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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15174/2022 del 20/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) vizio di illogicità della motivazione e travisamento del fatto (art. 192 e 546 c.p.p. con riferimento all'art. 606 lett. e) c.p.p.), sostenendo che le dichiarazioni rese da Claudio Martini ex art. 210 c.p.p. sono state valutate diversamente a favore di Noemi ma non a favore di Flavio; 2) carenza della motivazione per mancata risposta a specifica censura riguardante il ruolo del ricorrente nella detenzione della cocaina, in particolare l'assunto che la responsabilità sarebbe provata dall'affinità delle fascette metalliche verdi utilizzate per confezionare sia la marijuana sia la cocaina.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (decisione del 3 marzo 2022). Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: la motivazione della Corte di Appello non presenta fratture logiche manifeste e la diversa valorizzazione delle dichiarazioni ex art. 210 c.p.p. trova giustificazione nel quadro probatorio distinto tra i due imputati (confessione di Flavio sulla detenzione della marijuana, occultamento di ingente quantitativo sotto il suo letto, strumenti per il confezionamento). Quanto alla cocaina, la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto che l'attività di confezionamento riscontrata per la marijuana rendesse ragionevolmente probabile l'analoga attività anche per la cocaina, con riferimento anche all'identità delle fascette metalliche verdi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di concorso di persone nel reato: utilizzato per inquadrare la responsabilità condivisa nella detenzione degli stupefacenti.

  • art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina i reati in materia di stupefacenti; applicata per qualificare e sanzionare la detenzione ai fini di spaccio delle sostanze rinvenute (cocaina, hashish, marijuana).

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Regola l'assunzione delle dichiarazioni rese da altri imputati; la Corte ha ritenuto che tali dichiarazioni integrino un elemento del quadro probatorio complessivo ma non fossero l'unico fondamento della condanna.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sulla valutazione della prova; richiamata nel contesto dell'eccezione di illogicità della motivazione, la Corte ha però ritenuto che non sussistesse la manifesta illogicità dedotta.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Norma sui motivi di impugnazione in appello; richiamata dal ricorrente rispetto ai profili di valutazione probatoria e di mancata risposta della Corte d'appello.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Motivazione invocata come vizio di cui alla censura (illogicità o travisamento del fatto); la Cassazione ha svolto il proprio controllo limitandosi a verificare l'eventuale manifesta illogicità e ha ritenuto il controllo negativo.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella sentenza d'appello per l'assoluzione di Noemi Martini (non aver commesso il fatto); citata nel ricostruire il diverso esito processuale fra i due imputati.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamata nella motivazione giurisprudenziale per spiegare che l'introduzione del principio del ragionevole dubbio non altera il limite del sindacato di legittimità sulla motivazione da parte della Cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina il merito delle prove: il controllo è limitato a verificare l'assenza di manifesta illogicità, contraddizioni o carenza motivazionale palese nella sentenza impugnata.
  • Dichiarazioni di terzi imputati ex art. 210 c.p.p. possono essere utilizzate come parte del complesso probatorio ma, da sole, non giustificano una condanna se non corroborate da altri elementi oggettivi (confessioni, materiali occultati, strumenti da confezionamento, elementi di collegamento come fascette identiche).
  • La diversa sorte processuale tra più imputati può essere legittima se il giudice d'appello ricostruisce distintamente il quadro probatorio per ciascuno e motiva le ragioni delle differenziazioni.
  • Per far valere un vizio di omessa risposta a censura è necessario dimostrare che il giudice d'appello non abbia affrontato in modo concreto e pertinente la specifica argomentazione difensiva, non bastando la mera proposizione di ricostruzioni alternative plausibili.
  • Indicatori materiali come occultamento della sostanza, confessione, strumenti per il confezionamento e corrispondenze nelle modalità di confezionamento possono legittimare l'inferenza della detenzione ai fini di spaccio anche quando non tutti i canali di approvvigionamento sono chiariti.

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