Cassazione Civile, Ordinanza n. 25154/2024 del 19/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cessionaria)
La controversia
La controversia trae origine dalla determinazione dell'indennità dovuta per l'espropriazione di un'area sita in Meldola, acquisita per la realizzazione di una caserma dei Carabinieri. In primo grado la domanda di opposizione alla stima era stata respinta; in cassazione la precedente sentenza era stata poi cassata parzialmente, con affermazione della non corretta applicazione dei criteri indennitari allora utilizzati e richiamo alla necessità di rideterminare l'indennità secondo il valore venale pieno, in relazione ai rapporti non definitivi. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello aveva ritenuto che la cassazione non avesse inciso sulla qualificazione del fondo e, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 181/2011, aveva considerato il bene non edificabile/agricolo, liquidando solo l'indennità di occupazione e non rideterminando correttamente l'indennità di esproprio. Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 384 c.p.c., degli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 327/2001 e delle norme urbanistiche richiamate, sostenendo che il giudice di rinvio aveva errato nel qualificare il fondo come agricolo, trascurando che alla data del decreto ablatorio esso era destinato ad attrezzature urbane tecnico-distributive realizzabili anche da privati; ha inoltre sostenuto che la precedente sentenza di cassazione non aveva definitivamente deciso sulla natura del bene e che il rinvio imponeva una nuova liquidazione dell'indennità secondo i criteri legali sopravvenuti e secondo il valore venale pieno, non potendosi arrestare alla sola conferma dell'importo già offerto in sede amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura di violazione dell'art. 384 c.p.c. perché il giudice di rinvio aveva erroneamente presupposto che la precedente sentenza rescindente avesse già definitivamente qualificato il fondo come agricolo e avesse comunque consentito di limitarsi alla conferma dell'importo amministrativo. La Corte ha invece precisato che la sentenza rescindente aveva demandato al giudice del rinvio una nuova valutazione dell'immobile ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione secondo il valore venale pieno, tenendo conto della destinazione urbanistica vigente al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice di rinvio deve attenersi al decisum rescindente; se la Cassazione ha imposto una nuova valutazione dell'indennità secondo determinati criteri, il giudice di rinvio non può ridurla o sostituirla con un mero richiamo all'importo amministrativamente offerto.
art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dalla ricorrente come norma di riferimento per la determinazione dell'indennità in presenza di aree non edificabili o comunque ai fini della nuova liquidazione nel sistema vigente.
art. 37 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
Richiamato dalla ricorrente nel quadro dei criteri di stima dell'indennità di espropriazione.
art. 39 legge 25 giugno 1865, n. 2359
Indicato come criterio generale del valore venale pieno applicabile nei rapporti non definitivamente esauriti a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dei criteri previgenti.
art. 5-bis d.l. 11 luglio 1992, n. 333
La dichiarazione di illegittimità costituzionale del comma quarto ha reso inapplicabile il criterio del valore agricolo medio per la stima delle aree agricole o non edificabili nei rapporti non esauriti.
art. 16 legge 22 ottobre 1971, n. 865
Richiamato per il criterio del valore agricolo medio, poi dichiarato incostituzionale quanto alla commisurazione dell'indennità di espropriazione per suoli agricoli e aree non edificabili.
art. 15 legge 22 ottobre 1971, n. 865
primo comma, secondo periodo
Richiamato insieme all'art. 16 nell'ambito della declaratoria di illegittimità costituzionale relativa ai criteri di stima delle aree espropriate.
Massime di principio
- Quando la sentenza rescindente cassata per violazione dei criteri indennitari impone una nuova determinazione dell'indennità secondo il valore venale pieno, il giudice di rinvio deve procedere a un autonomo accertamento della natura urbanistica del bene e del suo effettivo valore di mercato, senza considerarsi vincolato da una qualificazione del fondo non necessaria alla decisione rescindente.
- L'assorbimento di un motivo di ricorso non implica che il relativo tema sia stato definitivamente deciso; occorre verificare se la Corte di cassazione abbia realmente risolto la questione o se abbia soltanto ritenuto superfluo esaminarla alla luce dell'accoglimento di altra censura.
- Nella determinazione dell'indennità di espropriazione, il giudice deve verificare anzitutto l'edificabilità legale del fondo alla data rilevante, tenendo conto della disciplina urbanistica vigente e della concreta possibilità di realizzazione degli interventi previsti anche da privati; solo in difetto, deve valutare le eventuali potenzialità intermedie del bene rispetto alla destinazione edilizia e a quella agricola.
- Il giudice di rinvio viola l'art. 384 c.p.c. se, anziché conformarsi al principio di diritto enunciato in cassazione, ridetermina l'indennità sulla base di presupposti incompatibili con il decisum rescindente o omette l'accertamento richiesto sulla base del valore venale pieno.
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