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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00870/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2008 fondato su accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, con determinazione di un maggior reddito in base a beni e situazioni indicativi di capacità contributiva: abitazione principale, motociclo e imbarcazione intestati personalmente, oltre a ulteriori beni formalmente intestati a una società di cui il contribuente era socio al 90% e rappresentante legale (immobile, autovetture, imbarcazione e canoni di leasing). I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente e rigettato l'appello dell'Ufficio. In cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e illogica; 2) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 2 d.m. 10 settembre 1992 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR escluso i beni sociali dal reddito sintetico senza corretta verifica della prova contraria; 3) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla possibile rideterminazione parziale dell'accertamento limitatamente ai beni direttamente intestati al contribuente. La Cassazione ha ritenuto fondati il primo e il terzo motivo, assorbito il secondo, perché la CTR non aveva adeguatamente motivato e non aveva correttamente individuato l'oggetto della prova e il riparto dell'onere probatorio in tema di redditometro, trascurando di verificare se i beni intestati alla società fossero effettivamente strumentali o inerenti all'attività d'impresa e se, comunque, residuasse una capacità contributiva accertabile sulla base dei beni personali incontestati.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame motivato della controversia e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La ratio dell'annullamento sta nella motivazione apparente della sentenza d'appello e nell'erronea applicazione della disciplina dell'accertamento sintetico, con particolare riguardo al contenuto della prova contraria e alla valutazione dei beni intestati alla società ma asseritamente utilizzati dal contribuente.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    quarto, quinto e sesto comma; testo vigente ratione temporis

    disciplina l'accertamento sintetico del reddito: consente di presumere il reddito sulla base di elementi indicativi di capacità contributiva, ammette la considerazione delle spese per incrementi patrimoniali e consente al contribuente prova contraria documentale sulla provenienza non reddituale o sull'insussistenza/inferiorità del reddito presunto.

  • art. 2 d.m. 10 settembre 1992

    i beni e servizi si considerano nella disponibilità della persona fisica che li utilizza anche di fatto, ovvero che ne sopporta in tutto o in parte i costi.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato quale norma sul riparto dell'onere della prova, che in tema di redditometro grava sul contribuente quanto alla prova contraria e sull'Ufficio quanto agli elementi indiziari posti a base dell'accertamento.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la mancanza assoluta di motivazione determina nullità della sentenza.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la loro mancanza integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per l'omessa pronuncia sul tema della possibile rideterminazione parziale dell'accertamento.

  • d.l. 138/2011, convertito in L. 148/2011

    art. 2, commi 36-quaterdecies, 36-sexiesdecies, 36-septiesdecies

    menzionato come intervento normativo successivo, usato dalla CTR per sostenere che per gli anni precedenti non poteva adottarsi un'interpretazione estensiva; la Cassazione non accoglie tale lettura quale ratio decisiva.

Massime di principio

  • In tema di accertamento sintetico del reddito, la disponibilità di beni o servizi indicativi di capacità contributiva integra una presunzione legale relativa: accertata la disponibilità del bene, il giudice non può neutralizzare il valore presuntivo dell'indice, ma deve verificare se il contribuente abbia fornito prova contraria idonea e documentale.
  • La prova contraria nel redditometro non si esaurisce nella mera allegazione di ulteriori disponibilità economiche: occorre dimostrare, con elementi oggettivi, la provenienza non reddituale delle somme e circostanze sintomatiche della loro effettiva disponibilità e durata, tali da rendere plausibile la copertura delle spese contestate.
  • Quando l'Ufficio valorizza beni formalmente intestati a una società ma utilizzati dalla persona fisica, il giudice deve accertare se tali beni siano effettivamente strumentali o inerenti all'attività d'impresa; solo in caso negativo può esaminarsi la loro riferibilità alla capacità contributiva del socio.
  • La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando la sentenza non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dal giudice per decidere, ovvero omette di confrontarsi in modo effettivo con le specifiche difese e allegazioni delle parti.
  • In presenza di contestazioni sull'accertamento sintetico, il giudice deve esaminare anche la possibilità di una rideterminazione parziale del maggior reddito, ove una parte degli indici posti a base dell'avviso risulti non utilizzabile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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