condotta; ha confermato il diniego dell'art. 131-bis c.p. richiamando la non applicabilità dell'istituto a una contravvenzione che richiede, per la configurabilità penale, la recidiva nel biennio e rilevando la pluralità di violazioni in un arco temporale ristretto; ha infine ritenuto non necessario un approfondito apparato motivazionale sulla pena, essendo questa prossima al minimo edittale e congruamente giustificata. All'inammissibilità è seguita la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285/1992
La condotta di guida senza patente, in presenza della revoca del titolo e della recidiva nel biennio, integra la fattispecie penale contestata; la prova della precedente sanzione amministrativa può essere desunta anche da elementi non formali, purché vi sia un minimo di prova della definitività e non emerga una specifica allegazione difensiva contraria.
art. 606, lett. b) ed e), c.p.p.
Viene richiamato come parametro di deduzione del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione nel ricorso per cassazione.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il reato, per struttura, postula condotte reiterate o comunque quando la reiterazione concreta della condotta e la personalità del reo dimostrino abitualità incompatibile con l'istituto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 116, comma 15, Cod. strada
È richiamato quale disposizione che rende penalmente rilevante la guida senza patente nel caso di recidiva nel biennio.
art. 116, comma 17, Cod. strada
È richiamato congiuntamente al comma 15 come base normativa della contestazione.
Il comportamento reiterato e la ristrettezza temporale tra le violazioni ostano al riconoscimento della particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura sulla prova della precedente sanzione amministrativa non è fondata se la sentenza di merito ha valorizzato elementi documentali o testimoniali idonei a dimostrare la pregressa violazione e il ricorrente non allega specifici elementi contrari, come la proposizione di ricorso o l'oblazione.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non è applicabile quando il reato, per la sua struttura normativa o per la concreta reiterazione della condotta, esprime abitualità incompatibile con il requisito della non abitualità.
- La reiterazione della medesima condotta illecita in un intervallo temporale ristretto può costituire autonoma ragione ostativa al riconoscimento dell'art. 131-bis c.p., specie quando emerga una personalità non incline al rispetto del precetto penale.
- Quando la pena è determinata in misura prossima al minimo edittale e la motivazione di merito dà conto degli elementi essenziali della quantificazione, non è necessario un apparato motivazionale analitico e particolarmente esteso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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